Tribunale, Sentenza T-732/16
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2020. — Valencia Club de Fútbol, SAD contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche – Garanzia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Vantaggio – Impresa in difficoltà – Criterio dell’investitore privato – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Importo dell’aiuto – Beneficiario dell’aiuto – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione. — Causa T-732/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il ricorso del Valencia CF contro la decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato incompatibili due garanzie concesse dall’IVF. Ha respinto varie censure processuali e sostanziali, ma ha accolto i motivi relativi alla valutazione del vantaggio e al valore della controgaranzia, rilevando errori manifesti della Commissione nell’analisi della misura 1 e soprattutto della misura 4. Per tale ragione ha annullato la decisione impugnata limitatamente al Valencia Club de Fútbol, SAD. Le spese sono state poste a carico della Commissione, mentre il Regno di Spagna ha sopportato le proprie.
Aiuti di Stato nel settore calcistico: annullamento parziale della decisione della Commissione per errori nella valutazione del vantaggio e del valore della controgaranzia, con conseguente annullamento della decisione limitatamente al Valencia CF.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE, la ricorrente ha contestato la decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato illegali e incompatibili due garanzie dell’IVF (misura 1 e misura 4), deducendo in particolare: l’errata qualificazione del Valencia CF come impresa in difficoltà; l’errata individuazione della copertura della garanzia; l’errata valutazione del prezzo di mercato della garanzia; l’errata individuazione del beneficiario; l’errata valutazione della compatibilità ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione; la discriminazione tra casi analoghi; e il difetto di motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, in presenza di una garanzia pubblica concessa a favore di una società calcistica professionistica, la Commissione deve applicare correttamente i propri orientamenti e valutare in concreto tutti gli elementi rilevanti per accertare l’esistenza del vantaggio e il valore di eventuali controgaranzie; non può presumere che, per un’impresa in difficoltà, non esista alcun prezzo di mercato né trascurare dati finanziari decisivi. Nel caso di specie, la Commissione ha commesso errori manifesti nella valutazione del prezzo di mercato della garanzia e del valore delle azioni date in pegno a titolo di controgaranzia, sicché la decisione è stata annullata nella parte relativa al Valencia CF.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 165, paragrafo 1, secondo comma, TFUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Decisione (UE) 2017/365
- Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)
- Comunicazione della Commissione sulla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)
- Direttiva 77/91/CEE
- Direttiva 2012/30/UE
Aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore del Valencia Club de Fútbol: garanzie pubbliche, vantaggio e controgaranzie
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal Valencia Club de Fútbol, SAD contro la decisione (UE) 2017/365 della Commissione, relativa a garanzie concesse dall’Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a favore di società calcistiche professionistiche spagnole. Il Tribunale esamina soprattutto la corretta qualificazione delle garanzie come aiuti di Stato, la valutazione del vantaggio, il ruolo della controgaranzia costituita da azioni del club e la compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2009 l’IVF concesse alla Fundación Valencia una garanzia su un prestito bancario di 75 milioni di euro, destinato a finanziare l’acquisto del 70,6% delle azioni del Valencia CF. Nel 2010 la garanzia fu incrementata di 6 milioni di euro per coprire un aumento del prestito e far fronte a pagamenti insoluti. La Commissione avviò il procedimento formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, con la decisione impugnata, qualificò le misure 1 e 4 come aiuti illegali e incompatibili, ordinandone il recupero presso il Valencia CF.
Normativa e parametri applicati dalla Commissione
La Commissione fondò la propria analisi su più strumenti:
- articolo 107 TFUE, per la qualificazione come aiuto di Stato;
- articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per il procedimento formale;
- articolo 165 TFUE, invocato dalla ricorrente per le specificità dello sport;
- comunicazione sulle garanzie del 2008;
- comunicazione sui tassi di riferimento del 2008;
- orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione del 2004. La Commissione ritenne che il Valencia CF fosse un’impresa in difficoltà, che la garanzia coprisse integralmente il prestito e che il premio pagato non riflettesse il prezzo di mercato.
