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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/695

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce Orizzonte Europa come principale programma quadro dell’Unione per la ricerca e l’innovazione nel periodo 2021-2027. Definisce obiettivi generali e specifici, struttura in pilastri, missioni, partenariati europei, CEI ed EIT, nonché regole di partecipazione, ammissibilità, valutazione, proprietà e diffusione dei risultati. Stabilisce inoltre la dotazione finanziaria, le modalità di gestione, i meccanismi di semplificazione, le sinergie con altri programmi dell’Unione e le condizioni di apertura a paesi terzi e associati.

Istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027, ne disciplina obiettivi, struttura, bilancio, attuazione, partecipazione, diffusione dei risultati e regole finanziarie, abrogando Orizzonte 2020.

Ambito di applicazione

Si applica al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, alle azioni indirette finanziate nell’ambito del programma, al contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e, con le specifiche deroghe indicate, al programma specifico di ricerca nel settore della difesa. Riguarda soggetti giuridici, consorzi, beneficiari, organismi di finanziamento, esperti esterni e, in parte, paesi terzi associati o partecipanti, con applicazione territoriale nell’Unione e apertura, a certe condizioni, a paesi associati, SEE, paesi terzi e territori d’oltremare. Sono escluse le attività di ricerca nel settore della difesa salvo quanto espressamente richiamato e restano ferme le regole etiche, di sicurezza, di accesso aperto e di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Orizzonte Europa

Il regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027, quale principale strumento dell’Unione per sostenere ricerca, innovazione, diffusione delle conoscenze e trasferimento tecnologico. Il testo recepisce gli insegnamenti di Orizzonte 2020, rafforza l’orientamento all’eccellenza, alla scienza aperta, all’impatto sociale ed economico, alle missioni e alle sinergie con gli altri programmi dell’Unione, nonché con i paesi associati e terzi.

Finalità e contesto politico-programmatico

Il regolamento si fonda sugli articoli 173, 182, 183 e 188 TFUE e mira a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione, la competitività, la transizione verde e digitale, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, nonché lo Spazio europeo della ricerca. Nei considerando emerge una forte attenzione a: crescita delle PMI e delle start-up, riduzione del divario in R&I, apertura internazionale, parità di genere, coinvolgimento dei cittadini, scienze sociali e umane, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e semplificazione amministrativa.

Ambito di applicazione e architettura del programma

L’articolo 1 delimita il perimetro del regolamento alle azioni indirette del programma quadro e al contributo all’EIT; il programma specifico di ricerca nel settore della difesa resta, in linea di principio, fuori campo, salvo limitate disposizioni richiamate espressamente. Il programma è articolato in quattro grandi parti:

  • pilastro I, "Scienza di eccellenza";
  • pilastro II, "Sfide globali e competitività industriale europea";
  • pilastro III, "Europa innovativa";
  • parte dedicata all’"Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER".

Obiettivi e principi trasversali

L’obiettivo generale è produrre impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti UE in R&I, rafforzando basi scientifiche e tecnologiche, competitività e capacità di risposta alle sfide globali. Il regolamento insiste su alcuni principi trasversali: eccellenza, apertura, multidisciplinarità, equilibrio tra ricerca e innovazione, tra approcci bottom-up e top-down, scienza aperta, innovazione aperta, partecipazione dei cittadini, valorizzazione delle scienze sociali e umane, equilibrio di genere, attenzione alle regioni ultraperiferiche e ai paesi con basse prestazioni in R&I.

Governance, pianificazione strategica e missioni

La Commissione attua il programma in gestione diretta o indiretta, mediante programmi di lavoro e piani strategici di R&I adottati come atti di esecuzione. Le missioni sono uno strumento centrale del pilastro II: devono avere obiettivi misurabili, valore aggiunto europeo, ampia partecipazione di portatori di interesse e un impatto paneuropeo; nei primi tre anni è programmabile al massimo il 10 % del bilancio annuale del pilastro II per le missioni. Il riesame delle missioni e dei settori di partenariato deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023.

Finanziamento e bilancio

La dotazione finanziaria per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT è pari a 86,123 miliardi di EUR a prezzi correnti; il programma specifico di ricerca nel settore della difesa dispone di 7,953 miliardi di EUR. La ripartizione interna privilegia il pilastro II, che assorbe la quota più rilevante delle risorse. È inoltre previsto un importo aggiuntivo di 3 miliardi di EUR a prezzi costanti 2018, secondo il regolamento sul QFP. Il regolamento consente l’uso di sovvenzioni, premi, appalti, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto, con forte attenzione alla semplificazione e ai controlli proporzionati.

