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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-901/16

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2020. — Elche Club de Fútbol, SAD contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche – Garanzia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Beneficiario indiretto – Imputabilità allo Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato. — Causa T-901/16

Giurisprudenza europea62016TJ0901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva qualificato come aiuto di Stato incompatibile la garanzia concessa dall’IVF alla Fundación Elche per finanziare l’acquisto di azioni dell’Elche CF. Pur confermando che il club era il beneficiario effettivo della misura e che la garanzia era imputabile allo Stato, il Tribunale censura la valutazione della Commissione sull’esistenza del vantaggio e sul metodo di calcolo dell’aiuto. In particolare, ritiene omessi o mal valutati diversi elementi pertinenti della garanzia e del rischio assunto dal garante pubblico.

Aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia pubblica per la ricapitalizzazione di un club calcistico: individuazione del beneficiario e valutazione del vantaggio secondo il criterio dell’investitore privato

La questione giuridica

Se la garanzia concessa da un ente pubblico regionale a favore di una fondazione che aveva contratto prestiti per acquistare azioni del club calcistico dovesse essere imputata allo Stato e qualificata come aiuto di Stato con vantaggio per il club, nonché se la Commissione avesse correttamente individuato il beneficiario, accertato l’esistenza di un vantaggio e stimato l’importo dell’aiuto applicando il criterio dell’operatore privato/ investitore privato e la comunicazione sulle garanzie.

Principio di diritto

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte relativa all’Elche CF perché, pur essendo corretta l’individuazione del club come beneficiario effettivo della misura, la Commissione ha commesso errori manifesti nel valutare l’esistenza di un vantaggio: non ha considerato elementi pertinenti come la situazione economico-finanziaria della Fundación Elche e l’ipoteca data in controgaranzia, non ha tenuto conto della prevedibile ricapitalizzazione nel valutare il valore delle azioni date in pegno e ha presunto, senza adeguata istruttoria, l’assenza di un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito. Di conseguenza, non risultava sufficientemente dimostrato che la garanzia pubblica concedesse al club un vantaggio incompatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 76 e 89
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 21
  • Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)
  • Comunicazione della Commissione sulla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
  • Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)

Aiuti di Stato concessi in favore dell’Elche Club de Fútbol tramite garanzia pubblica

La causa riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dall’Elche Club de Fútbol, SAD contro la decisione (UE) 2017/365 della Commissione, con cui era stata dichiarata incompatibile con il mercato interno una garanzia concessa dall’Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a favore della Fundación Elche per due prestiti bancari destinati all’acquisto di azioni dell’Elche CF nell’ambito di un aumento di capitale. Il Tribunale esamina in particolare l’individuazione del beneficiario, l’imputabilità della misura allo Stato e l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti e procedimento

L’IVF, ente finanziario della Generalitat Valenciana, concesse il 17 febbraio 2011 una garanzia per prestiti complessivi pari a 14 milioni di euro contratti dalla Fundación Elche presso due banche. La garanzia copriva capitale, interessi e costi; in cambio la fondazione pagava un premio annuo dell’1% e costituiva un pegno sulle azioni del club acquistate, oltre a un’ulteriore controgaranzia ipotecaria. La Commissione avviò il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e poi adottò la decisione impugnata, ritenendo che la garanzia costituisse aiuto illegale e incompatibile e ordinando il recupero presso l’Elche CF.

Primo motivo: beneficiario della misura

Il club sosteneva che il beneficiario della garanzia fosse la Fundación Elche, non il club stesso, e che la Commissione non avesse motivato adeguatamente il cambio di posizione rispetto alla decisione di avvio. Il Tribunale respinge questo motivo nella parte sostanziale: ai sensi dell’articolo 107 TFUE occorre individuare chi abbia effettivamente goduto del vantaggio, indipendentemente dal fatto che il prestito sia formalmente stato contratto da un altro soggetto. Poiché i fondi ottenuti con i prestiti garantiti furono effettivamente impiegati per la ricapitalizzazione del club, la Commissione poteva ritenere l’Elche CF beneficiario effettivo della misura.

