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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22772/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Il Comune di Frascati ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato il suo reclamo e confermato la decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, la quale aveva dichiarato non gravati da usi civici alcuni fondi siti nel Comune di Roma, località Passolombardo. Secondo il Comune, quei terreni facevano parte del demanio civico della collettività di Frascati: erano già appartenuti a una università agraria, poi trasferiti al Comune dopo lo scioglimento dell'ente, senza mutamento della loro destinazione. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che mancasse la prova dell'esercizio di usi civici da parte dell'intera collettività all'epoca rilevante e aveva escluso che la legge n. 168 del 2017 potesse applicarsi retroattivamente. Con quattro motivi correlati, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della l. n. 397/1894, della l. n. 168/2017, dell'art. 11 della l. n. 1766/1927, dell'art. 345, comma 1, c.p.c., dell'art. 11 preleggi, dell'art. 3, lett. c), l. n. 168/2017 e del r.d.l. n. 751/1924, sostenendo in sintesi che: il regime degli usi civici può riguardare anche categorie determinate di cittadini e non necessariamente l'intera collettività indistinta; il trasferimento dei terreni al Comune non ne aveva mutato la natura collettiva; la legge del 2017 aveva natura ricognitiva dei beni collettivi; non si trattava di domanda o eccezione nuova, ma di mera argomentazione giuridica; non occorreva provare l'uso civico nei termini richiamati dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure perché la normativa sugli usi civici e sulle università agrarie consente di ricomprendere tra i beni collettivi anche terre destinate al godimento di una categoria determinata di cittadini; inoltre la legge n. 168/2017 ha valore ricognitivo e il suo richiamo non integra eccezione nuova, ma semplice argomentazione giuridica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, perché si adegui ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • l. 4 agosto 1894, n. 397

    Le università agrarie e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, di una frazione o di una determinata classe di cittadini sono considerate persone giuridiche; l'uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini.

  • l. 16 giugno 1927, n. 1766

    La disciplina del riordino degli usi civici richiama espressamente le università agrarie; in caso di scioglimento, i terreni sono trasferiti ai comuni o alle frazioni con la destinazione corrispondente alla categoria cui appartengono; la giurisdizione del commissario per gli usi civici copre le questioni sulla demanialità e indisponibilità dei beni.

  • r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751

    Il passaggio delle terre al Comune non ne muta la destinazione originaria, che resta quella connessa alla categoria di appartenenza.

  • l. 20 novembre 2017, n. 168

    art. 1, lett. a) e art. 3, lett. c)

    La legge riconosce il rango costituzionale dei domini collettivi e, in modo ricognitivo, include tra i beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie.

  • art. 345 c.p.c.

    Il richiamo alla legge sopravvenuta non integra di per sé domanda o eccezione nuova, ma può costituire mera argomentazione giuridica.

  • art. 11 preleggi

    È richiamato dal ricorrente per escludere il valore retroattivo della disciplina sopravvenuta, ma la Corte valorizza il carattere ricognitivo della legge n. 168/2017.

  • art. 42 Cost.

    È evocato come parametro di compatibilità costituzionale del riconoscimento dei domini collettivi operato dalla legge n. 168/2017.

Massime di principio

  • Le università agrarie e gli enti analoghi rientrano nella disciplina degli usi civici anche quando il godimento collettivo sia attribuito non all'intera popolazione indistinta, ma a una categoria determinata di cittadini.
  • Il trasferimento dei beni dell'università agraria al Comune, a seguito di scioglimento dell'ente, non muta automaticamente la natura collettiva o la destinazione originaria dei terreni, che restano assoggettati al regime previsto dalla legge speciale.
  • La legge n. 168/2017 ha carattere ricognitivo dei domini collettivi e può essere richiamata come argomento interpretativo senza integrare una nuova eccezione in senso processuale.
  • In tema di beni già appartenenti a università agrarie, la prova decisiva non è necessariamente l'uso civico dell'intera collettività indistinta, essendo sufficiente verificare la riconducibilità del bene alla categoria legale dei beni collettivi e la destinazione originaria risultante dagli atti e dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MateriePossessoGiurisdizione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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