Scienza aperta, diffusione e sfruttamento

La scienza aperta è un asse fondante: accesso aperto alle pubblicazioni, accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", gestione FAIR dei dati e piani di gestione dei dati. I beneficiari devono sfruttare i risultati al massimo, diffonderli tempestivamente, informare gli altri partecipanti prima di ogni diffusione o trasferimento, e predisporre piani di sfruttamento e diffusione. I diritti di accesso disciplinano l’uso dei risultati e delle conoscenze preesistenti, con specifiche regole su licenze, trasferimenti e diritti delle istituzioni UE.

Partecipazione, ammissibilità e paesi terzi

Il regolamento prevede un’apertura ampia alla partecipazione, ma con requisiti minimi per i consorzi e possibili restrizioni per settori strategici, sicurezza e autonomia dell’Unione. Sono ammessi i paesi associati e, in condizioni specifiche, paesi terzi e territori d’oltremare; l’associazione deve garantire equilibrio tra contributi e benefici, sana gestione finanziaria e assenza di poteri decisionali del paese terzo. Per i soggetti di paesi terzi non associati, il finanziamento è eccezionale e circoscritto, in particolare per paesi a basso o medio reddito o quando la partecipazione sia necessaria all’azione.

Regole di valutazione, selezione e controllo

Le proposte sono valutate da esperti esterni indipendenti sulla base di eccellenza, impatto e qualità/efficienza dell’attuazione; il CER fa eccezione perché valuta solo l’eccellenza. Sono previsti: riesame della valutazione per aspetti procedurali; termini massimi di 5 mesi per l’esito e 8 mesi per la firma della sovvenzione; procedure di controllo etico e di sicurezza; obblighi di trasparenza nei confronti dei richiedenti; audit ex post e meccanismi di tutela del bilancio dell’Unione. Il meccanismo di mutua assicurazione sostituisce il precedente fondo di garanzia e copre il rischio di mancato recupero degli importi dovuti dai beneficiari.

Innovazione: CEI, Apripista, Acceleratore ed EIT

Il CEI è concepito come sportello unico per l’innovazione pionieristica e dirompente, con una quota minima del 70 % del bilancio destinata alle PMI, comprese le start-up. L’Apripista finanzia progetti ad alto rischio e di frontiera, anche mediante sovvenzioni aggiuntive fino a 50.000 EUR per attività complementari. L’Acceleratore supporta le PMI e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione con finanziamenti misti, sovvenzioni e capitale, affrontando il gap tra R&I e commercializzazione; il solo grant può arrivare a 2,5 milioni di EUR e coprire fino al 70 % dei costi ammissibili. L’EIT completa questo ecosistema rafforzando istruzione superiore, imprenditorialità, competenze e ecosistemi di innovazione.

Sinergie con altri programmi dell’Unione

Il regolamento dedica ampio spazio alle sinergie con FESR, FSE+, FEASR, FEAMPA, LIFE, Erasmus+, Europa digitale, InvestEU, il programma spaziale, EU4Health, il meccanismo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri strumenti. Le sinergie servono a evitare duplicazioni, armonizzare le regole, favorire finanziamenti combinati o cumulativi e massimizzare l’effetto leva dei fondi. In particolare, il marchio di eccellenza consente di valorizzare progetti valutati positivamente ma non finanziati per mancanza di bilancio, aprendo la strada a possibili finanziamenti da fondi strutturali e da altri programmi UE.

Aspetti etici, sicurezza e difesa

Il programma vieta espressamente il finanziamento di clonazione umana riproduttiva, modifiche ereditarie del patrimonio genetico umano e creazione di embrioni umani solo per ricerca o approvvigionamento di cellule staminali. Le azioni devono rispettare la Carta, il diritto UE, nazionale e internazionale, nonché specifiche prescrizioni etiche e di sicurezza, incluse quelle sui dati classificati. Nel settore della difesa, il regolamento rinvia al Fondo europeo per la difesa e riserva al programma Orizzonte Europa le sole applicazioni civili.

Monitoraggio, valutazione e abrogazione

La Commissione deve monitorare costantemente il programma tramite indicatori di impatto scientifico, sociale e tecnologico/economico; l’allegato V dettaglia gli indicatori principali. È prevista una valutazione intermedia entro quattro anni dall’avvio dell’attuazione e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di applicazione. Il regolamento abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e n. 1291/2013 con effetto dal 1º gennaio 2021, ma tutela la continuità delle azioni già avviate sotto il precedente quadro. Il testo si applica dal 1º gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del programma e perimetro applicativo

L’articolo 1 istituisce Orizzonte Europa per il periodo del QFP 2021-2027 e ne definisce obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione. Il regolamento si applica alle azioni indirette del programma e al contributo all’EIT; non si applica al programma specifico di ricerca nel settore della difesa, salvo gli articoli 1 e 5, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1. L’attuazione avviene tramite il programma specifico di cui alla decisione (UE) 2021/764, il contributo all’EIT e il programma specifico di ricerca nel settore della difesa.

