Sentenza del 28/10/2015 n. 21988 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici costituisse ex lege attività commerciale e dovesse quindi essere assoggettata a IVA e imposte dirette, anche se svolta a favore degli associati e in attuazione degli scopi statutari. Con il secondo motivo ha contestato inoltre la motivazione relativa all'entità dei costi sostenuti dall'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto decisivo l'accertamento di fatto della Commissione regionale, secondo cui l'associazione organizzava mediamente solo due gite all'anno, si limitava a noleggiare autobus e incaricare agenzie di viaggio e raccoglieva dai partecipanti somme pari al costo effettivo dei servizi, senza realizzare introiti con carattere di stabilità. Secondo la Corte, la qualificazione come attività economica ai fini IVA e come attività commerciale ai fini delle imposte dirette richiede lo svolgimento di un'attività finalizzata a ottenere introiti dotati di una certa stabilità. È stato inoltre precisato che, per stabilire l'onerosità di un'operazione, è sufficiente un nesso diretto tra servizio e corrispettivo, essendo irrilevante che il corrispettivo sia superiore o inferiore al costo. Nessuna condanna alle spese, per assenza di attività difensiva dell'associazione.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, nel testo vigente ratione temporis, poi rinumerato art. 148
Per le associazioni, le attività svolte verso associati e partecipanti possono rientrare nell'attività commerciale quando presentano i caratteri di un'attività economica diretta a conseguire introiti con una certa stabilità. La mera attuazione dello scopo istituzionale non è sufficiente, da sola, a escludere la natura commerciale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 4
Considera fatte nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, salvo le attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni espressamente indicate dalla norma.
Ai fini IVA, la natura commerciale deve essere valutata secondo la nozione unionale di attività economica. Anche un'attività resa agli associati può essere esclusa dall'imposizione quando sia realmente istituzionale e non sia diretta a produrre introiti aventi carattere stabile.
Sesta direttiva IVA, art. 2, punto 1
Un'operazione è imponibile quando il soggetto agisce in qualità di soggetto passivo e vi è una prestazione effettuata a titolo oneroso.
Sesta direttiva IVA, art. 4, paragrafo 2
La nozione di attività economica comprende le attività di produttore, commerciante o prestatore di servizi, purché siano svolte al fine di ottenere introiti con un certo carattere di stabilità. La valutazione è obiettiva e prescinde dagli scopi dichiarati o dai risultati effettivamente conseguiti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non superava l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso. La censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché riguardava l'entità dei costi, elemento non decisivo rispetto all'accertata assenza di introiti stabili.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività di un'associazione sia commerciale o economica non basta considerare lo scopo statutario o il fatto che i servizi siano rivolti agli associati: occorre verificare concretamente se l'attività sia organizzata per produrre introiti con carattere di stabilità.
- Il semplice rimborso dei costi effettivamente sostenuti, in assenza di margini o di un'attività abituale e organizzata di produzione di ricavi, può sostenere la qualificazione dell'attività come istituzionale e non commerciale.
- La frequenza limitata delle iniziative, la loro natura occasionale e il ruolo meramente organizzativo o di intermediazione dell'associazione sono elementi rilevanti per escludere l'esercizio di un'attività economica stabile.
- Ai fini IVA, il fatto che il corrispettivo coincida con il costo non è decisivo: ciò che conta è l'esistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e la somma pagata. Tuttavia, nel caso esaminato, l'assenza di introiti stabili è risultata determinante.
- In cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito; una censura giuridica è inammissibile quando presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata nella sentenza impugnata.
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