Regolamento (UE) 2021/690
Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un unico quadro finanziario, programmatico e di governance per una pluralità di interventi UE connessi al funzionamento del mercato interno. Concentra in un solo programma il sostegno a PMI, consumatori, normazione, vigilanza dei prodotti, appalti, cooperazione amministrativa, filiera agroalimentare e statistiche europee. La dotazione è pari a 4.208.041.000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. Il regolamento coordina inoltre le sinergie con altri programmi UE, disciplina i beneficiari, le forme di finanziamento, il monitoraggio, la valutazione e l’abrogazione dei precedenti regolamenti settoriali.
Istituisce il programma per il mercato unico 2021-2027 per sostenere mercato interno, PMI, consumatori, normazione, vigilanza dei prodotti, filiera agroalimentare e statistiche europee, abrogando i precedenti programmi settoriali.
Ambito di applicazione
Si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, con applicazione retroattiva al 1o gennaio 2021 e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Riguarda azioni finanziate dall’Unione in regime di gestione diretta o indiretta nei settori del mercato interno, competitività e sostenibilità delle imprese, microimprese e PMI, tutela dei consumatori, informativa finanziaria e revisione contabile, piante, animali, alimenti e mangimi, nonché sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009. Il programma è aperto, secondo condizioni specifiche, alla partecipazione di paesi SEE/EFTA, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi; per le statistiche europee è prevista anche l’apertura alla Svizzera. Restano salve le azioni avviate ai sensi dei programmi precedenti fino alla loro chiusura e sono previste particolari regole per paesi terzi, paesi e territori d’oltremare e per il trattamento dei dati personali.
Regolamento (UE) 2021/690 sul programma per il mercato unico
Il regolamento istituisce un quadro unico di programmazione e finanziamento per interventi dell’Unione finalizzati a rafforzare il mercato interno, la competitività e la sostenibilità delle imprese, la tutela dei consumatori, la normazione, la vigilanza del mercato, la filiera delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e le statistiche europee. La scelta di un programma unico risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di razionalizzare strumenti precedenti, evitare duplicazioni e creare sinergie, in un contesto di transizione verde e digitale e di maggiore interconnessione dei mercati.
Ambito e architettura del programma
Il programma copre il periodo 1o gennaio 2021-31 dicembre 2027 ed è allineato al quadro finanziario pluriennale. L’articolo 1 chiarisce che il regolamento disciplina obiettivi, azioni ammissibili, bilancio, forme di finanziamento e governance. L’impianto è volutamente ampio: il programma è destinato a sostenere sia azioni normative e di coordinamento, sia iniziative operative e di capacity building, compresi strumenti finanziari, sovvenzioni, premi e appalti.
Definizioni e categorie rilevanti
L’articolo 2 è importante perché fissa nozioni funzionali all’ammissibilità e all’interpretazione del testo. Tra le definizioni più rilevanti figurano quelle di PMI, statistiche europee, soggetto giuridico, operazione di finanziamento misto e cluster/organizzazioni di reti di imprese. La definizione di PMI richiama la raccomandazione 2003/361/CE, confermando il perimetro tradizionale del diritto UE in materia di piccole e medie imprese.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 distingue due obiettivi generali: da un lato migliorare il funzionamento del mercato interno e proteggere il ruolo di cittadini, consumatori e imprese, soprattutto PMI; dall’altro garantire statistiche europee di elevata qualità, comparabili, tempestive e attendibili. Gli obiettivi specifici riguardano, in estrema sintesi, la rimozione degli ostacoli al mercato interno, il reciproco riconoscimento, la vigilanza del mercato, il sostegno alla competitività e sostenibilità delle PMI, la normazione, la tutela dei consumatori, i servizi finanziari retail, la sanità animale e vegetale e lo sviluppo delle statistiche europee.
Dotazione finanziaria e ripartizione
L’articolo 4 fissa la dotazione complessiva in 4.208.041.000 EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa mostra una forte concentrazione sul settore fitosanitario e veterinario e un rilevante sostegno alle PMI e alle statistiche. È inoltre previsto un tetto massimo del 5 % per l’assistenza tecnica e amministrativa, a conferma dell’intento di massimizzare le risorse per le azioni sostanziali.
Paesi terzi, gestione e strumenti finanziari
Il programma è aperto a più categorie di paesi terzi, in particolare Stati SEE/EFTA, paesi candidati, potenziali candidati, paesi della vicinanza europea e altri paesi terzi sulla base di un accordo specifico. Gli accordi devono preservare il giusto equilibrio tra contributi e benefici, escludere poteri decisionali del paese terzo e salvaguardare la sana gestione finanziaria e gli interessi dell’Unione. L’attuazione avviene in gestione diretta o indiretta; il regolamento consente anche operazioni di finanziamento misto in coerenza con il regolamento InvestEU e con il regolamento finanziario.
