Sentenza del 03/05/2019 n. 11663 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata dei carichi tributari oggetto della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, quindi nessuna delle due è stata condannata a rimborsare le spese all'altra.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 17 giugno 2011, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di autotutela con cui l'Amministrazione aveva respinto l'istanza della società volta all'annullamento di una cartella di pagamento. Nel corso del giudizio, la contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi tributari prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla L. n. 225 del 2016, ricevendo dall'agente della riscossione la comunicazione delle somme e delle rate dovute.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016
La norma disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. L'adesione della contribuente e l'adempimento degli importi dovuti hanno fatto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, determinandone l'estinzione.
Massime di principio
- Quando il debito tributario oggetto del giudizio viene integralmente definito mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, la controversia può perdere il proprio oggetto e il giudice può dichiarare estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio non equivale necessariamente a una decisione di merito sulla legittimità dell'atto impugnato: in questo caso la Corte non ha stabilito se la cartella o il diniego di autotutela fossero fondati, ma ha rilevato che la definizione agevolata aveva reso inutile la prosecuzione della causa.
- È necessario documentare l'adesione alla definizione agevolata e il tempestivo pagamento delle somme o delle rate previste; in mancanza di regolare adempimento, gli effetti estintivi potrebbero non prodursi.
- La compensazione delle spese è possibile quando la controversia viene definita a seguito di una procedura agevolata o per fatti sopravvenuti, cosicché ciascuna parte sostiene i costi già affrontati.
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