Tribunale, Sentenza T-835/17
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020. — Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL contro Commissione europea. — Dumping – Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina – Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Serbia – Determinazione dell’esistenza di un pregiudizio – Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese – Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 – Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure – Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 – Informazioni finali sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure – Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036. — Causa T-835/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Eurofer contro il regolamento antidumping che imponeva dazi su alcuni paesi e chiudeva il procedimento per la Serbia. Ha ritenuto legittimo considerare trascurabili le importazioni serbe, pur sopra l’1%, alla luce del loro volume molto ridotto e dei prezzi medi più elevati rispetto agli altri paesi. Ha inoltre escluso violazioni dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, dei diritti di difesa e del principio di buona amministrazione.
Annullamento parziale di un regolamento antidumping: legittimità della chiusura del procedimento per le importazioni serbe di prodotti piatti laminati a caldo e della mancata cumulation con gli altri paesi interessati
La questione giuridica
Se la Commissione, nell’ambito di un’inchiesta antidumping sui prodotti piatti laminati a caldo originari di più paesi, abbia errato nel non cumulare le importazioni provenienti dalla Serbia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, nel chiudere il procedimento per la Serbia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento e nel non comunicare alla ricorrente i dati relativi a sottoquotazione e vendita sottocosto ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in violazione anche dei diritti di difesa e del principio di buona amministrazione.
Principio di diritto
In materia antidumping, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione del pregiudizio e della necessità di adottare misure. Essa può ritenere non cumulabili le importazioni di un paese terzo e chiudere il procedimento nei suoi confronti quando il volume di tali importazioni, pur leggermente superiore all’1% del mercato dell’Unione, resta trascurabile alla luce di una valutazione complessiva che tenga conto anche dei prezzi di vendita più elevati rispetto agli altri paesi interessati; in tale contesto, la mancata comunicazione dei dati di sottoquotazione e vendita sottocosto non viola l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base se l’interessato ha già ricevuto i principali fatti e considerazioni e ha potuto far valere efficacemente le proprie osservazioni. Ne consegue che la chiusura del procedimento per la Serbia e la mancata cumulation con gli altri paesi sono legittime.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5, paragrafi 7 e 9, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
Chiusura del procedimento antidumping per la Serbia e mancata cumulation delle importazioni
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Eurofer avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795, nella parte in cui la Commissione ha chiuso l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni dalla Serbia di taluni prodotti piatti laminati a caldo. Il Tribunale esamina in particolare la scelta di non cumulare le importazioni serbe con quelle provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, nonché il rifiuto di comunicare alcuni dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto.
Contesto fattuale e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta è stata avviata a seguito di una denuncia di Eurofer del 23 maggio 2016 e dell’avviso di apertura pubblicato il 7 luglio 2016. Il periodo dell’inchiesta copriva il 1º luglio 2015 - 30 giugno 2016, mentre l’analisi delle tendenze del pregiudizio riguardava il periodo 1º gennaio 2013 - fine del periodo dell’inchiesta. La Commissione ha applicato il campionamento e ha effettuato visite di verifica presso produttori dell’Unione e altri operatori interessati.
Nel corso del procedimento, la Commissione ha diffuso un documento informativo il 4 aprile 2017 e, successivamente, le informazioni finali del 17 luglio 2017, seguite da ulteriori informazioni finali il 4 agosto 2017 dopo la revisione del calcolo del dumping per un esportatore iraniano. Il regolamento impugnato è stato adottato il 5 ottobre 2017.
Oggetto del ricorso e censure dedotte
Eurofer chiedeva l’annullamento dell’articolo 2 del regolamento impugnato. Le sue censure si articolavano in tre motivi:
- errore manifesto di valutazione ed errore di diritto per la mancata cumulation delle importazioni serbe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base;
- errore manifesto di valutazione ed errore di diritto per la chiusura del procedimento nei confronti della Serbia e il mancato rilievo della necessità di misure di difesa anche su base non cumulata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2;
- violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, dei diritti della difesa e dell’articolo 41 della Carta, per il rifiuto di comunicare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama soprattutto il regolamento (UE) 2016/1036. In particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 4, che disciplina la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più paesi;
- l’articolo 5, paragrafo 7, che contiene la soglia dell’1% per la trascurabilità delle importazioni nella fase di apertura;
- l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, sulla chiusura del procedimento e sulla presunzione di trascurabilità del pregiudizio;
- l’articolo 20, paragrafo 2, sui fatti e considerazioni finali da comunicare alle parti interessate. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
Primo motivo: cumulation e carattere trascurabile del volume delle importazioni serbe
La ricorrente sosteneva che la Commissione non potesse considerare trascurabili le importazioni serbe, poiché la quota di mercato era pari all’1,04%, quindi sopra la soglia dell’1% richiamata dall’articolo 5, paragrafo 7, e perché il margine di dumping era molto superiore al minimo dell’articolo 9, paragrafo 3. A suo avviso, la Commissione aveva inoltre dato rilievo indebito ai prezzi medi, invece di procedere a un’analisi più puntuale prodotto per prodotto.
