Cassazione Penale, Sentenza n. 11540/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado per concorso in tentato furto. Michelucci ha dedotto: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della causa di non punibilità per tenuità) sostenendo che la Corte non ha valutato comprensivamente la tenuità e la sporadicità delle sue condotte pregresse; 2) carenza di motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche, per presunto richiamo esclusivo ai precedenti penali. Radosavljevic ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 420-ter e 178 lett. c) c.p.p., in quanto era agli arresti domiciliari sopravvenuti e ciò costituiva legittimo impedimento a comparire; 2) critica della valutazione sulla offensività del fatto (ticket non riscossi), poi assorbita dalla Corte di cassazione.
La decisione
Per Michelucci: il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis perché il comportamento dell'imputato è risultato abituale (precedenti specifici), e ha considerato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (richiamo ai precedenti). Michelucci è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Per Radosavljevic: il primo motivo è accolto; la Corte di cassazione annulla senza rinvio sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il proseguimento del giudizio (il secondo motivo è assorbito).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento dell'autore è 'abituale': ciò si verifica se l'autore ha commesso, anche successivamente al reato in esame, almeno due illeciti della medesima indole. Quando ricorre l'elemento ostativo dell'abitualità, esso ha efficacia assorbente e il giudice non è tenuto ad accertare le altre condizioni previste dalla norma.
art. 133 cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono un giudizio di fatto del giudice di merito; in sede di legittimità la motivazione è sindacabile solo se contraddittoria o insufficiente. Il richiamo ai precedenti penali può essere sufficiente a motivare l'esclusione delle attenuanti generiche.
art. 420-ter cod. proc. pen.
La comunicazione in udienza dello stato di detenzione per altra causa (es. arresti domiciliari sopravvenuti) integra un legittimo impedimento a comparire e impedisce lo svolgimento del processo in assenza dell'imputato; non grava sull'imputato un onere di tempestiva comunicazione al giudice.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'impedimento processuale: la norma disciplina le ipotesi di legittimo impedimento e le relative conseguenze procedurali (rinvio, traduzione).
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di condanna per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; qui applicata a carico del ricorrente Michelucci.
art. 625 cod. pen.
Norma che integra il reato contestato in primo grado (furto, aggravato n.5), richiamata come capo d'imputazione per le condotte oggetto del processo.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) non si applica se emerge l'abitualità del comportamento: la ricorrenza di almeno due illeciti della stessa natura basta ad escluderla e assorbe gli altri requisiti.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è principalmente un accertamento di fatto del giudice del merito; in cassazione la motivazione è lecitamente ritenuta sufficiente se mostra, anche per rimando, gli elementi decisivi (es. precedenti penali).
- La comunicazione in udienza di uno stato di detenzione sopravvenuto (es. arresti domiciliari) costituisce legittimo impedimento dell'imputato: il processo non può svolgersi in sua assenza e non grava sull'imputato l'onere di comunicare tempestivamente l'impedimento.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; quindi valutare la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Se la Corte di cassazione accerta un vizio processuale sostanziale relativo alla legittima partecipazione dell'imputato (es. impedimento non valutato), la decisione di merito può essere annullata senza rinvio ovvero con rinvio per nuovo giudizio a seconda dei casi; qui è stato disposto il rinvio al tribunale di primo grado per il proseguimento.
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