Sentenza del 12/05/2017 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Indagini finanziarie - Versamenti effettuati da lavoratore autonomo - Prova contraria - Non ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che aveva annullato l’accertamento relativo a IRPEF, addizionali, IRAP e IVA per l’anno 2010. Il primo giudice aveva ritenuto nullo l’accertamento per mancanza della preventiva autorizzazione alle indagini bancarie e aveva escluso, per una lavoratrice autonoma, l’utilizzabilità dei prelevamenti bancari come indizi di maggior reddito. L’Ufficio ha prodotto in appello l’autorizzazione della Direzione regionale delle entrate e ha contestato la giustificazione fornita dalla contribuente, secondo cui i versamenti sui conti correnti derivavano da prelievi effettuati tramite carte di credito.
La decisione
L’appello è stato accolto. È stata riconosciuta la validità dell’autorizzazione alle indagini bancarie, preesistente alle verifiche. La Commissione ha ritenuto che i versamenti sui conti correnti non potessero essere giustificati dai prelievi effettuati tramite carte di credito, sia per la discordanza negli importi e nelle date, sia perché l’utilizzo della carta di credito presuppone la costituzione della relativa provvista, normalmente derivante da disponibilità già presenti o versate sui conti di appoggio. Tuttavia, in applicazione del principio secondo cui i prelevamenti effettuati dal lavoratore autonomo non possono essere considerati automaticamente indici di maggior reddito, l’accertamento deve essere ridotto eliminando tali prelevamenti. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata: il ricorso della contribuente è stato rigettato, salvo lo scomputo dei prelevamenti bancari. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolare citazione della contribuente non costituita in giudizio.
Disciplina delle indagini finanziarie e bancarie
L’utilizzo dei dati bancari nell’accertamento fiscale richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità competente. Nel caso concreto, l’autorizzazione della Direzione regionale delle entrate è stata ritenuta esistente e valida.
Principio costituzionale sulla presunzione relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi
I prelevamenti effettuati dal lavoratore autonomo non possono essere considerati automaticamente ricavi o compensi non dichiarati e devono essere esclusi dal risultato dell’accertamento, salvo diversa e specifica dimostrazione.
Massime di principio
- La preventiva autorizzazione alle indagini bancarie è un presupposto rilevante dell’accertamento; tuttavia, la sua esistenza può essere dimostrata anche nel corso del giudizio, se la documentazione viene validamente prodotta.
- Per un lavoratore autonomo, i versamenti bancari possono essere utilizzati come presunzione di maggior reddito, mentre i semplici prelevamenti non possono essere automaticamente trattati allo stesso modo.
- La giustificazione di un versamento bancario richiede una corrispondenza concreta e documentata quanto a importo, data, valuta e provenienza; non è sufficiente indicare operazioni genericamente compatibili.
- I prelievi effettuati con carta di credito non dimostrano, da soli, l’origine dei successivi versamenti: l’uso della carta presuppone normalmente una provvista, che deve essere spiegata e tracciata.
- Quando l’accertamento comprende sia versamenti sia prelevamenti, il giudice deve eliminare dal calcolo le componenti non utilizzabili per legge, mantenendo invece quelle adeguatamente supportate da presunzioni e non superate da prova contraria.
- La mancata costituzione in giudizio del contribuente non comporta automaticamente l’accoglimento dell’appello, ma lascia prive di contraddittorio le contestazioni e le giustificazioni non adeguatamente documentate.
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