Il Tribunale ricorda che l’articolo 3, paragrafo 4, richiede cumulativamente tre condizioni: margine di dumping superiore al livello minimo, volume non trascurabile e opportunità della cumulation alla luce delle condizioni di concorrenza. Se una sola condizione manca, la cumulation è esclusa. Nel caso concreto, la Commissione aveva fondato la non cumulation sulla trascurabilità del volume e sulla diversa struttura dei prezzi serbi rispetto agli altri paesi.
Il Tribunale osserva che l’articolo 3, paragrafo 4, non rinvia espressamente all’articolo 5, paragrafo 7, ma tale disposizione può fungere da orientamento. Tuttavia, ciò non impedisce di considerare trascurabili anche importazioni leggermente superiori all’1% se, alla luce delle circostanze concrete, esse restano marginali. Nel caso di specie, il volume serbo era molto vicino alla soglia dell’1%, nettamente inferiore a quello degli altri paesi, e i prezzi medi di vendita erano più elevati. Di conseguenza, il Tribunale esclude un errore manifesto di valutazione nella conclusione della Commissione sulla trascurabilità del volume serbo.
Poiché la seconda condizione non risultava soddisfatta, il Tribunale non ritiene necessario esaminare la terza condizione relativa alle condizioni della concorrenza.
Secondo motivo: chiusura del procedimento e necessità di misure di difesa contro la Serbia
Eurofer sosteneva che, anche senza cumulation, la Commissione avrebbe dovuto valutare se le importazioni serbe, da sole, causassero un pregiudizio notevole e rendessero necessarie misure di difesa. La ricorrente insisteva sul fatto che l’esame della Commissione fosse superficiale e non considerasse adeguatamente il dumping, la sottoquotazione, la vendita sottocosto e l’aumento del volume delle importazioni.
Il Tribunale rileva che l’articolo 9, paragrafo 2, consente la chiusura del procedimento quando non si ritengono necessarie misure di difesa, lasciando un margine di discrezionalità alla Commissione. Nel caso concreto, la decisione di chiudere il procedimento per la Serbia si fondava sull’interazione tra il volume delle importazioni, giudicato minimo/trascurabile, e i prezzi medi di vendita serbi significativamente più elevati rispetto agli altri paesi.
Secondo il Tribunale, una quota di mercato dell’1,04% è molto vicina alla soglia dell’1% richiamata dall’articolo 5, paragrafo 7, e, associata a prezzi medi più elevati, può legittimamente condurre la Commissione a ritenere che non siano necessarie misure di difesa. Non emerge quindi un errore manifesto né uno sviamento di potere. La censura relativa all’asserito esame superficiale e parziale è respinta, e con essa l’intero secondo motivo.
Terzo motivo: informazione finale, diritti della difesa e buona amministrazione
Eurofer lamentava che la Commissione non avesse comunicato i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto per l’esportatore serbo, in violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione. Sosteneva che tali dati erano indispensabili per contestare la conclusione secondo cui le importazioni serbe erano minime e non causavano pregiudizio.
Il Tribunale afferma che l’articolo 20, paragrafo 2, impone la comunicazione dei principali fatti e considerazioni su cui la Commissione intende fondare la chiusura del procedimento. Nel caso di specie, la ricorrente era stata informata, sia nel documento informativo sia nelle informazioni finali, dei tre elementi essenziali su cui si è basata la Commissione: mancata cumulation, volume trascurabile e differenza di prezzo rispetto agli altri paesi. Inoltre, aveva potuto presentare le proprie osservazioni nel corso del procedimento amministrativo.
Quanto alla motivazione, il Tribunale rileva che i considerando 240 e 248 del regolamento impugnato esponevano in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito dalla Commissione. La mancata comunicazione dei dati di sottoquotazione e vendita sottocosto non integra quindi una violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, né dei diritti di difesa.
Sul principio di buona amministrazione, il Tribunale osserva che la Commissione ha esaminato gli elementi pertinenti del caso e che, in un procedimento antidumping, non è sempre necessario procedere a un’analisi dettagliata di tutti i parametri se già il volume delle importazioni e la struttura dei prezzi consentono di concludere per la chiusura. Non vi è dunque violazione dell’articolo 41 della Carta.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Eurofer alle spese della Commissione e dell’interveniente HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade. La pronuncia conferma che, in materia antidumping, la Commissione può chiudere il procedimento per un singolo paese anche quando il suo volume di importazioni supera marginalmente l’1%, se tale volume resta sostanzialmente trascurabile e i prezzi non indicano un’incidenza pregiudizievole tale da imporre misure di difesa.
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