Regolamento (UE) 2021/691
Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde il quadro del FEG per il periodo 2021-2027, confermandolo come strumento di solidarietà dell’Unione a sostegno dei lavoratori e degli autonomi colpiti da grandi ristrutturazioni. Definisce criteri di intervento, soglie numeriche, modalità di domanda, misure finanziabili, tassi di cofinanziamento e regole di gestione concorrente. Prevede inoltre obblighi di informazione, monitoraggio, relazioni, valutazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione, con una disciplina transitoria per le azioni avviate sotto il regolamento abrogato.
Istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per il periodo 2021-2027, ne disciplina obiettivi, ammissibilità, procedura di mobilitazione, gestione finanziaria e controlli, e abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli interventi dell’Unione a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in occasione di eventi di ristrutturazione significativi, con impatto rilevante sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. Copre casi legati a globalizzazione, cambiamenti tecnologici e ambientali, digitalizzazione, automazione, trasformazioni delle relazioni commerciali, crisi economiche o finanziarie e passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio. Si applica in tutti gli Stati membri per il periodo del QFP 2021-2027, con applicazione generale dal 1o gennaio 2021 e applicazione dell’articolo 15 dal 3 maggio 2021. Restano escluse, in linea di principio, le espulsioni dal lavoro nel settore pubblico dovute a tagli di bilancio; sono invece possibili interventi per lavoratori di imprese private che forniscono beni o servizi a enti pubblici colpiti da tagli e per lavoratori autonomi cessati per tale causa.
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)
Il regolamento istituisce il FEG per il periodo 2021-2027 come strumento di emergenza dell’Unione destinato a intervenire in caso di eventi di ristrutturazione significativi con forte impatto occupazionale. Il testo si inserisce nel contesto della globalizzazione, della digitalizzazione, della transizione verde e dei mutamenti tecnologici, richiamando il pilastro europeo dei diritti sociali e la necessità di sostenere il reinserimento rapido e dignitoso dei lavoratori nel mercato del lavoro.
Finalità, natura dello strumento e principi generali
Il FEG ha natura reattiva e si colloca a complemento delle misure preventive offerte dal FSE+. Il regolamento sottolinea che il Fondo deve esprimere la solidarietà dell’Unione, promuovere occupazione dignitosa e sostenibile e contribuire alla coesione economica e sociale tra regioni e Stati membri. La sua attuazione deve rispettare i principi orizzontali dell’Unione, inclusi parità di genere, non discriminazione, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. Ai fini del Fondo, il lavoratore autonomo è definito come persona fisica che impiega meno di 10 lavoratori. I beneficiari sono persone fisiche che partecipano a misure cofinanziate dal FEG. L’intervento è ammesso quando il ricollocamento o la cessazione dell’attività si collocano in un contesto di ristrutturazione significativa e l’evento ha effetti rilevanti sul territorio o sul settore interessato.
Criteri di intervento e soglie
L’articolo 4 individua tre principali ipotesi di intervento:
- almeno 200 cessazioni in quattro mesi in un’impresa, compresi fornitori e produttori a valle;
- almeno 200 cessazioni in sei mesi in PMI operanti nello stesso settore economico e situate in una o più regioni NUTS 2 contigue;
- almeno 200 cessazioni in quattro mesi in PMI situate nella stessa regione NUTS 2, anche in settori diversi.
Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, e in circostanze eccezionali anche altrove, la domanda può essere accolta anche se le soglie non sono integralmente raggiunte, purché l’impatto sull’occupazione e sull’economia sia grave. In tali casi, per i mercati non ridotti, il cumulo dei contributi non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG. Restano esclusi i licenziamenti nel settore pubblico dovuti a tagli di bilancio, mentre sono ammessi i casi che coinvolgono imprese private attive in mercati concorrenziali e lavoratori autonomi colpiti da cessazione dell’attività per analoghe ragioni.
