Cassazione Penale, Ordinanza n. 03271/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e non specifico, oltre a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 luglio 2024. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p. e, comunque, diretto a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. La motivazione impugnata è stata ritenuta ampiamente argomentata e non specificamente contrastata.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
La specificità dei motivi di ricorso è richiesta a pena di inammissibilità; il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata e non può risolversi in affermazioni generiche o apparenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico sia in senso intrinseco, cioè quanto alla precisione delle censure, sia in senso estrinseco, cioè mediante un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo vizi della motivazione, si limiti a prospettare una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare specifici travisamenti decisivi.
- La critica alla sentenza di merito deve misurarsi con le ragioni logiche e giuridiche poste dal giudice a fondamento della decisione; la mera contestazione apodittica non assolve la funzione argomentativa dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei limiti fissati dalla legge, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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