Imputabilità allo Stato

Sulla prima parte del secondo motivo, il Tribunale conferma che la garanzia era imputabile allo Stato. L’IVF era una persona di diritto pubblico istituita dalla legge, controllata dal governo regionale di Valencia, con rappresentanti pubblici nei suoi organi di governance e con il compito di attuare la politica di credito pubblico e sostenere l’economia regionale. Il Tribunale osserva che la Commissione non si era basata soltanto su legami organici, ma su un insieme di indizi sufficienti a dimostrare il coinvolgimento delle autorità pubbliche. È irrilevante che l’IVF svolga anche attività presentate come commerciali, poiché ciò non esclude l’imputabilità allo Stato delle misure adottate nell’ambito dei suoi compiti di interesse generale.

Esistenza del vantaggio: errori della Commissione

Il Tribunale accoglie invece la seconda parte del secondo motivo, rilevando errori manifesti nella valutazione del vantaggio. In primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto considerare la situazione economico-finanziaria della Fundación Elche, che era parte del contratto di garanzia e mutuataria garantita: tale situazione era pertinente per stimare il rischio assunto dal garante pubblico e il premio di garanzia che un operatore privato avrebbe richiesto. La decisione impugnata, però, non analizza l’incidenza di tale situazione sul rischio della garanzia.

In secondo luogo, la Commissione non ha preso in considerazione l’ipoteca su un terreno di sei ettari costituita in controgaranzia dalla Fundación Elche, pur essendo un elemento pertinente ai fini della valutazione del rischio e del valore delle coperture offerte.

In terzo luogo, nel valutare il valore delle azioni del club date in pegno, la Commissione non ha considerato che la ricapitalizzazione dell’Elche CF era l’obiettivo e l’effetto prevedibile della stessa garanzia. Il Tribunale ritiene che tale elemento fosse prevedibile al momento della concessione della misura e dunque dovesse entrare nel calcolo del valore delle azioni.

In quarto luogo, la Commissione ha erroneamente presunto che nessun istituto finanziario avrebbe garantito un’impresa in difficoltà e che, quindi, non fosse possibile trovare un parametro di mercato per il premio di garanzia. Il Tribunale ricorda che la comunicazione sulle garanzie distingue diverse situazioni anche per imprese in difficoltà e non esclude in assoluto l’esistenza di un prezzo di mercato. La Commissione, inoltre, non aveva svolto un’istruttoria adeguata per verificare l’esistenza di operazioni analoghe.

Infine, la conclusione sulla mancanza di comparabili di mercato per un prestito simile non garantito non era sufficientemente comprovata, poiché la Commissione non aveva chiesto, durante il procedimento amministrativo, informazioni specifiche su prestiti analoghi e si era limitata a invocare l’insufficienza dei dati disponibili.

Valutazione della situazione finanziaria del club

Il Tribunale conferma invece che la Commissione non è incorsa in errore manifesto nel qualificare l’Elche CF come impresa in difficoltà alla data della garanzia, sulla base della riduzione del fatturato, delle perdite ricorrenti e del capitale netto negativo. Gli argomenti relativi ai dati dell’esercizio successivo, al prestito del Banco de Valencia e alle peculiarità del calcio professionistico non sono ritenuti idonei a smentire tale conclusione.

Dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione (UE) 2017/365 nella parte in cui riguarda l’Elche Club de Fútbol, SAD. Le spese della Commissione, comprese quelle del procedimento sommario, sono poste a suo carico; il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di aiuti di Stato, il beneficiario effettivo può essere diverso dal soggetto che formalmente contrae il prestito garantito, se i fondi sono destinati a un’altra impresa. Conferma altresì che l’imputabilità allo Stato può risultare da un insieme di indizi anche quando l’ente erogante svolga attività miste. Soprattutto, chiarisce che la valutazione del vantaggio richiede un esame completo di tutti gli elementi pertinenti e non può basarsi su presunzioni assolute circa l’assenza di condizioni di mercato per imprese in difficoltà, né su un’istruttoria incompleta.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoconcorrenzagaranzie pubblichesettore calcistico professionisticorecupero degli aiuti

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