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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/693

Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013

Normativa europea32021R0693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il programma Giustizia 2021-2027, che finanzia azioni volte a rafforzare lo spazio europeo di giustizia, lo Stato di diritto, la fiducia reciproca tra ordinamenti e l’accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia. Il programma sostiene in particolare la cooperazione giudiziaria civile e penale, la formazione di magistrati e operatori giudiziari, la giustizia elettronica, i diritti delle vittime e dei soggetti vulnerabili. La dotazione complessiva è pari a 305 milioni di euro a prezzi correnti, con ripartizione percentuale predeterminata tra gli obiettivi specifici. Sono previste regole su sovvenzioni, cumulabilità, monitoraggio, valutazione, tutela degli interessi finanziari e partecipazione di paesi terzi.

Istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2021-2027, definendone obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di attuazione nel quadro del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori.

Ambito di applicazione

Si applica alle azioni finanziate dall’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, dello Stato di diritto, della formazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027. Riguarda beneficiari stabiliti negli Stati membri, nei paesi e territori d’oltremare connessi, nei paesi terzi associati al programma e nelle organizzazioni internazionali, nonché specifiche reti europee e organizzazioni della società civile ammissibili. Non si applica alla Danimarca; l’Irlanda non partecipa all’adozione ed è esclusa dall’applicazione salvo quanto previsto dal protocollo n. 21.

Programma Giustizia 2021-2027

Il regolamento istituisce il programma "Giustizia" quale strumento del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, con durata allineata al quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La ratio dell’intervento emerge dai considerando: rafforzare lo spazio europeo di giustizia, lo Stato di diritto, la fiducia reciproca tra ordinamenti nazionali, la protezione dei diritti fondamentali e l’accesso effettivo alla giustizia, anche in chiave transfrontaliera.

Obiettivi del programma

L’articolo 3 definisce un obiettivo generale ampio: contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull’indipendenza e imparzialità della magistratura, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci e sulla cooperazione giudiziaria, con effetto anche sul rafforzamento della democrazia e dei diritti fondamentali.

Gli obiettivi specifici sono tre:

  • agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, promuovendo anche l’efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l’effettiva esecuzione delle decisioni;
  • sostenere e promuovere la formazione giudiziaria e l’attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell’Unione pertinenti;
  • agevolare l’accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia e ai mezzi di ricorso efficaci, compresa la giustizia elettronica, promuovendo inoltre i diritti delle vittime, degli indiziati e degli imputati nei procedimenti penali.

Ambito sostanziale e priorità trasversali

L’articolo 4 impone che tutte le azioni del programma integrino la parità di genere, i diritti dei minori, la protezione delle vittime e la non discriminazione ex articolo 21 della Carta. I considerando rafforzano tali priorità, richiamando la necessità di sostenere donne, minori, minoranze, persone LGBTIQ, persone con disabilità e vittime di violenza di genere, domestica o nelle relazioni intime.

Il programma è quindi concepito non come mero fondo per la cooperazione giudiziaria, ma come strumento di promozione di valori costituzionali dell’Unione e di miglioramento qualitativo dei sistemi giudiziari nazionali.

Dotazione finanziaria e riparto

L’articolo 5 assegna al programma una dotazione complessiva di 305.000.000 EUR a prezzi correnti per l’intero periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027. Una parte delle risorse può essere utilizzata per assistenza tecnica e amministrativa, incluse attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché sistemi informatici istituzionali.

L’allegato I ripartisce le risorse tra gli obiettivi specifici:

  • 27% per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
  • 36% per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
  • 27% per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
  • 10% per qualsiasi obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Il regolamento prevede inoltre, per ragioni di continuità, l’ammissibilità di costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per azioni già avviate, anche se anteriori alla domanda di sovvenzione.

Beneficiari, paesi terzi e gestione finanziaria

Il programma è aperto a una pluralità di soggetti: Stati membri, paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, paesi terzi associati e organizzazioni internazionali, nonché soggetti costituiti secondo il diritto dell’Unione. L’articolo 6 disciplina l’associazione dei paesi terzi, richiedendo accordi che garantiscano equilibrio tra contributi e benefici, definizione dei contributi finanziari, assenza di poteri decisionali in capo al paese terzo e tutela della sana gestione finanziaria.

L’articolo 16 rafforza la tutela degli interessi finanziari dell’Unione imponendo ai paesi terzi partecipanti di garantire alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari; per l’OLAF ciò include anche le indagini sul posto.

