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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17106/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione al diniego di autorizzazione a effettuare lavori di modifica e adeguamento della fanaleria e manutenzioni sul motoscafo Riva Acquarama n.87 sotto sequestro. Il ricorrente deduceva: 1) nullità e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, in violazione dell'art.125 c.p.p. e delle norme di cassazione (art.606 c.p.p.), perché non era stata neppure presa in considerazione l'eccezione di nullità; 2) illegittimità del diniego e illogicità nell'avere subordinato l'autorizzazione all'esito della perizia e alla decisione sulla possibile confisca, nonché violazione del diritto di proprietà (art.42 Cost.) e della tutela convenzionale della proprietà (Prot.1 CEDU), posto che gli interventi richiesti miravano a eliminare le caratteristiche di pericolosità del natante e comunque non avrebbero ostacolato le operazioni peritali essendo l'imbarcazione presumibilmente innavigabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'atto di opposizione era proposizione corretta e che l'ordinanza di merito non ha affrontato né motivato l'eccezione di nullità relativa all'art.125 c.p.p., né ha adeguatamente spiegato in che modo gli interventi richiesti avrebbero pregiudicato lo svolgimento della perizia (motivazione meramente assertiva). Ha altresì censurato l'illogicità del subordinare l'autorizzazione all'esito della perizia e alla possibilità di confisca, richiamando il principio secondo cui per la confisca facoltativa ex art.240 c.p. pen. occorre apprezzare il nesso di strumentalità e la pericolosità attuale della cosa; se gli interventi eliminano la pericolosità, la confisca non trova giustificazione. In ragione di ciò l'ordinanza è stata annullata e il giudice rinviato alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze per vizio di motivazione e specifiche omissioni nella decisione impugnata

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Principio della motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha censurato l'omessa considerazione dell'eccezione di nullità e la carenza motivazionale dell'ordinanza di merito

  • art. 322‑bis c.p.p.

    Disposizione sull'appellabilità degli atti in materia di sequestro preventivo: la Corte ricorda che non sono appellabili gli atti di natura amministrativa e di gestione ordinaria del bene (autorizzazioni esecutive), i quali vanno trattati nell'incidente di esecuzione davanti al giudice del sequestro

  • art. 240, comma 1, c.p.

    Norma sulla confisca facoltativa: richiede l'accertamento del nesso di strumentalità e della pericolosità attuale del bene; la Corte evidenzia che il giudice deve motivare concretamente tale nesso e considerare se interventi manutentivi eliminino la pericolosità

  • art. 42 Cost.

    Tutela del diritto di proprietà: il diniego di autorizzazioni manutentive può comportare una compressione del diritto di proprietà che va valutata e motivata adeguatamente

  • Protocollo 1 CEDU (art. 1)

    Tutela della proprietà nell'ambito convenzionale: richiamata come parametro per valutare l'impatto sulla proprietà di misure restrittive e la necessità di garanzie procedurali e di motivazione

Massime di principio

  • Le richieste di autorizzazione per interventi di gestione ordinaria su beni sottoposti a sequestro (es. manutenzione, adeguamento) rientrano nella sfera dell'esecuzione del provvedimento cautelare e vanno giudicate nel relativo incidente di esecuzione; non sempre sono appellabili con il rimedio cautelare previsto per i provvedimenti che incidono sul vincolo cautelare
  • Il giudice che respinge una richiesta di autorizzazione deve affrontare e motivare espressamente tutte le eccezioni sollevate, compresa ogni eccezione di nullità ai sensi dell'art.125 c.p.p.; la semplice affermazione assertiva non è sufficiente
  • Non è logico subordinare la concessione di autorizzazioni esecutive a un futuro provvedimento sulla confisca: la decisione sull'autorizzazione va valutata di per sé, tenendo conto della natura degli interventi e del loro rapporto con l'esecuzione della perizia
  • Per disporre la confisca facoltativa ex art.240 c.p. occorre motivare il nesso di strumentalità e la pericolosità attuale del bene; il giudice deve considerare se misure riparative o adeguative possano eliminare la pericolosità e rendere insussistente la ragione della confisca
  • Il diniego ingiustificato di interventi necessari a eliminare caratteristiche pericolose del bene può integrare una compressione irrimediabile del diritto di proprietà, con profili costituzionali e convenzionali da valutare
  • In caso di motivazione insufficiente o di omissioni rilevanti il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame motivato

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