Sentenza del 12/05/2017 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Iva - Detrazione dell'imposta - Operazioni commerciali ed istituzionali - Distinzione - Processo - Atti impugnabili - Termini - Pluralità di notifiche almedesimo soggetto - Decorrono dalla prima notifica dell'atto impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA relativa a operazioni svolte da un soggetto che esercitava sia attività commerciali sia attività istituzionali. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l’inserimento delle operazioni nella contabilità separata fosse sufficiente a dimostrare la loro riferibilità all’attività commerciale e, quindi, la detraibilità dell’imposta. La decisione affrontava inoltre la questione della decorrenza dei termini per impugnare un atto notificato più volte al medesimo destinatario.
La decisione
La sentenza ha chiarito che la mera contabilizzazione separata delle operazioni non dimostra, di per sé, che esse siano state effettuate per finalità commerciali anziché istituzionali: la detraibilità dell’IVA deve essere provata sulla base della concreta destinazione delle operazioni all’attività commerciale. Quanto ai termini processuali, in caso di più notifiche valide dello stesso atto allo stesso soggetto, il termine per l’impugnazione decorre dalla prima notifica valida; le notifiche successive non riaprono né prorogano il termine. Solo quando le notifiche riguardano soggetti diversi, come nel litisconsorzio necessario, il termine decorre dall’ultima notifica.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell’imposta
La detrazione dell’IVA presuppone che gli acquisti e le operazioni siano effettivamente riferibili all’esercizio di attività commerciali o imponibili. Per i soggetti che svolgono anche attività istituzionali, la separazione contabile è uno strumento organizzativo e probatorio, ma non costituisce prova decisiva della destinazione commerciale.
Norme processuali sulla notificazione e sull’impugnazione degli atti
Quando lo stesso atto è notificato più volte al medesimo destinatario e le notifiche sono tutte valide, il termine per impugnarlo decorre dalla prima notifica perfezionata. Le notifiche successive sono irrilevanti ai fini della decorrenza del termine.
Regole sul litisconsorzio necessario
Quando l’atto deve essere notificato a più parti diverse, il termine per l’impugnazione decorre dall’ultima notifica, poiché solo da quel momento tutti i soggetti necessari sono stati messi in condizione di conoscere l’atto.
Massime di principio
- La contabilità separata non dimostra automaticamente la natura commerciale di un’operazione: occorre provare la concreta connessione dell’acquisto o del servizio con un’attività imponibile.
- In materia di detrazione IVA, la finalità commerciale deve risultare da elementi sostanziali e documentali, non dalla sola classificazione contabile adottata dal contribuente.
- Se lo stesso atto viene notificato più volte allo stesso destinatario, il termine per ricorrere decorre dalla prima notifica valida; è quindi prudente calcolare immediatamente il termine dalla prima ricezione.
- La regola dell’ultima notifica opera, in generale, quando l’atto deve essere notificato a più soggetti diversi, non quando viene reiterato nei confronti della stessa persona.
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