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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-659/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 marzo 2020. — Procedimento penale a carico di VW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Instrucción de Badalona. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di avvalersi di un difensore – Circostanze in cui il diritto di avvalersi di un difensore deve essere garantito – Mancata comparizione – Deroghe al diritto di avvalersi di un difensore – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-659/18

Giurisprudenza europea62018CJ0659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che il diritto di avvalersi di un difensore nella fase pre-processuale non può essere sospeso perché l’indagato non si presenta volontariamente in udienza. La direttiva 2013/48 tutela tale diritto già quando la persona è chiamata a comparire dinanzi al giudice penale, salvo le sole deroghe eccezionali previste in modo tassativo dalla direttiva stessa. La soluzione è stata resa anche alla luce dell’articolo 47 della Carta, in chiave di tutela giurisdizionale effettiva.

Diritto dell’indagato di avvalersi di un difensore nella fase pre-processuale: la mancata comparizione dopo citazione a comparire non consente di rinviare tale diritto fino all’esecuzione di un mandato di arresto.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una disciplina nazionale interpretata nel senso che, se l’indagato non compare dopo la prima citazione e viene emesso un mandato di arresto nazionale, il diritto di avvalersi di un difensore possa essere differito fino all’esecuzione del mandato e alla comparizione coattiva dell’interessato davanti al giudice.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone che l’indagato o imputato possa avvalersi di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, già dal momento in cui è chiamato a comparire dinanzi al giudice competente; la mancata comparizione dell’interessato non costituisce una deroga consentita dalla direttiva, che prevede deroghe solo nei casi eccezionali ed esaustivamente elencati agli articoli 3, paragrafi 5 e 6. Ne deriva che una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza interna, non può rinviare l’assistenza del difensore fino all’esecuzione di un mandato di arresto emesso per l’assenza dell’indagato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/48/UE
  • Articolo 1 direttiva 2013/48/UE
  • Articolo 2 direttiva 2013/48/UE
  • Articolo 3 direttiva 2013/48/UE
  • Articolo 8 direttiva 2013/48/UE
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona nel contesto di un procedimento penale a carico di VW, indagato per guida senza patente e falsificazione di documento. La questione è se, secondo la direttiva 2013/48/UE e la Carta, il diritto al difensore possa essere rinviato fino all’esecuzione di un mandato di arresto quando l’indagato non compare alla prima citazione.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, dopo un controllo stradale e la successiva perizia che aveva ritenuto falsa la patente albanese esibita da VW, il giudice spagnolo aveva disposto la comparizione dell’interessato per l’interrogatorio. Poiché VW non si era presentato nonostante più convocazioni, era stato emesso un mandato di arresto nazionale. Successivamente, un’avvocata di fiducia aveva dichiarato di intervenire per conto dell’indagato e aveva chiesto la revoca del mandato.

Il giudice del rinvio riferiva che il diritto spagnolo, secondo l’interpretazione del Tribunal Constitucional e del Tribunal Supremo, consentiva di subordinare il beneficio del diritto di difesa alla comparizione personale dell’indagato, anche negandolo in caso di assenza o irreperibilità. Da qui il dubbio di compatibilità con il diritto dell’Unione.

Questione pregiudiziale

Il giudice chiedeva in sostanza se l’articolo 47 della Carta e, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 debbano essere interpretati nel senso che consentono di ritardare l’accesso al difensore quando l’indagato non compare dopo la citazione e viene emesso un mandato di arresto, rinviando l’intervento dell’avvocato fino alla cattura dell’interessato.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 1 della direttiva 2013/48, che fissa norme minime sul diritto di avvalersi di un difensore;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, che fa applicare la direttiva agli indagati e imputati dal momento in cui sono informati, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati;
  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, che impone il diritto al difensore senza indebito ritardo e comunque prima di alcuni momenti chiave, tra cui la comparizione dinanzi a un giudice penale;
  • l’articolo 3, paragrafi 5 e 6, che prevede soltanto specifiche deroghe temporanee in circostanze eccezionali;
  • l’articolo 8, che disciplina le condizioni generali delle deroghe temporanee;
  • l’articolo 47 della Carta, evocato in relazione al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte

La Corte anzitutto afferma che una persona chiamata a comparire dinanzi al giudice per le indagini preliminari nel contesto di un procedimento penale rientra nella nozione di "indagato" ai sensi dell’articolo 2 della direttiva. Ai fini dell’applicabilità della direttiva è sufficiente che l’autorità competente abbia adottato un atto ufficiale volto a informare l’interessato della sua qualità di indagato; non rilevano le modalità concrete con cui l’informazione gli perviene.

Nel merito, la Corte evidenzia che l’articolo 3, paragrafo 1, consacra un principio generale di accesso al difensore in tempi e modi tali da garantire un esercizio concreto ed effettivo dei diritti di difesa, mentre il paragrafo 2 precisa il momento in cui tale diritto deve essere assicurato. Se l’indagato è stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice penale, il diritto al difensore deve essere garantito a tempo debito prima della comparizione.

La Corte esclude che la mancata comparizione dell’indagato possa giustificare un differimento del diritto. Le deroghe al diritto di avvalersi di un difensore sono infatti elencate in modo esaustivo nell’articolo 3, paragrafi 5 e 6, e riguardano soltanto situazioni eccezionali specifiche, come la lontananza geografica o la necessità impellente di evitare gravi conseguenze o di impedire che il procedimento sia compromesso in modo sostanziale. La mancata comparizione non figura tra tali ipotesi.

Secondo la Corte, ammettere ulteriori deroghe nazionali svuoterebbe di effetto utile il diritto di difesa garantito dalla direttiva, sarebbe contrario alla sua ratio e agli obiettivi di rafforzamento della fiducia reciproca e di tutela dei diritti fondamentali. L’interpretazione accolta è inoltre coerente con l’articolo 47 della Carta.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la direttiva 2013/48/UE, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza interna, secondo la quale il diritto di avvalersi di un difensore può essere rinviato, nella fase pre-processuale, per il solo fatto che l’indagato o imputato non si sia presentato dopo una citazione a comparire, fino all’esecuzione del mandato di arresto emesso nei suoi confronti.

Principio affermato

Il diritto di avvalersi di un difensore deve essere garantito senza indebito ritardo e, in ogni caso, prima della comparizione dell’indagato dinanzi al giudice competente; la sola mancata comparizione non consente di rinviare tale diritto, poiché le deroghe ammissibili sono soltanto quelle tassativamente previste dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalediritto di difesaassistenza difensivatutela giurisdizionale effettivadiritti procedurali penali

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