Sentenza del 12/05/2017 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Indagini bancarie - Lavoratore autonomo - Versamenti su conto corrente a seguito di prelevamenti con carta di credito- presunzione di maggiori ricavi - Fondamento - Ammissibilità Accertamento - Indagini finanziarie - Lavoratore autonomo - Prova dellalegittima provenienza dei versamenti su c/c motivata da corrispondentiprelievi su carte di credito - Non sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento si fondava sulle indagini finanziarie relative al conto corrente personale del lavoratore autonomo. L'Amministrazione aveva considerato determinati versamenti come indizi di maggiori ricavi non dichiarati, applicando la presunzione prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 2, del DPR 600/1973. Il contribuente aveva sostenuto che tali versamenti fossero giustificati da corrispondenti prelevamenti effettuati tramite carta di credito. Tuttavia, per superare la presunzione, il lavoratore autonomo avrebbe dovuto dimostrare analiticamente l'estraneità di ogni singola movimentazione al reddito imponibile. La mera correlazione con prelievi tramite carta di credito è stata ritenuta insufficiente, anche perché tali prelievi presuppongono la preventiva o successiva costituzione della provvista mediante disponibilità sui conti collegati alla carta.
La decisione
La giustificazione fornita dal contribuente non è stata ritenuta idonea a spiegare i versamenti contestati. È stata inoltre rilevata una discordanza, per importi e date, tra i versamenti sul conto corrente e i prelievi effettuati con carta di credito. La decisione ha quindi confermato la validità della presunzione di maggiori ricavi derivante dai versamenti non adeguatamente giustificati. È stato precisato che, pur non potendo i semplici prelevamenti dal conto corrente del lavoratore autonomo essere automaticamente considerati indici di capacità contributiva, i versamenti restano imponibili se il contribuente non ne dimostra analiticamente l'origine estranea all'attività e al reddito.
Norme richiamate
Articolo 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973
Il lavoratore autonomo ha l'onere di provare in modo analitico l'estraneità dei singoli movimenti contabili al proprio reddito imponibile.
La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti correnti, in particolare i versamenti, come presunzione di ricavi o compensi non dichiarati. Il contribuente può superare la presunzione soltanto fornendo una spiegazione specifica, documentata e riferita alle singole operazioni.
Massime di principio
- Nelle indagini finanziarie, i versamenti su conti correnti di un lavoratore autonomo possono essere considerati presuntivamente ricavi o compensi non dichiarati, salvo prova contraria analitica.
- Non è sufficiente affermare che i versamenti derivino da precedenti o successivi prelievi effettuati con carta di credito: la carta presuppone una provvista finanziaria e non costituisce, di per sé, una fonte autonoma di denaro.
- La prova deve collegare ogni singolo versamento a una fonte non imponibile o estranea all'attività professionale, come finanziamenti, restituzioni, trasferimenti tra conti, somme già tassate o liberalità, mediante documentazione coerente quanto a importi, date e causali.
- Le semplici ricostruzioni contabili generiche, le spiegazioni cumulative o le mere coincidenze temporali tra entrate e uscite normalmente non sono sufficienti a superare la presunzione fiscale.
- I prelievi dal conto corrente non possono essere automaticamente qualificati come maggiori ricavi del lavoratore autonomo; tuttavia, ciò non esclude che i versamenti non giustificati siano utilizzati per ricostruire redditi imponibili.
Testo integrale
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