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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale del Governo ha disposto l’adozione di una informazione interdittiva antimafia ex artt. 91 e 89-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti della società ricorrente; b) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-, prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva; c) ove e per quanto lesivi, dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze tenutesi in data -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Emilia, unitamente agli atti presupposti e ai verbali del Gruppo Interforze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 91 e 89-bis del d.lgs. 159/2011, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e, ove lesivi, i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure rivolte alla legittimità dell'interdittiva e alla valutazione prefettizia degli elementi indiziari, inclusa l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l'informazione interdittiva fosse sorretta da una motivazione esaustiva e logica, fondata sulla pluralità, significatività e convergenza di elementi quali il ramificato contesto familiare contiguo all'ambiente mafioso, i precedenti e i controlli riguardanti uno dei soci, le cointeressenze economiche della società con soggetti caratterizzati da elevata controindicazione, la condivisione di cantieri con tali imprese e l'assunzione di un dipendente gravato da precedenti penali e di polizia, fratello di persona pluripregiudicata per reati collegati all'ambiente mafioso. Ha inoltre ritenuto coerente la motivazione relativa all'insussistenza dei presupposti per l'agevolazione occasionale. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all'esigenza statale di tutela della legalità e di prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 91 e 89-bis d.lgs. 159/2011

    Costituiscono la base normativa dell'informazione interdittiva antimafia impugnata; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto adeguata la valutazione prefettizia dei plurimi elementi indiziari e coerente l'esclusione dell'agevolazione occasionale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'informazione interdittiva antimafia presenta fumus boni iuris contrario alla domanda di sospensione quando la motivazione prefettizia dia conto in modo logico ed esaustivo di una pluralità di elementi indiziari significativi e convergenti, anche riferiti a contesti familiari, precedenti e controlli, cointeressenze economiche, rapporti operativi e collegamenti con soggetti controindicati.
  • La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa può fondarsi sulla convergenza complessiva di elementi eterogenei, senza che ciascun elemento, isolatamente considerato, debba necessariamente dimostrare l'infiltrazione; rileva il quadro indiziario unitario risultante dalla loro combinazione.
  • L'agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa non può essere riconosciuta quando il complesso degli elementi valutati dall'autorità prefettizia evidenzi un quadro articolato e convergente incompatibile con la natura meramente occasionale dell'agevolazione.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un'informazione interdittiva antimafia, l'esigenza dello Stato di tutelare la legalità e prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica può prevalere sugli interessi economici dell'impresa destinataria.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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