Misure finanziabili e limiti
Il sostegno del FEG deve tradursi in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, elaborato in consultazione con beneficiari, loro rappresentanti o parti sociali. Le misure ammissibili sono soprattutto di politica attiva del lavoro e includono formazione, riqualificazione, certificazione delle competenze, orientamento, tutoraggio, assistenza al ricollocamento, promozione dell’imprenditorialità, aiuto al lavoro autonomo e alla creazione o acquisizione di imprese. Sono ammesse anche misure speciali di durata limitata, come indennità di ricerca lavoro o di mobilità, incentivi all’assunzione e indennità di formazione, soggiorno e assistenza.
I limiti principali sono i seguenti:
- le misure speciali di durata limitata non possono superare il 35 % dei costi totali del pacchetto;
- il sostegno al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti non può superare 22 000 EUR per beneficiario;
- non sono ammissibili misure non condizionate alla partecipazione attiva o misure che rientrano nella responsabilità del datore di lavoro;
- il FEG non sostituisce le misure passive di protezione sociale.
Domanda, valutazione e mobilitazione
Lo Stato membro deve presentare la domanda entro 12 settimane dal soddisfacimento dei criteri di intervento; il termine è stato sospeso tra il 1o gennaio 2021 e il 3 maggio 2021. La Commissione deve confermare la ricezione entro 10 giorni lavorativi, può chiedere integrazioni e deve concludere la valutazione entro 50 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa, con possibilità di proroga fino a 20 giorni lavorativi.
La domanda deve contenere una serie ampia di informazioni, tra cui:
- numero di esuberi e metodo di calcolo;
- descrizione delle circostanze dell’evento;
- effetti previsti sull’economia e sull’occupazione;
- ripartizione stimata dei beneficiari per genere, età e istruzione;
- descrizione del pacchetto coordinato e dei costi;
- date di avvio delle misure;
- consultazioni svolte;
- dichiarazione sulla conformità alle norme sugli aiuti di Stato;
- fonti di prefinanziamento o cofinanziamento.
Se la Commissione conclude positivamente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione del FEG e una proposta di storno. La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente entro sei settimane. La Commissione adotta poi la decisione di concessione del contributo, che entra in vigore quando riceve la notifica dell’approvazione dello storno.
Cofinanziamento e gestione finanziaria
Il tasso di cofinanziamento del FEG è pari al tasso di cofinanziamento più elevato del FSE+ nello Stato membro interessato, oppure al 60 % se superiore. Il Fondo è eseguito in regime di gestione concorrente, con responsabilità condivise tra Commissione e Stati membri. Il prefinanziamento è corrisposto, in linea di principio, entro 15 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione di concessione ed è pari al 100 % del contributo finanziario.
Le misure devono essere attuate senza indebito ritardo e comunque entro 24 mesi dalla decisione di concessione. Le spese sono ammissibili dalla data indicata nella domanda come avvio del pacchetto o delle spese amministrative. Per corsi di istruzione o formazione di durata minima biennale, l’ammissibilità si estende fino al termine per la relazione finale.
Informazione, trasparenza e visibilità
Gli Stati membri devono garantire la visibilità del sostegno UE, usare l’emblema dell’Unione e la dicitura "cofinanziato dall’Unione europea". La Commissione deve mantenere una presenza online aggiornata con informazioni sul Fondo, sugli orientamenti per la domanda, sugli esempi di misure ammissibili e sui contatti nazionali. I materiali di comunicazione e visibilità devono essere messi a disposizione delle istituzioni UE, alle quali è concessa una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile per il loro utilizzo.
Monitoraggio, indicatori, relazioni e valutazioni
Il regolamento istituisce un sistema di monitoraggio fondato su indicatori comuni di output e di risultato contenuti nell’allegato II, con dati disaggregati per genere e, per alcuni indicatori, per fascia di età e livello di istruzione. Gli Stati membri devono presentare una relazione finale entro il settimo mese successivo alla fine del periodo di attuazione. La Commissione presenta una relazione biennale a partire dal 1o agosto 2021 e svolge una valutazione intermedia entro il 30 giugno 2025 e una retrospettiva entro il 31 dicembre 2029.
