Sentenza del 12/05/2017 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Soggetti passivi - Parti contraenti -Solidarietà - Art. 57 d.P.R. 131/1986
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dei soggetti obbligati in solido al pagamento dell'imposta di registro. In particolare, l'Amministrazione riteneva che le parti coinvolte in un unico giudizio civile fossero solidalmente responsabili, nonostante l'attore avesse formulato due domande distinte nei confronti di soggetti diversi, fondate su due diverse cambiali. Il ricorrente sosteneva invece che la mera trattazione congiunta delle domande, dovuta a ragioni di economia processuale, non rendesse le relative parti soggetti della stessa causa ai fini dell'art. 57 del d.P.R. 131/1986.
La decisione
La pretesa di solidarietà è stata esclusa. L'obbligo solidale previsto dall'art. 57 del d.P.R. 131/1986 non si estende alle parti di giudizi distinti solo perché questi siano stati riuniti o instaurati contestualmente nell'ambito di un unico procedimento. Nel caso esaminato, le due domande erano autonome, riguardavano soggetti diversi e si fondavano su titoli cambiari differenti; l'unificazione processuale per economia processuale non ha quindi fatto sorgere una responsabilità solidale per l'imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'obbligo solidale al pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti, sulle parti in causa e sui soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.
La solidarietà prevista dalla norma presuppone che i soggetti siano effettivamente parti della medesima causa o del medesimo rapporto giuridico rilevante ai fini dell'imposta. La sola riunione processuale o la contestuale instaurazione di domande autonome non è sufficiente a estendere l'obbligo solidale a soggetti coinvolti in controversie distinte.
Massime di principio
- La solidarietà per l'imposta di registro non deriva automaticamente dal fatto che più domande siano inserite nello stesso atto processuale o trattate nello stesso procedimento.
- Occorre verificare se le domande abbiano identità di parti, causa petendi, oggetto o comunque un rapporto giuridico unitario; quando sono autonome e riguardano soggetti diversi, ciascuna controversia deve essere valutata separatamente.
- La riunione dei procedimenti o la loro trattazione congiunta per economia processuale ha natura organizzativa e non modifica, di per sé, l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta.
- In una situazione analoga, l'Amministrazione non può imputare l'intera imposta a tutte le parti solo sulla base dell'unicità formale del processo, ma deve dimostrare l'esistenza di una causa o di un rapporto sostanzialmente unitario.
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