Cassazione Civile, Ordinanza n. 05210/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Una società in liquidazione aveva visto dichiarare il proprio fallimento dal Tribunale su ricorso dell'agente della riscossione. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che la sospensione delle attività di riscossione prevista dalle norme emergenziali Covid non avesse eliminato la legittimazione dell'agente della riscossione a presentare istanza di fallimento, poiché tale sospensione incideva sull'esigibilità del credito e non comprendeva la domanda di fallimento. In cassazione la società ha dedotto la violazione di varie norme costituzionali, codicistiche e speciali, sostenendo che la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere il fallimento fosse un atto della riscossione coattiva e che, quindi, la sospensione prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e dalle proroghe successive avesse fatto venir meno anche la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 6 l. fall., è legittimato a chiedere il fallimento chiunque sia creditore, anche se il credito non sia ancora certo, liquido ed esigibile. La sospensione dei termini di versamento prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 ha inciso sulla riscossione e sulla temporanea esigibilità dei crediti erariali, ma non ha fatto venir meno la legittimazione dell'agente della riscossione a presentare istanza di fallimento. La Corte ha inoltre rilevato che l'improcedibilità delle istanze di fallimento nel periodo emergenziale era stata prevista da una diversa norma, l'art. 10, comma 1, del d.l. n. 23/2020, riferita a un diverso intervallo temporale non coincidente con quello rilevante nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento, ma non accolto dalla Corte
art. 12 preleggi
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione sistematica delle norme emergenziali, ma la Corte ha escluso la lettura prospettata
art. 6 l. fall.
legittima alla domanda di fallimento ogni creditore, anche se il credito non è ancora certo, liquido ed esigibile o munito di titolo esecutivo
art. 19 bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sulla riscossione, senza accoglimento della tesi difensiva
art. 45 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sulla riscossione, senza decisività
art. 87 d.P.R. n. 602/1973
riconosce all'agente della riscossione la facoltà di presentare istanza di fallimento del debitore iscritto a ruolo, ma tale facoltà non è stata ritenuta compressa dalla sospensione emergenziale della riscossione
art. 68 d.l. n. 18/2020
ha disposto la sospensione dei termini di versamento e delle procedure di riscossione, ma non ha eliminato la legittimazione dell'agente della riscossione a chiedere il fallimento
art. 12 d.lgs. n. 159/2015
richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate, senza rilievo decisivo nella decisione
art. 99 d.l. n. 104/2020
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni invocate, senza rilievo decisivo nella decisione
art. 4 d.l. n. 41/2021
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni invocate, senza rilievo decisivo nella decisione
art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020
ha previsto l'improcedibilità delle sole istanze di fallimento depositate in uno specifico periodo emergenziale, diverso da quello del caso concreto
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione a presentare istanza di fallimento ex art. 6 l. fall., è sufficiente la qualità di creditore, non essendo necessario che il credito sia già certo, liquido, esigibile o munito di titolo esecutivo.
- La sospensione normativa della riscossione coattiva o dei termini di versamento non comporta automaticamente il venir meno della legittimazione dell'agente della riscossione a proporre istanza di fallimento, quando la legge non preveda espressamente tale effetto.
- Se il legislatore intende paralizzare temporaneamente le istanze di fallimento per ragioni emergenziali, lo fa con una disciplina specifica di improcedibilità; tale effetto non può essere esteso in via analogica a norme che si limitano a sospendere l'esigibilità dei crediti.
- In presenza di più discipline emergenziali successivamente succedutesi, occorre verificare con precisione l'ambito temporale e oggettivo di ciascuna norma, senza sovrapporre effetti diversi previsti per fattispecie differenti.
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