Le indagini presso i beneficiari sono uno strumento essenziale di valutazione: devono essere avviate durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione, restare aperte almeno quattro settimane e raccogliere dati sull’occupabilità e sulla qualità dell’occupazione successiva, disaggregati per genere e altre variabili socio-professionali.
Controlli finanziari, irregolarità e tutela del bilancio UE
Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo finanziario delle misure, devono prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi e recuperare gli importi indebitamente versati. Devono garantire documentazione giustificativa verificabile e l’accesso della Commissione, dell’OLAF, della Corte dei conti e, ove applicabile, dell’EPPO. I documenti giustificativi devono essere conservati per tre anni dalla chiusura del contributo.
In caso di costi effettivi inferiori, inadempimenti o irregolarità, la Commissione può procedere a recuperi e rettifiche finanziarie; se non vi è rimborso nei termini, si applicano interessi di mora. Sono inoltre previsti atti delegati e atti di esecuzione per definire criteri di segnalazione delle irregolarità e formato di rendicontazione.
Rapporti con il regolamento precedente e disposizioni transitorie
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 con effetto dal 1o gennaio 2021, ma salva le azioni già avviate sotto quel quadro fino alla loro chiusura. Sono previste norme transitorie per coprire l’assistenza tecnica necessaria alla transizione e per consentire, se necessario, stanziamenti successivi al 2027 per completare misure non concluse entro il 31 dicembre 2027. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2021, mentre l’articolo 15 si applica dal 3 maggio 2021.
Disposizioni principali
Istituzione, finalità e durata del FEG
L’articolo 1 istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro per la durata del QFP 2021-2027 e ne fissa obiettivi, forme di finanziamento e regole di erogazione. Il Fondo sostiene lavoratori espulsi dal lavoro e lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi. L’articolo 2 qualifica il FEG come fondo di emergenza reattivo, volto ad accompagnare le trasformazioni socioeconomiche derivanti da globalizzazione, cambiamenti tecnologici e ambientali.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, il "lavoratore espulso dal lavoro" come lavoratore il cui contratto si conclude prematuramente per esubero o non è rinnovato per motivi economici; il "lavoratore autonomo" come persona fisica che impiega meno di 10 lavoratori; il "beneficiario" come persona fisica che partecipa a misure cofinanziate dal FEG; l’"irregolarità" come violazione del diritto applicabile che arreca o può arrecare pregiudizio al bilancio UE; e il "periodo di attuazione" come periodo decorrente dalle date indicate nella domanda e terminante 24 mesi dopo l’entrata in vigore della decisione di concessione.
Criteri di intervento e soglie di ammissibilità
L’articolo 4 consente il contributo del FEG in caso di eventi di ristrutturazione significativi quando si verificano almeno 200 cessazioni di attività/lavoro in quattro mesi in un’impresa (anche fornitori o produttori a valle), oppure almeno 200 cessazioni in sei mesi in PMI operanti nello stesso settore NACE in una regione o in più regioni NUTS 2, oppure almeno 200 cessazioni in quattro mesi in PMI situate nella stessa regione NUTS 2, anche in settori diversi. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, e in circostanze eccezionali anche in altri mercati del lavoro, la domanda può essere ricevibile pur senza pieno rispetto delle soglie, se l’impatto sull’occupazione e sull’economia è grave; in tali casi, per i mercati non ridotti, il cumulo dei contributi non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG. Il Fondo non è mobilitato per licenziamenti nel settore pubblico dovuti a tagli di bilancio.
