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Sentenza

Sentenza n. 1382/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l''acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 , - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" Nonché degli atti indicati in ricorso e nei motivi aggiunti presentati da Icu Medical Italia S.R.L il 13/2/2023, il 20/2/2023; il 21/2/2023, il 22/2/2023, il 23/2/2023, il 24/2/2023 e il 27/2/2023 e il 5/4/2023 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Italia S.R.L il 25/9/2023: PER L'ANNULLAMENTO - oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 24 luglio 2023 ed avente ad oggetto "Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 5) con il quale, "alla luce dei nuovi dati certificati dalle rispettive Aziende Sanitarie del SSR", della cui identità non c'è traccia in detto Decreto: a) sono stati individuati i "nuovi elenchi delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto del 6 luglio 2022", b) sono stati rettificati gli importi riflessi nel precedente Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 13 dicembre 2022 (doc. 4) già impugnato con precedente ricorso per motivi aggiunti depositato dalla ricorrente in data 20 febbraio 2023 (insieme alle varie deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici), imputando, per l'effetto, a carico della ricorrente, una somma a titolo di payback pari a €62.493,25 a fronte del precedente importo, di cui al precedente decreto, pari a €30.850,18. c) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della predetta somma di € 62.493,25 "entro il 31 luglio 2023", termine prorogato ex lege al 31 ottobre 2023. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi incluse le deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR con cui è stato calcolato lo scostamento della spesa relativamente agli anni 2015-2018, non notificate né identificate nell'ambito del decreto impugnato, nonché la nota dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. n. 66228 del 16/09/2019 e la successiva nota prot.n. 80494 del 23/12/2019, con le quali i dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR della Regione relativamente agli anni 2015-2018 sono stati comunicati al Ministero della Salute. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Italia S.R.L il 25/9/2023: PER L'ANNULLAMENTO - oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 24 luglio 2023 ed avente ad oggetto "Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 5) con il quale, "alla luce dei nuovi dati certificati dalle rispettive Aziende Sanitarie del SSR", della cui identità non c'è traccia in detto Decreto: a) sono stati individuati i "nuovi elenchi delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto del 6 luglio 2022", b) sono stati rettificati gli importi riflessi nel precedente Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 13 dicembre 2022 (doc. 4) già impugnato con precedente ricorso per motivi aggiunti depositato dalla ricorrente in data 20 febbraio 2023 (insieme alle varie deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici), imputando, per l'effetto, a carico della ricorrente, una somma a titolo di payback pari a €62.493,25 a fronte del precedente importo, di cui al precedente decreto, pari a €30.850,18. c) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della predetta somma di € 62.493,25 "entro il 31 luglio 2023", termine prorogato ex lege al 31 ottobre 2023. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi incluse le deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR con cui è stato calcolato lo scostamento della spesa relativamente agli anni 2015-2018, non notificate né identificate nell'ambito del decreto impugnato, nonché la nota dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. n. 66228 del 16/09/2019 e la successiva nota prot.n. 80494 del 23/12/2019, con le quali i dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR della Regione relativamente agli anni 2015-2018 sono stati comunicati al Ministero della Salute. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Italia S.R.L il 25/9/2023: PER L'ANNULLAMENTO - oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 24 luglio 2023 ed avente ad oggetto "Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 5) con il quale, "alla luce dei nuovi dati certificati dalle rispettive Aziende Sanitarie del SSR", della cui identità non c'è traccia in detto Decreto: a) sono stati individuati i "nuovi elenchi delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto del 6 luglio 2022", b) sono stati rettificati gli importi riflessi nel precedente Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 13 dicembre 2022 (doc. 4) già impugnato con precedente ricorso per motivi aggiunti depositato dalla ricorrente in data 20 febbraio 2023 (insieme alle varie deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici), imputando, per l'effetto, a carico della ricorrente, una somma a titolo di payback pari a €62.493,25 a fronte del precedente importo, di cui al precedente decreto, pari a €30.850,18. c) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della predetta somma di € 62.493,25 "entro il 31 luglio 2023", termine prorogato ex lege al 31 ottobre 2023. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi incluse le deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR con cui è stato calcolato lo scostamento della spesa relativamente agli anni 2015-2018, non notificate né identificate nell'ambito del decreto impugnato, nonché la nota dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. n. 66228 del 16/09/2019 e la successiva nota prot.n. 80494 del 23/12/2019, con le quali i dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR della Regione relativamente agli anni 2015-2018 sono stati comunicati al Ministero della Salute. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ICU MEDICAL ITALIA S.R.L il 17\4\2025 : PER L’ANNULLAMENTO - della delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025 avente ad oggetto differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 (doc. 2), nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi inclusa la determina della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024 avente ad oggetto ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 (doc. 3), con i quali (i) sono state aggiornate le quote di ripiano che restano a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale del 22 luglio 2024 e (ii) sono sati differiti i termini per il pagamento di quanto dovuto al 31 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202214204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale 6 ottobre 2022 sulle linee guida del payback e successivi provvedimenti regionali applicativi, inclusi gli aggiornamenti delle quote dovute

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e adottate le linee guida per il ripiano, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali e degli enti del Servizio sanitario nazionale applicativi del meccanismo di payback. Tra questi rientravano il decreto della Regione Siciliana che aveva aggiornato la quota individuale imputata alla ricorrente, portandola da € 30.850,18 a € 62.493,25, e i successivi atti della Regione Emilia-Romagna relativi all'aggiornamento delle quote e al differimento dei termini di pagamento. Il testo della sentenza non esamina i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. L'adesione della ricorrente al meccanismo legislativo di definizione delle controversie sul payback ha fatto venir meno l'interesse alla decisione giudiziale, poiché la controversia è stata superata mediante il pagamento delle somme dovute in misura ridotta. Il giudice ha precisato che, pur qualificando la legge la conseguenza come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale la fattispecie integra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito dalla ricorrente, ossia la riduzione dell'importo da pagare, è diverso da quello perseguito con l'azione di annullamento, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «la cessazione della materia del contendere»

    La disposizione ha previsto un meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback, al quale la ricorrente ha aderito, ottenendo il pagamento delle somme dovute in misura ridotta e facendo venir meno l'interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La sentenza dà atto della trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione una specifica interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione della controversia che gli consente di ottenere il bene della vita perseguito in forma diversa, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione dell'azione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La qualificazione legislativa della sopravvenienza come cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di inquadrarla processualmente come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando il bene conseguito non coincide con l'eliminazione degli atti impugnati ma consiste in un'utilità diversa, quale la riduzione dell'importo dovuto.
  • L'adesione volontaria a un meccanismo normativo di definizione delle controversie può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione anche quando l'azione originaria mirava all'annullamento dei provvedimenti amministrativi presupposti e applicativi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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