Obiettivi generali e specifici

L’articolo 3 fissa come obiettivo generale il generare impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale tramite gli investimenti UE in R&I, rafforzando le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione, la competitività, le priorità strategiche, la risposta alle sfide globali e lo Spazio europeo della ricerca. Gli obiettivi specifici riguardano: eccellenza scientifica e mobilità dei ricercatori; generazione di conoscenza e supporto alle politiche UE; promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; ottimizzazione dell’attuazione e ampliamento della partecipazione, anche dei paesi con basse prestazioni in R&I.

Struttura in pilastri e componenti

L’articolo 4 organizza il programma in quattro parti: pilastro I "Scienza di eccellenza" (CER, azioni Marie Skłodowska-Curie, infrastrutture di ricerca); pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" (sei poli tematici più azioni dirette non nucleari del JRC); pilastro III "Europa innovativa" (CEI, ecosistemi europei dell’innovazione, EIT); parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER" (ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza, riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I).

Pianificazione strategica, missioni e corsia veloce

L’articolo 6 prevede una pianificazione strategica trasparente, con coinvolgimento degli Stati membri, del Parlamento europeo e dei portatori di interesse, e con allineamento ad altri programmi UE. Lo stesso articolo consente la procedura FTRI/Fast Track to Research and Innovation per piccoli consorzi collaborativi: inviti bottom-up, tempi di concessione non superiori a 6 mesi, massimo 6 soggetti giuridici, finanziamento massimo di 2,5 milioni di EUR per consorzio. L’articolo 8 disciplina le missioni: programmabili nel pilastro II, con max 10 % del bilancio annuale del pilastro II nei primi tre anni, poi possibile aumento previa valutazione positiva; missioni misurabili, trasparenti, multidisciplinari e con forte impatto UE.

Consiglio europeo per l’innovazione, Apripista e Acceleratore

L’articolo 9 istituisce il CEI come sportello unico per l’innovazione pionieristica e dirompente; almeno il 70 % del suo bilancio è destinato alle PMI, comprese le start-up. Gli articoli 47 e 48 disciplinano gli strumenti principali: Apripista per progetti ad alto rischio e di frontiera, con sovvenzioni e possibili sovvenzioni supplementari fino a 50 000 EUR; Acceleratore per PMI, start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione, con finanziamento misto, sovvenzioni fino al 70 % dei costi ammissibili e, per il solo grant, massimo 2,5 milioni di EUR una sola volta per beneficiario nel periodo di attuazione.

Partenariati europei

L’articolo 10 consente l’attuazione tramite partenariati europei coprogrammati, cofinanziati o istituzionalizzati (articoli 185 e 187 TFUE). I partenariati sono ammessi solo se più efficaci di altre forme di sostegno, devono avere valore aggiunto UE, trasparenza, apertura, impegni di lungo periodo e una strategia di uscita. L’allegato III stabilisce criteri di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e soppressione graduale; per i partenariati istituzionalizzati ex articolo 185 TFUE è richiesta la partecipazione di almeno il 40 % degli Stati membri.

Bilancio e ripartizione delle risorse

L’articolo 12 fissa la dotazione a 86.123.000.000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT, più 7.953.000.000 EUR per il programma specifico di ricerca nel settore della difesa. La ripartizione indicativa del bilancio del programma specifico comprende: 23,546 miliardi per il pilastro I; 47,428 miliardi per il pilastro II; 11,937 miliardi per il pilastro III; 3,212 miliardi per la parte "Ampliamento". È inoltre previsto un importo aggiuntivo di 3 miliardi di EUR a prezzi costanti 2018 per il programma specifico e l’EIT, con ripartizione dedicata. La Commissione può scostarsi fino al 10 % dagli importi indicativi del paragrafo 2, con limiti specifici, e può finanziare anche spese di gestione, controllo, audit e valutazione.

Strumento dell’Unione europea per la ripresa

L’articolo 13 integra nel programma le misure finanziate con le risorse dell’EU Recovery Instrument, destinandole esclusivamente ad azioni di R&I per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19. Le risorse sono entrate con destinazione specifica esterne e sono ripartite in parti uguali: 25 % Salute, 25 % Digitale, industria e spazio, 25 % Clima, energia e mobilità, 25 % CEI. È data priorità alle PMI innovative e alla loro integrazione nei progetti collaborativi del pilastro II.

Scienza aperta, accesso ai dati e FAIR

L’articolo 14 rende la scienza aperta principio strutturale del programma: accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, gestione responsabile dei dati secondo i principi FAIR, conservazione a lungo termine e incoraggiamento di altre pratiche di scienza aperta. È promossa la reciprocità negli accordi di associazione e cooperazione con paesi terzi.