Azioni finanziabili e contenuti operativi

L’articolo 8 elenca in modo ampio le categorie di intervento ammissibili. Il programma finanzia in particolare:

  • sensibilizzazione e diffusione di informazioni sul diritto e sulle politiche dell’Unione;
  • apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;
  • attività analitiche, studi, ricerche, raccolta dati, monitoraggio e valutazione;
  • formazione dei portatori di interesse in materia di diritto UE, diritti fondamentali, cooperazione giudiziaria e diritto comparato;
  • sviluppo e manutenzione di strumenti TIC e di giustizia elettronica, con attenzione a privacy e protezione dei dati;
  • rafforzamento delle reti europee e reti giudiziarie;
  • sostegno alle organizzazioni della società civile e ai soggetti non profit attivi nel settore;
  • diffusione dei risultati del programma e dialogo con i cittadini.

Il quadro emerge chiaramente anche dai considerando: particolare rilievo è attribuito alla formazione di magistrati, procuratori e altri operatori della giustizia; alla cooperazione transfrontaliera; al sostegno della REFG; ai diritti del minore; ai diritti delle vittime; alla giustizia elettronica e alle soluzioni digitali interoperabili.

Formazione giudiziaria e reti europee

Tra le finalità centrali vi è il sostegno alla formazione giudiziaria, intesa in senso ampio. Il regolamento chiarisce che per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori, personale giudiziario e delle procure e altri operatori della giustizia associati alla magistratura.

La formazione può essere svolta da autorità nazionali, università, organismi di formazione e reti europee. I considerando citano espressamente, tra i soggetti di interesse europeo generale, la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l’Accademia di diritto europeo (ERA), la rete europea dei Consigli di giustizia, ACA-Europa, la rete dei presidenti delle corti supreme giudiziarie e l’EIPA. La REFG riceve una menzione particolare: il programma sostiene il suo programma di lavoro annuale e le sue sovvenzioni di funzionamento possono essere concesse senza invito a presentare proposte.

Sovvenzioni, cumulo e strumenti finanziari

Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo VIII del regolamento finanziario. Il regolamento consente il cumulo con altri programmi dell’Unione, anche con fondi a gestione concorrente, purché non si finanzino gli stessi costi e non si superino i costi totali ammissibili. È ammesso anche il sostegno a progetti con marchio di eccellenza tramite FESR o FSE+, alle condizioni previste dal regolamento sulle disposizioni comuni 2021-2027.

Sono previste tutte le forme di finanziamento del regolamento finanziario e anche meccanismi di mutua assicurazione per coprire il rischio di recupero dei fondi dovuti dai destinatari.

Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Il programma è attuato mediante programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atto di esecuzione. La sorveglianza si basa su indicatori elencati nell’allegato II, tra cui numero di magistrati e operatori giudiziari formati, numero di organizzazioni della società civile sostenute, scambi di informazioni tramite ECRIS, riscontri nel portale europeo della giustizia elettronica e beneficiari di attività di apprendimento reciproco e sensibilizzazione.

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla performance del programma, in particolare sull’uso dei fondi assegnati a ciascun obiettivo specifico. È prevista una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione e una valutazione finale non oltre quattro anni dalla fine del periodo di applicazione. Le valutazioni devono includere una prospettiva di genere e verificare gli effetti del programma sulla parità di genere.

Atti delegati e comitologia

L’articolo 15 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2027 per modificare gli indicatori dell’allegato II e integrare il regolamento con disposizioni sul quadro di sorveglianza e valutazione. Il potere è revocabile da Parlamento europeo o Consiglio; il termine per obiezioni agli atti delegati è di due mesi, prorogabile di altri due.

L’articolo 18 prevede inoltre l’assistenza di un comitato secondo il regolamento (UE) n. 182/2011, con procedura d’esame.

Trasparenza, comunicazione e rapporti con altri atti

L’articolo 17 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine del finanziamento europeo e prevede azioni di informazione e comunicazione a cura della Commissione. I considerando richiamano la necessità di coerenza, complementarità e sinergia con altri strumenti dell’Unione, in particolare Eurojust, FRA, eu-LISA, EPPO e con programmi come Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, Mercato unico, Europa digitale, Erasmus+, Orizzonte Europa e LIFE.

Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 con effetto dal 1° gennaio 2021. Le azioni avviate ai sensi del vecchio regolamento continuano a essere disciplinate da quest’ultimo fino alla loro chiusura. Sono previste spese di transizione e, se necessario, stanziamenti oltre il 2027 per completare le azioni non concluse entro il 31 dicembre 2027.

Sono inoltre espressamente richiamate le posizioni particolari di Danimarca e Irlanda ai sensi dei protocolli n. 22 e n. 21: la Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda non partecipa all’adozione e non è vincolata né soggetta all’applicazione, salvo quanto previsto dal protocollo applicabile.

Disposizioni principali

Istituzione del programma e durata

L’articolo 1 istituisce il programma Giustizia per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, fissando obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE.

