Corte di giustizia, Sentenza C-583/18
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2020. — Verbraucherzentrale Berlin eV contro DB Vertrieb GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Contratto di servizi – Articolo 2, punto 6 – Contratto di servizi di trasporto passeggeri – Articolo 3, paragrafo 3, lettera k) – Carte che conferiscono il diritto di beneficiare di riduzioni di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri – Vendita online di siffatte carte senza informare il consumatore sul diritto di recesso. — Causa C-583/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l'acquisto online di una carta sconto ferroviaria non è escluso dalla direttiva 2011/83 come contratto di trasporto passeggeri. Si tratta invece di un contratto di servizi soggetto alla disciplina generale sui diritti dei consumatori, incluso il diritto di recesso. Di conseguenza, il professionista deve informare il consumatore sul recesso prima della conclusione del contratto.
Contratto online di carta sconto ferroviaria: se rientra nei "contratti di servizi" e se sia escluso dall'ambito della direttiva 2011/83 come "contratto di servizi di trasporto passeggeri"
La questione giuridica
Se un contratto con cui il consumatore acquista online una carta che gli conferisce il diritto di ottenere riduzioni di prezzo su futuri titoli di trasporto passeggeri costituisca un "contratto di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83; e, in caso affermativo, se tale contratto ricada comunque nell'esclusione per i "contratti di servizi di trasporto passeggeri" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera k), con conseguente esclusione del diritto di recesso e dei relativi obblighi informativi.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che un contratto con cui il consumatore acquista una carta sconto che gli consente di ottenere, in futuro, riduzioni di prezzo sui titoli di trasporto passeggeri è un "contratto di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83; non rientra però nella nozione di "contratto di servizi di trasporto passeggeri" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera k), perché non ha ad oggetto direttamente il trasporto passeggeri né è inscindibilmente legato a un successivo contratto di trasporto. Ne deriva che la direttiva si applica integralmente, compresi gli obblighi informativi sul recesso e il diritto di recesso di 14 giorni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punti 5, 6 e 7, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 3, paragrafo 3, lettera k), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera h), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 1999/44/CE
- Direttiva 85/577/CEE
- Direttiva 97/7/CE
- Articolo 57, paragrafo 1, TFUE
Contratto online di carta sconto ferroviaria e applicabilità della direttiva 2011/83
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main nella controversia tra Verbraucherzentrale Berlin eV e DB Vertrieb GmbH. La questione nasce dalla vendita online della carta "BahnCard 25", che attribuisce al titolare il diritto di ottenere sconti sui successivi biglietti ferroviari.
Fatti e procedimento principale
DB Vertrieb commercializzava online la carta sconto senza fornire informazioni sul diritto di recesso. L'associazione dei consumatori ha chiesto di inibire tale pratica, sostenendo che il professionista dovesse informare il consumatore sulle condizioni del recesso e sul modulo tipo. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo applicabile l'esclusione per i contratti di servizi di trasporto passeggeri; il giudice del rinvio ha invece dubitato che una carta sconto equivalga a un contratto di trasporto in senso stretto.
Quadro normativo rilevante
La Corte interpreta la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in particolare:
- articolo 2, punto 6, sulla nozione di "contratto di servizi";
- articolo 3, paragrafo 3, lettera k), sull'esclusione dei "contratti di servizi di trasporto passeggeri";
- articolo 6, paragrafo 1, lettera h), sugli obblighi informativi in caso di diritto di recesso;
- articolo 9, paragrafo 1, sul recesso di 14 giorni. Sono richiamati anche i considerando 27 e 49 della direttiva, oltre alla precedente direttiva 97/7/CE e alla sentenza easyCar.
Prima questione: nozione di contratto di servizi
La Corte osserva che la nozione di "contratto di servizi" è definita in modo ampio: comprende qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in cui il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore dietro pagamento del prezzo. Poiché la carta sconto non riguarda il trasferimento della proprietà di beni, il contratto non è un contratto di vendita e rientra, per esclusione, nella categoria dei contratti di servizi.
Seconda questione: esclusione per i contratti di servizi di trasporto passeggeri
La Corte interpreta restrittivamente la deroga dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera k), perché si tratta di un'esclusione da norme di tutela del consumatore. Richiamando la sentenza easyCar e la logica dell'esenzione per contratti che comportano l'accantonamento di disponibilità difficilmente recuperabili, afferma che la carta sconto non coincide con un contratto di trasporto passeggeri.
La Corte valorizza tre elementi:
- la carta sconto non mira direttamente a trasportare il consumatore da un luogo a un altro;
- il contratto di acquisto della carta è giuridicamente distinto dal successivo contratto di trasporto;
- il recesso non genera per l'impresa inconvenienti sproporzionati, poiché il consumatore recupera il prezzo della carta e perde solo il beneficio dello sconto, con eventuale conguaglio se nel frattempo ha già acquistato biglietti scontati.
Ragionamento conclusivo e rapporto con il diritto di recesso
La Corte esclude che il contratto della carta sconto rientri nell'eccezione del considerando 49 relativa ai servizi che implicano un accantonamento di disponibilità difficilmente recuperabile. Di conseguenza, il contratto resta soggetto alla direttiva 2011/83, compreso il diritto di recesso di 14 giorni e gli obblighi informativi precontrattuali.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l'articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83 include i contratti intesi a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo in occasione di futuri contratti di trasporto passeggeri;
- l'articolo 3, paragrafo 3, lettera k), non si applica a tali contratti, che restano quindi integralmente disciplinati dalla direttiva, anche quanto al recesso.
Principio utile per l'operatore
Per l'acquisto online di carte o abbonamenti sconto collegati a futuri trasporti passeggeri, l'impresa non può invocare l'esclusione dei contratti di trasporto passeggeri per sottrarsi agli obblighi informativi e al diritto di recesso previsti dalla direttiva 2011/83.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 mar 2020Tribunale, Sentenza T-835/17
- Sentenza · 12 mar 2020Tribunale, Sentenza T-732/16
- Sentenza · 12 mar 2020Tribunale, Sentenza T-901/16
- Sentenza · 12 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-659/18
- Sentenza · 12 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-769/18
- Sentenza · 12 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-832/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →