Corte di giustizia, Sentenza C-769/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020. — Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle contro SJ e Ministre chargé de la Sécurité sociale. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 5, lettera b) – Maggiorazione dell’aliquota della pensione di vecchiaia – Presa in considerazione di un assegno versato per l’educazione di un figlio disabile in un altro Stato membro – Principio dell’assimilazione dei fatti. — Causa C-769/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che l’aiuto tedesco all’inserimento per bambini e adolescenti con disabilità intellettiva rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, perché è una prestazione assistenziale/individualizzata e non una prestazione di sicurezza sociale né una prestazione speciale non contributiva dell’allegato X. Ha però precisato che, ai fini della maggiorazione della pensione di vecchiaia francese per l’educazione di un figlio disabile, trova applicazione il principio di assimilazione dei fatti di cui all’articolo 5, lettera b), del regolamento. Le autorità francesi devono quindi considerare i fatti analoghi avvenuti in Germania per verificare il requisito di invalidità richiesto dalla normativa nazionale.
Coordinamento della sicurezza sociale: l’aiuto tedesco per l’inserimento di minori con disabilità non rientra nel regolamento n. 883/2004, ma i fatti verificatisi in Germania devono essere assimilati ai fini della maggiorazione della pensione francese.
La questione giuridica
Se l’aiuto all’inserimento tedesco per bambini e adolescenti con disabilità intellettiva costituisca una prestazione rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004; in caso affermativo, se esso sia equivalente all’assegno francese per l’educazione del figlio disabile ai sensi dell’articolo 5, lettera a), e, in ogni caso, se il principio di assimilazione dei fatti di cui all’articolo 5, lettera b), imponga di tener conto dei fatti analoghi verificatisi in Germania ai fini della maggiorazione della pensione di vecchiaia francese.
Principio di diritto
L’aiuto tedesco per l’inserimento dei minori con disabilità, poiché è concesso sulla base di una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze del beneficiario e non figura tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell’allegato X, non costituisce una prestazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 e resta fuori dal suo ambito di applicazione. Tuttavia, la maggiorazione francese della pensione di vecchiaia, essendo una prestazione di vecchiaia soggetta a un fatto legalmente definito, rientra nel regolamento e deve essere applicato il principio di assimilazione dei fatti: le autorità francesi devono prendere in considerazione i fatti analoghi verificatisi in Germania come se si fossero verificati in Francia, senza limitarsi ai criteri medici interni, nel rispetto della proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 988/2009
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004
- Code de la sécurité sociale francese, articoli L. 351-4-1, L. 541-1 e R. 541-1
- Sozialgesetzbuch tedesco, articolo 35a, libro VIII
Coordinamento della sicurezza sociale e maggiorazione della pensione per figlio disabile
La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese, riguarda l’interazione tra un aiuto tedesco per l’inserimento di minori con disabilità intellettiva e la maggiorazione dell’aliquota della pensione di vecchiaia prevista dal diritto francese per chi ha educato un figlio disabile. La Corte si concentra sul regolamento (CE) n. 883/2004 e, in particolare, sull’ambito di applicazione materiale del regolamento e sul principio di assimilazione dei fatti.
Fatti e procedimento principale
SJ, cittadina francese residente in Germania, ha lavorato prima in Francia e poi in Germania come docente di ruolo della Pubblica istruzione francese. Dal 1995 il comune di Stoccarda le versava l’aiuto tedesco previsto dall’articolo 35a, libro VIII, del Sozialgesetzbuch. Successivamente, al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia in Francia, SJ ha chiesto che fosse presa in considerazione la maggiorazione di durata assicurativa prevista dall’articolo L. 351-4-1 del code de la sécurité sociale.
La Carsat ha riconosciuto la pensione ma ha contestato il riconoscimento della maggiorazione. La cour d’appel de Colmar aveva invece ritenuto che l’aiuto tedesco fosse equivalente all’assegno francese per l’educazione del figlio disabile, con conseguente diritto alla maggiorazione. La Cour de cassation ha quindi chiesto alla Corte di chiarire se l’aiuto tedesco rientrasse nel regolamento n. 883/2004 e, in caso positivo, se potesse essere considerato equivalente all’assegno francese.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009;
- l’articolo 3, relativo all’ambito di applicazione materiale del regolamento;
- l’articolo 5, che disciplina l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti;
- l’articolo 9, sulle dichiarazioni degli Stati membri;
- l’articolo 70 e l’allegato X, relativi alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
Sul piano nazionale, sono rilevanti l’articolo 35a, libro VIII, del Sozialgesetzbuch tedesco e gli articoli L. 351-4-1, L. 541-1 e R. 541-1 del code de la sécurité sociale francese.
