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Sentenza

Sentenza n. 4718/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione quarta) n. 5907/2023

Giustizia amministrativa202404084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. IV, n. 5907/2023, relativa all'impugnazione della sanzione pecuniaria edilizia di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado l'appellante aveva impugnato l'ordinanza del Comune di Lettere del 5 maggio 2020, n. 3, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per l'inottemperanza al precedente ordine di demolizione del 7 novembre 2018, n. 7. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, l'originario ricorrente ha dichiarato, con memoria dell'11 maggio 2026, il venir meno dell'interesse a una decisione di merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione dell'appellante circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse a una decisione di merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità della sanzione pecuniaria edilizia né la sentenza di primo grado. Le spese del grado sono state compensate, nonostante la richiesta del Comune appellato di liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario, in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione pecuniaria applicata dal Comune per l'inottemperanza all'ordine di demolizione; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti o la legittimità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria; non costituisce la base della decisione sull'improcedibilità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, dichiarata dalla parte interessata, comporta l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di impugnazione o della legittimità dell'atto controverso.
  • Quando il giudizio d'appello è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese del grado possono essere compensate in ragione della modalità di definizione del processo, anche in presenza di una richiesta dell'amministrazione appellata di liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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