Cassazione Civile, Ordinanza n. 01791/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di alcune cartelle esattoriali per asserito difetto di prova della loro notificazione. In primo grado il ricorso del contribuente viene accolto e le spese vengono compensate. In appello il contribuente censura solo la mancata liquidazione delle spese, e la decisione regionale accoglie l'impugnazione, riconoscendo l'assenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione e liquidando le spese in euro 500 per il primo grado ed euro 800 per il secondo grado. Con il ricorso per cassazione il contribuente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la liquidazione delle spese fosse stata operata in modo generico, non distinto per fasi e inferiore ai parametri minimi; l'intimata non si costituisce.
La decisione
La Corte ritiene fondato il motivo. Richiama il principio secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, la condanna non può essere espressa in modo globale e generico, perché deve consentire il controllo del rispetto dei parametri e delle singole voci liquidate; inoltre, sebbene il D.M. n. 55 del 2014 abbia reso i parametri orientativi e non più inderogabili i minimi tariffari, il giudice deve indicare i criteri di liquidazione quando si discosti in modo apprezzabile dai valori medi, e comunque non può pervenire a liquidazioni meramente simboliche, incompatibili con il decoro della professione. Poiché la sentenza impugnata aveva liquidato le spese senza specificazione delle voci e dei criteri, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge in tema di liquidazione delle spese
art. 4 D.M. n. 55 del 2014
i parametri di liquidazione dei compensi professionali costituiscono criteri di orientamento e standard economico della prestazione; il giudice deve motivare se se ne discosta apprezzabilmente
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
regola la condanna alle spese nel processo tributario, che non può essere liquidata in modo generico e non verificabile
art. 2233, comma 2, c.c.
impone un limite alla liquidazione di somme simboliche o non consone al decoro della professione
D.M. n. 140 del 2012
richiamato per distinguere la disciplina dei compensi tra professionista e cliente rispetto a quella delle spese di causa
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
la disciplina delle spese processuali nel giudizio tributario richiede una liquidazione controllabile e non meramente globale
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali deve essere sufficientemente specifica da consentire alla parte interessata di controllare il rispetto dei parametri applicabili e di censurare eventuali errori di calcolo o di applicazione delle tabelle.
- Dopo il D.M. n. 55 del 2014, i parametri tariffari non hanno più natura rigidamente inderogabile, ma il giudice deve indicare i criteri seguiti quando si discosta in modo apprezzabile dai valori medi di riferimento.
- Anche in presenza di ampia discrezionalità nella liquidazione, non è consentito riconoscere compensi simbolici o comunque non consoni al decoro professionale.
- La condanna alle spese non può essere formulata in modo globale e indistinto per voci non chiarite, perché ciò impedisce il controllo sulla correttezza della liquidazione.
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