Ricevibilità di alcuni motivi
Il Tribunale ha accolto l’eccezione della Commissione solo in parte. Ha dichiarato irricevibile l’ottavo motivo, relativo al difetto di motivazione, perché formulato in modo generico e privo di precisione. Ha inoltre dichiarato irricevibile il primo motivo nella parte in cui si riferiva alla misura 4, poiché l’atto di ricorso non conteneva argomenti sufficientemente chiari e specifici contro la qualificazione della misura 4 come fonte di vantaggio.
Impresa in difficoltà e specificità del settore calcistico
Quanto alla prima parte del primo motivo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione potesse basarsi sul livello dei fondi propri e sugli indici finanziari del Valencia CF per applicare il punto 10, lettera a), e il punto 11 degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. Ha escluso che l’articolo 165 TFUE imponga un trattamento speciale, perché la nozione di aiuto di Stato è oggettiva e non dipende dalla natura sportiva dell’impresa. Ha anche ritenuto che gli argomenti relativi al valore di mercato dei giocatori e al piano di redditività del 2009 non fossero idonei a smentire, per la misura 1, la conclusione della Commissione sull’impresa in difficoltà.
Errore della Commissione sul prezzo di mercato della garanzia
Il Tribunale ha però accolto la terza parte del primo motivo. Ha osservato che la Commissione ha errato nel presumere, in sostanza, che per un’impresa in difficoltà non potesse esistere un prezzo di mercato da prendere a riferimento per la garanzia o per un prestito simile non garantito. Secondo il Tribunale, la comunicazione sulle garanzie richiede invece una valutazione concreta e, se possibile, la ricerca di un parametro di mercato; la Commissione non aveva condotto un’istruttoria sufficiente per dimostrare l’assenza di operazioni comparabili. Questo errore manifestamente incideva sulla valutazione del vantaggio.
Beneficiario della misura 4
Sul sesto motivo, il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui la Bankia sarebbe stata l’unica beneficiaria della misura 4. Ha ribadito che un aiuto può avvantaggiare direttamente un’impresa e indirettamente un’altra, e che il Valencia CF era comunque il beneficiario effettivo, poiché le misure erano destinate a finanziare la sua ricapitalizzazione. La misura 4, inoltre, era funzionale a consentire alla Fundación Valencia di adempiere agli obblighi del prestito originario collegato all’aumento di capitale del club.
Compatibilità dell’aiuto e rapporto tra misura 1 e misura 4
Sul secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi secondo cui misura 1 e misura 4 dovessero essere considerate un unico intervento rientrante in una strategia di ristrutturazione. Ha valorizzato la distanza temporale tra le due misure, la diversa finalità della misura 4 e il fatto che la seconda non fosse prevista dal piano del 2009. Ha quindi confermato che la misura 4 non era collegata a un piano di ristrutturazione e, in quanto aiuto concesso a un’impresa in difficoltà, non poteva essere dichiarata compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Principio di non discriminazione
Il settimo motivo è stato respinto. Il Tribunale ha precisato che il principio di parità di trattamento non consente di invocare in modo utile una decisione precedente riguardante un’altra società calcistica se le situazioni non sono identiche, e ha rilevato che la ricorrente non si trovava in una situazione comparabile a quella della società olandese MVV, citata come termine di raffronto. Ha inoltre ritenuto giustificato il trattamento uniforme riservato alle tre società spagnole coinvolte nella decisione impugnata.
Valore della controgaranzia e calcolo dell’importo dell’aiuto
Il Tribunale ha accolto il terzo motivo di ricorso. Ha censurato la Commissione per aver ritenuto praticamente nullo il valore delle azioni del Valencia CF date in pegno alla IVF, senza tener conto in modo adeguato del patrimonio netto positivo e dei risultati economici registrati nell’esercizio precedente alla misura 4. La Commissione aveva applicato una motivazione comune alla misura 1 e alla misura 4, trascurando che al momento della misura 4 la situazione finanziaria del club era migliorata sensibilmente rispetto al 2009. Questa inesattezza materiale e gli errori manifesti nella valutazione del pegno hanno inciso sul calcolo dell’elemento di aiuto.
Dispositivo e conseguenze
In considerazione dell’accoglimento dei motivi relativi al vantaggio e alla controgaranzia, il Tribunale ha annullato la decisione 2017/365 nella parte in cui riguardava il Valencia Club de Fútbol, SAD. Ha condannato la Commissione alle spese, comprese quelle del procedimento sommario, e ha posto le spese del Regno di Spagna a suo carico.
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