Sentenza del 12/05/2017 n. 45 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Agevolazioni - Immobili di interesse storico-artistico - Immobili strumentali - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l’applicazione del regime agevolato agli immobili strumentali. È stato affermato che i relativi proventi, anche quando derivanti dalla locazione, devono essere ricompresi nel reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. L’agevolazione prevista dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 413/1991 opera quindi soltanto per immobili di natura patrimoniale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare l’articolo 11, comma 2, della legge n. 413/1991 ai redditi derivanti dalla locazione di un immobile riconosciuto di interesse storico-artistico. Il contribuente riteneva sufficiente il vincolo storico-artistico per beneficiare del regime agevolato; l’Amministrazione finanziaria sosteneva invece che l’agevolazione fosse limitata agli immobili di natura patrimoniale e non potesse riguardare gli immobili strumentali all’attività d’impresa.
Norme richiamate
Articolo 11, comma 2, legge n. 413/1991
Il regime impositivo agevolato per gli immobili di interesse storico-artistico è applicabile esclusivamente agli immobili di natura patrimoniale e non agli immobili strumentali.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell’interesse storico-artistico dell’immobile, da solo, non garantisce l’applicazione dell’agevolazione fiscale: occorre verificare anche la natura patrimoniale o strumentale del bene.
- Gli immobili strumentali all’attività d’impresa restano soggetti alle regole ordinarie del reddito d’impresa, anche se concessi in locazione e anche se sottoposti a vincolo storico-artistico.
- Per valutare un’agevolazione fiscale occorre distinguere tra le caratteristiche oggettive del bene e il suo concreto impiego nell’attività economica.
- In situazioni analoghe, i canoni derivanti dalla locazione di un immobile strumentale devono essere ricondotti al reddito d’impresa, salvo una specifica disposizione normativa che preveda espressamente un diverso trattamento.
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