Prima questione: l’aiuto tedesco rientra nel regolamento n. 883/2004?
La Corte ricorda che l’omessa dichiarazione da parte di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9 non esclude automaticamente una normativa dall’ambito di applicazione del regolamento. La qualificazione dipende dagli elementi costitutivi della prestazione, in particolare dalla sua finalità e dalle condizioni di concessione.
Per essere una prestazione di sicurezza sociale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, la misura deve:
- essere concessa senza valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali;
- riferirsi a uno dei rischi elencati nell’articolo 3, paragrafo 1.
Nel caso dell’aiuto tedesco, la Corte osserva che:
- la concessione non è subordinata a criteri oggettivi come una percentuale fissa di invalidità;
- la misura è attribuita in funzione delle esigenze individuali del minore;
- l’autorità competente effettua una valutazione individuale e discrezionale.
Ne deriva che manca la prima condizione richiesta per qualificare la misura come prestazione di sicurezza sociale. La Corte aggiunge che l’aiuto tedesco non è neppure una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, perché l’articolo 70, paragrafo 2, lettera c), rinvia alle prestazioni elencate nell’allegato X, dove tale aiuto non compare.
Seconda questione: equivalenza tra assegno francese e aiuto tedesco
Poiché l’aiuto tedesco non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 5, lettera a), non può applicarsi. La Corte precisa tuttavia che, per rispondere utilmente al giudice nazionale, occorre esaminare se trovi applicazione il principio di assimilazione dei fatti di cui all’articolo 5, lettera b).
Applicazione dell’articolo 5, lettera b): assimilazione dei fatti
La Corte identifica due condizioni per l’applicazione del principio:
- la prestazione nazionale considerata deve rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento;
- la normativa nazionale deve attribuire effetti giuridici al verificarsi di un fatto o avvenimento.
La maggiorazione francese della pensione di vecchiaia rientra nel regolamento come prestazione di vecchiaia, perché è concessa sulla base di una situazione legalmente definita e mira a compensare gli svantaggi di carriera subiti da chi ha educato un figlio gravemente disabile. Inoltre, la normativa francese non richiede necessariamente il previo ottenimento dell’assegno, ma il soddisfacimento delle condizioni che danno diritto a tale assegno, tra cui il requisito di una percentuale minima di invalidità del figlio.
La maggiorazione è quindi attribuita al verificarsi di un fatto rilevante ai sensi dell’articolo 5, lettera b). La Corte conclude che il principio di assimilazione dei fatti si applica nella fattispecie.
Effetti pratici per le autorità francesi
Le autorità francesi devono verificare se sia dimostrato il fatto richiesto dalla normativa nazionale, cioè il grado di invalidità del figlio. In tale verifica:
- devono prendere in considerazione i fatti analoghi verificatisi in Germania;
- non possono limitarsi ai soli criteri medici previsti dal diritto francese;
- possono utilizzare qualsiasi mezzo di prova idoneo, come relazioni mediche, certificati o prescrizioni.
La Corte aggiunge che occorre rispettare il principio di proporzionalità, evitando risultati oggettivamente ingiustificati.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’aiuto tedesco non costituisce una prestazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 e non rientra nel suo ambito di applicazione ratione materiae;
- l’assegno francese e l’aiuto tedesco non sono prestazioni equivalenti ai sensi dell’articolo 5, lettera a);
- il principio di assimilazione dei fatti di cui all’articolo 5, lettera b), si applica e impone alle autorità francesi di considerare i fatti analoghi verificatisi in Germania come se si fossero verificati in Francia.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che la qualificazione di una prestazione ai fini del regolamento n. 883/2004 dipende dalla sua struttura sostanziale, non dalla qualificazione nazionale né dalla mancata dichiarazione dello Stato membro. Inoltre, conferma che il principio di assimilazione dei fatti opera anche in materia di pensioni di vecchiaia quando la normativa nazionale subordina un vantaggio pensionistico a un fatto legalmente rilevante, imponendo alle autorità competenti di valorizzare situazioni analoghe maturate in un altro Stato membro.
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