Calcolo dei licenziamenti e dei casi di cessazione
L’articolo 5 indica le date rilevanti per il calcolo dei casi: notifica del piano di esubero collettivo, notifica del preavviso individuale, data di risoluzione o scadenza del rapporto, fine incarico presso impresa utilizzatrice e, per gli autonomi, data di cessazione dell’attività secondo il diritto nazionale. Nei casi di notifica del piano collettivo, lo Stato membro deve fornire ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero prima del completamento della valutazione della Commissione.
Beneficiari e pacchetto coordinato di servizi personalizzati
L’articolo 6 prevede che lo Stato membro possa offrire un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ai beneficiari ammissibili, comprendendo i lavoratori e gli autonomi cessati durante il periodo di riferimento e, a certe condizioni, quelli cessati fuori dal periodo ma con chiaro nesso causale con l’evento di ristrutturazione.
Misure finanziabili e limiti di spesa
L’articolo 7 ammette misure di politica attiva del lavoro volte al reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo, con forte attenzione ai beneficiari più svantaggiati. Il pacchetto può includere formazione e riqualificazione, assistenza nella ricerca di lavoro, orientamento, tutoraggio, ricollocamento, imprenditorialità, creazione o rilevamento di imprese e attività di cooperazione; può includere anche misure speciali di durata limitata, come indennità di ricerca lavoro, incentivi all’assunzione, indennità di mobilità, prestazioni per figli a carico, indennità di formazione, soggiorno e assistenza. Le misure speciali di durata limitata non possono superare il 35 % dei costi totali del pacchetto; il sostegno al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al rilevamento da parte dei dipendenti non può superare 22 000 EUR per beneficiario. Sono escluse le misure non condizionate alla partecipazione attiva o quelle che rientrano nella responsabilità del datore di lavoro; le misure FEG non sostituiscono la protezione sociale passiva.
Procedura di domanda e tempistiche
L’articolo 8 stabilisce che la domanda va presentata entro 12 settimane dal soddisfacimento dei criteri dell’articolo 4, con sospensione del termine tra il 1o gennaio 2021 e il 3 maggio 2021. La Commissione conferma la ricezione entro 10 giorni lavorativi, può chiedere integrazioni e conclude la valutazione entro 50 giorni lavorativi dalla domanda completa, con eventuale proroga fino a 20 giorni lavorativi. La domanda deve contenere informazioni dettagliate su esuberi, contesto, complementarità, pacchetto di misure, costi, date di avvio, consultazioni, aiuti di Stato e fonti di cofinanziamento.
Complementarità, conformità e non sostituzione
L’articolo 9 dispone che il FEG non sostituisce gli obblighi del datore di lavoro né le misure a suo carico; integra le misure nazionali, regionali e locali ed è limitato al minimo necessario per un sostegno temporaneo una tantum. Le misure devono essere conformi al diritto UE e nazionale, incluse le norme sugli aiuti di Stato, e il coordinamento con altri finanziamenti UE è garantito dalla Commissione e dallo Stato membro.
Parità di genere e non discriminazione
L’articolo 10 impone che parità tra uomini e donne e integrazione della prospettiva di genere siano elementi costitutivi dell’attuazione. Devono essere prevenute discriminazioni fondate su genere, identità di genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.
Assistenza tecnica della Commissione
L’articolo 11 autorizza la Commissione a destinare fino allo 0,5 % del massimale annuo del FEG a spese tecniche e amministrative per preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione, raccolta dati, sistemi informatici, comunicazione e visibilità. È previsto che la Commissione fornisca orientamenti agli Stati membri e alle parti sociali e possa creare task force in caso di forte deterioramento economico.
Informazione, comunicazione e pubblicità
L’articolo 12 impone agli Stati membri di rendere visibile l’origine unionale dei fondi, usare l’emblema UE e la dicitura "cofinanziato dall’Unione europea". La Commissione deve mantenere una presenza online aggiornata con informazioni su FEG, domande e contatti. I materiali di comunicazione e visibilità devono essere messi a disposizione delle istituzioni UE, alle quali è concessa una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile per il loro uso.
