Cassazione Civile, Ordinanza n. 06009/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA per il disconoscimento di fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti e di alcuni costi ritenuti non inerenti. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo scaduto il termine di impugnazione della sentenza di primo grado depositata il 15 gennaio 2019. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione dell'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, dell'art. 83 d.l. 18/2020 e dell'art. 36 d.l. 23/2020, sostenendo che al termine "lungo" di impugnazione, già sospeso di nove mesi per la definizione agevolata, dovesse cumularsi la sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19, con conseguente tempestività dell'appello notificato l'8 maggio 2020.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 1, d.l. 119/2018 per i termini di impugnazione che scadono nel periodo 24 ottobre 2018 - 31 luglio 2019 si cumula con la sospensione delle attività processuali dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19, prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e prorogata dall'art. 36 d.l. 23/2020. Di conseguenza, l'appello notificato l'8 maggio 2020 doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato nel ricorso per cassazione.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione opera ope legis per le sentenze pubblicate entro il 31 luglio 2019 e si applica al termine di impugnazione della sentenza di primo grado.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
Ha disposto la sospensione delle attività processuali per l'emergenza epidemiologica COVID-19 nel periodo indicato dalla Corte.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40
Ha prorogato la sospensione delle attività processuali connessa all'emergenza COVID-19 sino all'11 maggio 2020.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per la definizione agevolata si cumula con la successiva sospensione generale dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19, quando i rispettivi periodi incidono sul medesimo termine.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza va calcolato tenendo conto di tutte le sospensioni normative applicabili in successione.
- Se il giudice di merito omette di considerare il cumulo di sospensioni normative dei termini processuali, la declaratoria di tardività dell'impugnazione è erronea.
- In presenza di impugnazione tempestiva erroneamente dichiarata tardiva, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame dell'appello.
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