Obiettivi generali e specifici

L’articolo 3 prevede un obiettivo generale di contributo allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull’indipendenza e imparzialità della magistratura, sul riconoscimento e fiducia reciproci e sulla cooperazione giudiziaria. Gli obiettivi specifici sono: cooperazione civile e penale e promozione dello Stato di diritto; sostegno alla formazione giudiziaria e all’attuazione coerente del diritto UE; accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia, inclusa la giustizia elettronica, e sostegno ai diritti delle vittime, degli indiziati e degli imputati.

Integrazione di genere, minori, vittime e non discriminazione

L’articolo 4 impone che tutte le azioni del programma promuovano parità di genere, diritti dei minori, giustizia a misura di minore, protezione delle vittime e applicazione effettiva del principio di parità di diritti e non discriminazione ai sensi dell’articolo 21 della Carta.

Dotazione finanziaria e riparto delle risorse

L’articolo 5 fissa la dotazione finanziaria complessiva in 305.000.000 EUR a prezzi correnti per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027. Le somme possono coprire assistenza tecnica e amministrativa, inclusi preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione. L’allegato I ripartisce le risorse: 27% per l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 36% per la lettera b); 27% per la lettera c); 10% per qualsiasi obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Ammissibilità dei costi già avviati

L’articolo 5, paragrafo 3, consente, per un periodo limitato e in ragione del ritardo di entrata in vigore, di considerare ammissibili dal 1° gennaio 2021 i costi relativi ad azioni sovvenzionate già avviate, anche se sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Paesi terzi associati e tutela degli interessi finanziari

L’articolo 6 apre il programma a EFTA/SEE, paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi in base ad accordi specifici che garantiscano equilibrio tra contributi e benefici, assenza di poteri decisionali, e tutela della sana gestione finanziaria. L’articolo 16 impone ai paesi terzi partecipanti di concedere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari, compreso il potere di indagine dell’OLAF.

Forme di gestione e strumenti di finanziamento

L’articolo 7 prevede gestione diretta o indiretta ai sensi del regolamento finanziario e consente tutte le forme di finanziamento previste da tale regolamento. Sono richiamati anche i meccanismi di mutua assicurazione e le relative garanzie. L’articolo 9 stabilisce che le sovvenzioni sono attribuite e gestite secondo il titolo VIII del regolamento finanziario.

Azioni finanziabili

L’articolo 8 elenca le principali categorie di azione ammissibili: sensibilizzazione e diffusione di informazioni; apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche; attività analitiche e di monitoraggio, inclusa raccolta dati, studi e valutazioni; formazione dei portatori di interesse; sviluppo e manutenzione di TIC e strumenti di giustizia elettronica; rafforzamento delle reti europee; sostegno alle organizzazioni della società civile; miglioramento della conoscenza e trasparenza dei risultati del programma.

Beneficiari e soggetti ammissibili

L’articolo 11 ammette soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese o territorio d’oltremare ad esso connesso, in un paese terzo associato al programma, nonché soggetti costituiti a norma del diritto dell’Unione e organizzazioni internazionali. Il programma finanzia inoltre senza invito a presentare proposte le spese della Rete europea di formazione giudiziaria (REFG) per il suo programma di lavoro permanente.

Programmazione, monitoraggio e rendicontazione

L’articolo 12 prevede l’attuazione mediante programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atto di esecuzione secondo la procedura d’esame. L’articolo 13 disciplina gli indicatori di monitoraggio, il sistema di rendicontazione, la relazione annuale della Commissione al Parlamento e al Consiglio e il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato II o integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione.

Valutazioni e delega normativa

L’articolo 14 prevede una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione e una valutazione finale non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1. L’articolo 15 conferisce alla Commissione la delega per adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di revoca da parte di Parlamento europeo o Consiglio e termine di due mesi, prorogabile di due mesi, per eventuali obiezioni.

Cumulabilità con altri programmi

L’articolo 10 consente il finanziamento cumulativo con altri programmi dell’Unione, inclusi fondi in gestione concorrente, purché non siano coperti gli stessi costi e non si superino i costi totali ammissibili. Le azioni con marchio di eccellenza possono ricevere sostegno dal FESR o dal FSE+ se soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni 2021-2027.

Comunicazione, comitato e abrogazione del vecchio programma

L’articolo 17 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine dei fondi UE e prevede azioni di informazione e comunicazione della Commissione. L’articolo 18 istituisce il comitato di comitologia ai sensi del regolamento n. 182/2011. L’articolo 19 abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 con effetto dal 1° gennaio 2021; l’articolo 20 contiene norme transitorie per le azioni avviate sotto il vecchio programma e per le spese di transizione.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziariastato di dirittoformazione giudiziariaaccesso alla giustiziadiritti fondamentali

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