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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8600/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in data 29/11/2021 il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione a seguito della revoca della misura cautelare; la Corte, rilevata l'assenza di interesse sopravvenuta, ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Decisione adottata a Roma il 2 dicembre 2021.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione e del reato previsto dall'art. 353-bis c.p.; il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione (non dettagliati nel testo).

Norme richiamate

  • art. 353-bis c.p.

    La norma è indicata come una delle fattispecie contestate all'indagato; dal testo non risulta un'interpretazione sostanziale della norma da parte della Corte, se non la mera indicazione del reato contestato.

  • principio di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione e la revoca della misura cautelare eliminano l'interesse dell'impugnante, rendendo il ricorso inammissibile; tale accertamento è procedurale e non equivale a un giudizio sul merito della legittimità della misura cautelare.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione dopo che la misura impugnata è stata revocata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta revoca della misura cautelare estingue l'interesse a proseguire il giudizio di cassazione avverso quella misura, salvo esigenze diverse esplicitate dall'interessato.
  • L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse è una decisione procedurale e non comporta una pronuncia sul merito della legittimità della misura cautelare originaria.
  • Per preservare l'esame di merito in situazioni simili, è necessario non rinunciare all'impugnazione o motivare in modo specifico l'interesse residuo all'impugnazione (es. per questioni di principio o per effetti successivi).

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