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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18188/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame in relazione a fatti qualificati come estorsione continuata e pluriaggravata (artt. 110, 629 c.p., con riferimento anche agli artt. 56 e 610 c.p.). Il ricorrente, tramite due distinti ricorsi, ha dedotto: carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione e sulla consumazione (sosteneva che si fosse configurato solo un tentativo); insufficiente motivazione sull'aggravante del metodo mafioso (perché la vittima non era a conoscenza del ruolo di Musto e avrebbe cercato protezione altrove); violazione del principio ne bis in idem rispetto a più decreti di citazione a giudizio e reiterazione di imputazioni per fatti identici; mancato esame di specifici elementi probatori favorevoli alla difesa (assoluzioni anteriori, amministrativa per pascolo abusivo, elementi che indicherebbero provocazioni o atti della vittima); carenza di motivazione circa l'applicabilità di misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico e travisamento della prova circa i rapporti con il capomafia Musto.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e logica circa la gravità indiziaria, fondata su captazioni telefoniche, dichiarazioni della persona offesa e riscontri documentali, nonché sul quadro investigativo relativo all'organizzazione mafiosa locale. La Corte ha confermato la consumazione del reato di estorsione continuata, l'efficacia intimidatoria delle condotte e l'esistenza dell'aggravante del metodo mafioso per il concorso operativo del capomafia Musto, estendibile a tutti i partecipanti secondo l'art. 59 c.p. Ha respinto le censure di ne bis in idem affermando che l'identità del fatto richiede piena coincidenza storico-naturalistica (condotta-nesso-evento). Ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, in tema di esigenze cautelari per reati aggravati dal metodo mafioso, e ritenuto non superata la presunzione dalla difesa. Perciò ha confermato la custodia in carcere; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; ha disposto che restino operative le misure esistenti (non conseguendo la rimessione in libertà).

Norme richiamate

  • codice penale, art. 629

    La fattispecie di estorsione continuata è ritenuta integrata: coazione psicologica, atto di disposizione (tolleranza delle invasioni) con ingiusto profitto e danno altrui sono stati considerati verificati sulla base degli elementi acquisiti.

  • codice penale, art. 416-bis.1

    aggravante del metodo mafioso

    L'aggravante oggettiva è stata applicata perché la violenza/minaccia è risultata esercitata con il metodo mafioso; l'intervento del capomafia ha potenziato l'intimidazione, rendendo la circostanza valorizzabile anche rispetto ai concorrenti.

  • codice procedura penale, art. 275, comma 3

    presunzione sulle esigenze cautelari per reati aggravati ex art. 416-bis.1

    Il comma 3 determina una doppia presunzione: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola misura carceraria, superabile solo nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis; la difesa non ha fornito elementi idonei a ribaltarla.

  • codice penale, art. 59

    concorso di persone nel reato

    Applicato per estendere agli altri partecipanti l'effetto dell'aggravante dovuta al metodo mafioso, secondo il criterio imputativo del concorso.

  • codice procedura penale, art. 616

    conseguenze per ricorso manifestamente infondato

    Ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazione ritenuta colposa o infondata.

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    ulteriori provvedimenti in caso di mancata rimessione in libertà

    Richiamata per disporre conseguenti adempimenti dato che la decisione di cassazione non ha determinato la liberazione del ricorrente.

  • codice penale, art. 110

    Richiamato come fondamento per valutare la partecipazione concorrente del gruppo di indagati alle condotte estorsive e agli atti persecutori.

  • codice penale, art. 56

    Il giudice ha valutato che i fatti si siano concretamente realizzati nella consumazione e non configurino mero tentativo, per la verifica degli eventi richiesti dall'art. 629.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari la verifica è limitata all'adeguatezza e logicità della motivazione: non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o la ri-ponderazione delle emergenze investigative.
  • Per il principio ne bis in idem, la preclusione sussiste solo se vi è identità piena storico-naturalistica del fatto (medesima condotta, nesso causale ed evento): la mera sovrapposizione di elementi o la somiglianza di condotte non basta.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" (art.416-bis.1) è di natura oggettiva; una volta accertato l'uso del metodo mafioso, l'aggravante si applica a tutti i concorrenti secondo il criterio dell'art.59 c.p., anche se alcuni partecipanti non siano apicali.
  • In presenza dell'aggravante mafiosa l'art.275 c.p.p., comma 3, instaura una forte presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità della custodia in carcere; la difesa deve produrre elementi specifici e probanti per superare tale presunzione.
  • Le comunicazioni intercettate e il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria quando il giudice espone un percorso argomentativo coerente e logico.
  • Le richieste di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto) devono essere corredate da dati fattuali concreti e verificabili (es. distanza tra abitazioni, assenza di precedenti significativi, elementi che dimostrino la non ripetizione del reato) per incidere sulla prognosi cautelare.
  • Le censure in Cassazione che si risolvono nel proporre una diversa valutazione dei fatti o nell'attaccare l'attendibilità delle fonti sono in gran parte inammissibili; bisogna mirare a vizi di diritto o a palese illogicità della motivazione.

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