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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/708

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/708 della Commissione del 28 aprile 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32021R0708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/708 aggiorna i prezzi rappresentativi applicabili ad alcuni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché all’ovoalbumina, modificando il regolamento (CE) n. 1484/95. L’intervento si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci. La misura entra in vigore il giorno della pubblicazione per assicurare un’applicazione immediata.

Modifica i prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti dei settori delle uova e del pollame rientranti nelle voci NC indicate nell’allegato, nonché ai meccanismi collegati ai dazi addizionali all’importazione e alla cauzione di cui al regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica riguarda in particolare i prezzi rappresentativi per taluni prodotti e le relative cauzioni, con riferimento alle origini specificate nell’allegato (nomenclatura dei paesi ai sensi del regolamento (UE) n. 1106/2012).

Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/708 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina. La modifica è motivata dall’aggiornamento periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

Ambito normativo e basi giuridiche

La Commissione fonda l’atto sull’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e sull’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il regolamento modifica dunque una disciplina esecutiva già esistente, senza introdurre un nuovo regime autonomo, ma aggiornando parametri economici rilevanti per l’importazione.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. La modifica riguarda i prezzi rappresentativi e le cauzioni applicabili a specifiche merci classificate secondo la nomenclatura combinata (NC), con riferimento anche alle origini delle merci.

Prodotti e valori aggiornati

L’allegato riporta due gruppi di prodotti:

  • codice NC 0207 14 10, relativo ai pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con prezzi rappresentativi differenziati per origine: 170,6 EUR/100 kg per AR, 145,9 EUR/100 kg per BR e 192,4 EUR/100 kg per TH;
  • codice NC 0207 27 10, relativo ai pezzi disossati di tacchino, congelati, con prezzo rappresentativo di 399,8 EUR/100 kg per BR.

Per tali voci, l’allegato indica anche la relativa cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95:

  • 45 EUR/100 kg per AR;
  • 57 EUR/100 kg per BR nel caso del pollo;
  • 34 EUR/100 kg per TH;
  • 0 EUR/100 kg per il tacchino di origine BR.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale giustifica l’entrata in vigore immediata con la necessità di applicare la misura rapidamente dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori importatori e per i professionisti che assistono nella gestione doganale e commerciale, il regolamento rileva ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, dei meccanismi collegati ai dazi addizionali all’importazione nel settore dei prodotti interessati. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti uniformi nell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi fissati dal regolamento (CE) n. 1484/95 per riflettere i dati aggiornati di mercato nei settori delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Ne consegue l’aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per i prodotti elencati, in particolare per i codici NC 0207 14 10 e 0207 27 10 e per le origini indicate.

Prezzi rappresentativi e cauzioni per i prodotti interessati

Per i pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 10, l’allegato riporta prezzi rappresentativi differenziati per origine: 170,6 EUR/100 kg per AR, 145,9 EUR/100 kg per BR e 192,4 EUR/100 kg per TH; le cauzioni corrispondenti sono rispettivamente 45, 57 e 34 EUR/100 kg. Per i pezzi disossati di tacchino, congelati, codice NC 0207 27 10, è indicato un prezzo rappresentativo di 399,8 EUR/100 kg e una cauzione pari a 0 EUR/100 kg per l’origine BR.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in linea con l’esigenza espressa nei considerando di rendere applicabile la misura quanto prima dopo la disponibilità dei dati aggiornati.

Effetti giuridici e applicabilità diretta

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esterodazi doganalipollame e uova

Testo integrale

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