Apertura alla partecipazione, ammissibilità e limiti

Gli articoli 16, 22 e 23 disciplinano l’accesso di soggetti giuridici dell’UE, dei paesi associati e, a certe condizioni, di paesi terzi non associati. In generale, qualsiasi soggetto giuridico può partecipare, ma i consorzi devono includere almeno un soggetto stabilito in uno Stato membro e almeno altri due indipendenti stabiliti in diversi Stati membri o paesi associati, salvo eccezioni. Per le azioni legate a risorse strategiche, interessi, autonomia o sicurezza dell’Unione il programma di lavoro può limitare o escludere la partecipazione di determinati soggetti. I soggetti di paesi terzi non associati, di regola, sostengono i propri costi, salvo eccezioni per paesi a basso o medio reddito o quando la loro partecipazione sia necessaria.

Valutazione delle proposte e tempi di concessione

L’articolo 28 prevede i criteri di attribuzione: eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell’attuazione; per il CER vale solo l’eccellenza. L’articolo 29 impone la valutazione da parte di esperti esterni indipendenti, con possibile ponderazione per portafoglio, prevenzione dei conflitti di interesse e trasparenza. L’articolo 30 introduce il riesame della valutazione per vizi procedurali entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti. L’articolo 31 stabilisce i tempi massimi: 5 mesi per comunicare l’esito e 8 mesi per firmare la convenzione di sovvenzione, con possibili deroghe per CER, missioni e valutazioni etiche o di sicurezza.

Tassi di finanziamento, costi indiretti e costi ammissibili

Gli articoli 34, 35 e 36 fissano il quadro economico: fino al 100 % dei costi ammissibili per la maggior parte delle azioni; fino al 70 % per le azioni di innovazione, salvo enti senza scopo di lucro; almeno il 30 % e fino al 70 % per le azioni di cofinanziamento del programma. I costi indiretti ammissibili sono in linea generale pari al 25 % dei costi diretti ammissibili, salvo eccezioni. Sono previsti regimi specifici per la retribuzione basata sul progetto, per i contributi in natura, per i costi dell’accesso aperto e per i certificati dei rendiconti finanziari oltre la soglia di 325 000 EUR.

Meccanismo di mutua assicurazione

L’articolo 37 istituisce un meccanismo di mutua assicurazione che sostituisce il precedente fondo di garanzia e copre il rischio di mancato recupero dei crediti verso beneficiari del programma e di precedenti programmi. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti UE destinati all’azione, con possibile aumento fino all’8 % o riduzione sotto il 5 %; il contributo è restituito al saldo. Il meccanismo può essere esteso ad altri programmi UE a gestione diretta.

Proprietà, sfruttamento, diffusione e diritti di accesso

Gli articoli 38-42 disciplinano la titolarità dei risultati, la comproprietà, la protezione dei risultati, lo sfruttamento, la diffusione, il trasferimento di proprietà, le licenze e i diritti di accesso. I beneficiari sono proprietari dei risultati; devono sfruttarli al massimo, diffonderli rapidamente, garantire l’accesso aperto a pubblicazioni e, in via generale, ai dati di ricerca, adottare un piano di gestione dei dati e informare gli altri beneficiari prima della diffusione o del trasferimento. Le istituzioni UE hanno diritti di accesso gratuiti ai risultati per finalità non commerciali e non competitive; per il polo "Sicurezza civile per la società" tali diritti si estendono anche alle autorità nazionali, tramite accordo bilaterale.

Premi e appalti

Gli articoli 43 e 44 stabiliscono che premi di incentivo o di riconoscimento e appalti sono disciplinati, rispettivamente, dal regolamento finanziario, con la possibilità di concorsi con altri organismi UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti senza scopo di lucro. Gli appalti possono assumere la forma di appalti precommerciali o appalti pubblici per soluzioni innovative, con regole su concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitti di interesse.

Controlli, audit e tutela degli interessi finanziari

Gli articoli 50, 53, 54 e 61 richiamano la sorveglianza costante del programma, il monitoraggio tramite indicatori, audit rappresentativi e basati sul rischio, e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso OLAF, EPPO e Corte dei conti. I paesi terzi partecipanti devono garantire i diritti e l’accesso necessari per tali controlli. Sono previste pubblicazione di dati, relazioni, valutazioni intermedie e finali, nonché poteri delegati della Commissione per aggiornare gli indicatori dell’allegato V.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e abrogazioni

L’articolo 56 abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 con effetto dal 1º gennaio 2021. L’articolo 57 mantiene applicabili tali regolamenti alle azioni avviate sotto il precedente quadro fino alla loro chiusura e consente spese di transizione. L’articolo 58 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 1º gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazionebilancio e finanziamenti UEpartecipazione e diffusione dei risultatipolitica industrialecooperazione internazionale

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