Cassazione Penale, Sentenza n. 18188/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame in relazione a fatti qualificati come estorsione continuata e pluriaggravata (artt. 110, 629 c.p., con riferimento anche agli artt. 56 e 610 c.p.). Il ricorrente, tramite due distinti ricorsi, ha dedotto: carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione e sulla consumazione (sosteneva che si fosse configurato solo un tentativo); insufficiente motivazione sull'aggravante del metodo mafioso (perché la vittima non era a conoscenza del ruolo di Musto e avrebbe cercato protezione altrove); violazione del principio ne bis in idem rispetto a più decreti di citazione a giudizio e reiterazione di imputazioni per fatti identici; mancato esame di specifici elementi probatori favorevoli alla difesa (assoluzioni anteriori, amministrativa per pascolo abusivo, elementi che indicherebbero provocazioni o atti della vittima); carenza di motivazione circa l'applicabilità di misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico e travisamento della prova circa i rapporti con il capomafia Musto.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e logica circa la gravità indiziaria, fondata su captazioni telefoniche, dichiarazioni della persona offesa e riscontri documentali, nonché sul quadro investigativo relativo all'organizzazione mafiosa locale. La Corte ha confermato la consumazione del reato di estorsione continuata, l'efficacia intimidatoria delle condotte e l'esistenza dell'aggravante del metodo mafioso per il concorso operativo del capomafia Musto, estendibile a tutti i partecipanti secondo l'art. 59 c.p. Ha respinto le censure di ne bis in idem affermando che l'identità del fatto richiede piena coincidenza storico-naturalistica (condotta-nesso-evento). Ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, in tema di esigenze cautelari per reati aggravati dal metodo mafioso, e ritenuto non superata la presunzione dalla difesa. Perciò ha confermato la custodia in carcere; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; ha disposto che restino operative le misure esistenti (non conseguendo la rimessione in libertà).
Norme richiamate
codice penale, art. 629
La fattispecie di estorsione continuata è ritenuta integrata: coazione psicologica, atto di disposizione (tolleranza delle invasioni) con ingiusto profitto e danno altrui sono stati considerati verificati sulla base degli elementi acquisiti.
codice penale, art. 416-bis.1
aggravante del metodo mafioso
L'aggravante oggettiva è stata applicata perché la violenza/minaccia è risultata esercitata con il metodo mafioso; l'intervento del capomafia ha potenziato l'intimidazione, rendendo la circostanza valorizzabile anche rispetto ai concorrenti.
codice procedura penale, art. 275, comma 3
presunzione sulle esigenze cautelari per reati aggravati ex art. 416-bis.1
Il comma 3 determina una doppia presunzione: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola misura carceraria, superabile solo nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis; la difesa non ha fornito elementi idonei a ribaltarla.
codice penale, art. 59
concorso di persone nel reato
Applicato per estendere agli altri partecipanti l'effetto dell'aggravante dovuta al metodo mafioso, secondo il criterio imputativo del concorso.
codice procedura penale, art. 616
conseguenze per ricorso manifestamente infondato
Ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazione ritenuta colposa o infondata.
disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1-ter
ulteriori provvedimenti in caso di mancata rimessione in libertà
Richiamata per disporre conseguenti adempimenti dato che la decisione di cassazione non ha determinato la liberazione del ricorrente.
codice penale, art. 110
Richiamato come fondamento per valutare la partecipazione concorrente del gruppo di indagati alle condotte estorsive e agli atti persecutori.
codice penale, art. 56
Il giudice ha valutato che i fatti si siano concretamente realizzati nella consumazione e non configurino mero tentativo, per la verifica degli eventi richiesti dall'art. 629.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari la verifica è limitata all'adeguatezza e logicità della motivazione: non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o la ri-ponderazione delle emergenze investigative.
- Per il principio ne bis in idem, la preclusione sussiste solo se vi è identità piena storico-naturalistica del fatto (medesima condotta, nesso causale ed evento): la mera sovrapposizione di elementi o la somiglianza di condotte non basta.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art.416-bis.1) è di natura oggettiva; una volta accertato l'uso del metodo mafioso, l'aggravante si applica a tutti i concorrenti secondo il criterio dell'art.59 c.p., anche se alcuni partecipanti non siano apicali.
- In presenza dell'aggravante mafiosa l'art.275 c.p.p., comma 3, instaura una forte presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità della custodia in carcere; la difesa deve produrre elementi specifici e probanti per superare tale presunzione.
- Le comunicazioni intercettate e il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria quando il giudice espone un percorso argomentativo coerente e logico.
- Le richieste di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto) devono essere corredate da dati fattuali concreti e verificabili (es. distanza tra abitazioni, assenza di precedenti significativi, elementi che dimostrino la non ripetizione del reato) per incidere sulla prognosi cautelare.
- Le censure in Cassazione che si risolvono nel proporre una diversa valutazione dei fatti o nell'attaccare l'attendibilità delle fonti sono in gran parte inammissibili; bisogna mirare a vizi di diritto o a palese illogicità della motivazione.
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