Sentenza del 12/05/2017 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Ires - Redditi di impresa - Deducibilità delle spese per pubblicità - Processo - Impugnazioni - Appello - Motivi proponibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità delle spese sostenute per pubblicità e, sul piano processuale, la possibilità di riproporre in appello motivi già definitivamente esaminati dalla Corte di cassazione. Per le spese pubblicitarie, il contribuente può scegliere tra il criterio ordinario di imputazione al periodo di competenza e il criterio speciale di deduzione in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi. Quanto ai motivi già decisi definitivamente dalla Corte di cassazione senza rinvio, essi non possono essere riproposti nel successivo giudizio di merito, anche se la Corte abbia disposto il rinvio per altre questioni.
La decisione
La deducibilità delle spese pubblicitarie è riconosciuta secondo l'opzione esercitata dal contribuente tra imputazione integrale all'esercizio di competenza e frazionamento quinquennale. I motivi già accolti o comunque definitivamente decisi dalla Corte di cassazione non sono più riesaminabili in sede di rinvio, poiché su di essi si è formato il giudicato; tale preclusione si estende anche alle sanzioni connesse alle questioni definitivamente decise.
Norme richiamate
Art. 75, comma 2, lettera b), TUIR
criterio ordinario di deducibilità dei costi di impresa mediante imputazione della spesa all'esercizio di competenza
Per le spese pubblicitarie il contribuente può applicare il criterio ordinario di competenza, deducendo il costo nell'esercizio cui si riferisce.
Criterio speciale di deduzione delle spese di pubblicità
frazionamento dei costi in quote costanti da dedurre in cinque anni a decorrere dall'esercizio nel quale la spesa è sostenuta
Il contribuente può optare per la deduzione rateizzata in cinque quote costanti, invece della deduzione secondo il criterio ordinario di competenza.
Principio del giudicato sulle statuizioni della Corte di cassazione
Le questioni definitivamente decise dalla Corte di cassazione senza rinvio non possono essere nuovamente proposte nel giudizio di rinvio, anche se il rinvio riguarda altri profili della controversia; la preclusione opera anche rispetto alle sanzioni collegate.
Massime di principio
- Quando la legge prevede più criteri alternativi di deduzione, il contribuente può scegliere quello applicabile, purché l'opzione sia coerente, documentata e correttamente rappresentata in dichiarazione e contabilità.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi e alle decisioni già definiti dalla Corte di cassazione: le questioni decise senza rinvio non possono essere riaperte.
- Il fatto che la Cassazione abbia disposto il rinvio su alcuni aspetti non consente di riesaminare anche le questioni già definitivamente risolte.
- Il giudicato può impedire non solo la rinnovazione della contestazione principale, ma anche la discussione delle sanzioni direttamente collegate alla questione ormai definita.
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