Cofinanziamento e mobilitazione del Fondo
L’articolo 13 prevede che la Commissione proponga l’importo del contributo tenendo conto del numero di beneficiari, delle misure e dei costi. Il tasso di cofinanziamento è quello più elevato del FSE+ nello Stato membro interessato o il 60 %, se superiore. L’articolo 15 stabilisce che la mobilitazione del FEG è decisa congiuntamente da Parlamento e Consiglio entro sei settimane dalla proposta della Commissione; la Commissione adotta poi la decisione di concessione dopo l’approvazione dello storno di bilancio.
Periodo di ammissibilità e realizzazione delle misure
L’articolo 14 prevede che siano ammissibili le spese sostenute dalla data di avvio del pacchetto o delle spese amministrative, come indicato nella domanda. Le misure devono essere attuate senza indebito ritardo e comunque entro 24 mesi dalla decisione di concessione. Per corsi di istruzione/formazione di durata minima biennale, le spese restano ammissibili fino al termine per la relazione finale; analogamente per le spese di preparazione, gestione, informazione, controllo e rendicontazione.
Pagamento, prefinanziamento e modifiche in corso d’opera
L’articolo 17 dispone il versamento, di regola entro 15 giorni lavorativi, di un unico prefinanziamento pari al 100 % del contributo, con successiva liquidazione contabile e rimborso dell’eventuale importo non speso. È ammessa la modifica del pacchetto con l’aggiunta di ulteriori misure ammissibili, purché giustificata e senza superare il contributo concesso; lo Stato membro può anche riassegnare importi tra voci di bilancio, con preavviso alla Commissione se l’aumento supera il 20 % della voce interessata.
Monitoraggio, indicatori e relazioni
L’articolo 19 rinvia agli indicatori dell’allegato II per misurare i progressi, con trattamento dei dati personali conforme al regolamento (UE) 2016/679. L’articolo 20 impone una relazione finale entro la fine del settimo mese successivo al periodo di attuazione; l’articolo 21 prevede una relazione biennale della Commissione dal 1o agosto 2021 e poi ogni due anni. L’articolo 22 impone valutazioni intermedia entro il 30 giugno 2025 e retrospettiva entro il 31 dicembre 2029, con indagini presso i beneficiari e indicatori disaggregati.
Gestione, controlli, irregolarità e recuperi
L’articolo 23 attribuisce agli Stati membri la responsabilità della gestione e del controllo finanziario, con obbligo di prevenire, rilevare, correggere e segnalare irregolarità e frodi, recuperando le somme indebitamente pagate. Sono previsti accessi per Commissione, OLAF, Corte dei conti e, ove applicabile, EPPO, oltre alla conservazione dei documenti giustificativi per tre anni dopo la chiusura. L’articolo 24 disciplina il recupero del contributo in caso di costi effettivi inferiori o di inadempimento, mediante rettifiche finanziarie e interessi di mora.
Poteri delegati e di esecuzione
L’articolo 25 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare l’articolo 23, paragrafo 6, sui criteri di segnalazione delle irregolarità e sui dati da fornire; il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare la delega. L’articolo 26 prevede la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 22, paragrafo 6, e l’articolo 23, paragrafo 7, prevedono atti di esecuzione per l’indagine presso i beneficiari e il formato di segnalazione delle irregolarità.
Abrogazione e disposizioni transitorie
L’articolo 27 abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2021, salvo la persistenza di una sua specifica disposizione sulla valutazione ex post. L’articolo 28 salva il proseguimento o la modifica delle azioni avviate sotto il regolamento abrogato fino alla loro chiusura e consente che il bilancio 2021-2027 copra l’assistenza tecnica necessaria alla transizione. È inoltre prevista la possibilità di stanziamenti successivi al 2027 per completare azioni non concluse entro il 31 dicembre 2027.
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