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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14470/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata da metodo mafioso: deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della prova decisiva richiesta come condizione per il rito abbreviato (richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p.); contestava l'identificazione (riconoscimento fotografico e valutazione dei contatti intermediari), riteneva illogica la motivazione circa l'aggravante del metodo mafioso basata sul riferimento "alle famiglie che hanno bisogno" e deduceva che la sua desistenza dal proposito criminoso avrebbe escluso la rilevanza penale (assenza di tentativo penalmente rilevante).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto che: (1) non poteva dolersi del mancato esame di testi dopo aver optato per il rito abbreviato secco, e la richiesta di integrazione istruttoria non è stata specificamente fondata; (2) l'identificazione dell'imputato è adeguatamente sostenuta da elementi probatori integrativi (riconoscimento fotografico, comportamenti degli intermediari e chiamate che confermano l'appuntamento); (3) l'aggravante del metodo mafioso è stata motivata correttamente, considerato l'effetto intimidatorio sulla vittima e la giurisprudenza richiamata; (4) la doglianza sulla desistenza non era stata prospettata in appello e quindi non poteva essere esaminata in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina i poteri di integrazione istruttoria della Corte; la Cassazione ha richiamato l'uso limitato di tale strumento quando l'imputato abbia scelto il rito abbreviato secco e non abbia riproposto tempestivamente richieste condizionate, lasciando alla Corte il potere officioso di integrazione

  • art. 438, comma 6 cod. proc. pen. (richiamo alla pronuncia di incostituzionalita')

    Richiamata la giurisprudenza costituzionale (sent. n.169/2003) sulla disciplina del rito abbreviato; la Corte sottolinea che la modifica della scelta procedurale limita le censure relative a prove non assunte in primo grado

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma limitativa delle questioni deducibili in cassazione: non possono essere dedotte questioni non devolute all'appello, salvo i casi rilevabili d'ufficio; la doglianza sulla desistenza, non proposta in appello, non è stata esaminata

Massime di principio

  • Chi opta per il rito abbreviato non condizionato (rito abbreviato secco) perde in genere la possibilità di contestare in grado successivo la mancata ammissione di prove che erano state richieste come condizione per ottenere il rito abbreviato condizionato; eventuali integrazioni istruttorie vanno chieste tempestivamente e in modo specifico.
  • Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. devono essere fondate e specifiche: censure generiche sulla completezza del compendio probatorio sono spesso considerate inammissibili o infondate.
  • L'identificazione dell'autore di un reato può essere adeguatamente confermata da elementi indiretti e di contesto (riconoscimento fotografico anche se non pienamente certo, comportamenti degli intermediari, contatti telefonici) se il quadro probatorio complessivo risulta coerente.
  • Per l'aggravante del metodo mafioso non è necessario un enunciato formale: rileva il contesto intimidatorio e l'effetto di coartazione sulla vittima; espressioni che richiamano famiglie o presunte finalità collettive possono, se idonee a produrre un effetto intimidatorio, giustificare l'aggravante.
  • La desistenza o il recesso come causa di estinzione del reato è valutata restrittivamente nei reati a forma libera come l'estorsione: una volta compiuti atti idonei ad innescare il meccanismo causale dell'evento, la desistenza è difficilmente riconoscibile, salvo comportamento attivo volto a impedire l'evento.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito: ricorsi che reiterano genericamente le questioni già trattate e non superano le argomentazioni della decisione impugnata sono spesso dichiarati inammissibili e sanzionati con spese e ammende.

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