Azioni ammissibili: mercato interno, PMI, consumatori, normazione, salute e statistiche
L’articolo 8 è il nucleo operativo del programma. Per il mercato interno sono finanziabili campagne informative, strumenti di governance, sostegno alla cooperazione amministrativa, analisi e studi, strumenti informatici e azioni per la vigilanza del mercato, compresa la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti. Per le PMI sono ammissibili servizi di informazione, tutoraggio, formazione, consulenza, internazionalizzazione, sviluppo di capacità, sostegno alla rete Enterprise Europe Network, rimozione di ostacoli amministrativi e promozione della transizione verde e digitale. Per la normazione e l’informativa finanziaria sono ammissibili il finanziamento della normazione europea, la partecipazione dei portatori di interesse e il sostegno a standard internazionali di informativa finanziaria e revisione contabile. Per i consumatori, il programma finanzia educazione, assistenza, ricorso extragiudiziale, cooperazione tra autorità, consumo sostenibile e contrasto alle pratiche ingannevoli. Per il settore agroalimentare e fitosanitario finanzia emergenze, programmi nazionali, controlli ufficiali, laboratori di riferimento, formazione e iniziative contro sprechi e frodi alimentari. Per le statistiche europee finanzia sviluppo, produzione, diffusione e comunicazione di statistiche di alta qualità.
Beneficiari e beneficiari designati
L’articolo 9 stabilisce criteri di ammissibilità soggettiva articolati in base alla natura dell’azione. Oltre ai soggetti stabiliti nell’Unione e nei paesi associati, sono ammessi in alcuni casi soggetti di paesi terzi non associati, ma senza contributi UE salvo indispensabilità e con esclusione degli organismi a scopo di lucro per alcune eccezioni. Per specifici ambiti sono designati soggetti di riferimento: organismi di accreditamento, autorità di vigilanza del mercato, organismi di normazione, EFRAG, Fondazione IFRS, PIOB, BEUC, ANEC, Finance Watch e Better Finance, nonché autorità competenti, laboratori e istituti statistici. Questa struttura consente di finanziare soggetti istituzionalmente centrali senza passare da procedure competitive quando ciò sia giustificato dal ruolo funzionale svolto.
Cofinanziamento, costi ammissibili e regole speciali
L’articolo 12 introduce regole di cofinanziamento differenziate. Alcune azioni possono essere finanziate fino al 100 %, in particolare nella vigilanza del mercato, nei servizi di supporto alle PMI, in talune azioni per la salute animale e vegetale e in parte del sostegno statistico. L’articolo 13 prevede un regime particolarmente flessibile per le misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie: sono ammissibili costi anteriori alla domanda, a partire dal sospetto dell’evento, purché la malattia o il parassita siano confermati e notificati alla Commissione. Sono dettagliate numerose categorie di costi rimborsabili, dagli indennizzi ai proprietari ai costi di abbattimento, disinfezione, test, vaccini e smaltimento.
Cumulo con altri programmi e marchio di eccellenza
L’articolo 14 consente il finanziamento cumulativo con altri programmi UE purché non vi sia doppio finanziamento degli stessi costi. È prevista anche la possibilità di trasferire sostegno da questo programma a FESR o FSE+ per azioni che abbiano ricevuto un marchio di eccellenza, se risultano valutate positivamente ma non finanziabili per mancanza di budget. La disciplina rende il programma coerente con l’architettura generale della programmazione 2021-2027.
Attuazione, monitoraggio e valutazione
L’attuazione avviene per mezzo di programmi di lavoro adottati dalla Commissione. A seconda del settore si applicano procedure diverse: consultiva per alcune azioni a favore dei consumatori, d’esame per le PMI e per il comparto piante-animali-alimenti-mangimi, con termini specifici per i programmi veterinari e fitosanitari. Il monitoraggio si fonda sugli indicatori dell’allegato IV e può essere aggiornato mediante atti delegati. È prevista una valutazione intermedia entro quattro anni dall’applicazione e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di programmazione; per EFRAG, Fondazione IFRS e PIOB è prevista anche una relazione annuale specifica.
Sinergie, continuità e abrogazioni
Il regolamento è costruito per interagire con altri strumenti UE: Dogana, Fiscalis, InvestEU, Orizzonte Europa, Europa digitale, Giustizia, Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà, FSE+, politica di coesione e programma spaziale. Sul piano transitorio, il regolamento salva le azioni già avviate ai sensi dei programmi precedenti e autorizza spese di transizione e chiusura anche oltre il 2027. Dal 1o gennaio 2021 sono abrogati i regolamenti n. 99/2013, n. 1287/2013, n. 254/2014 e n. 652/2014, mentre restano salvi gli effetti delle modifiche già apportate da questi atti ad altri strumenti UE.
Disciplina speciale per statistiche europee
La componente statistica ha un rilievo autonomo e segue il regolamento (CE) n. 223/2009. L’allegato II dettaglia le priorità: unione economica e monetaria, mercato interno, dimensione sociale, sviluppo sostenibile, coesione territoriale, comunicazione delle statistiche e sfruttamento della rivoluzione dei dati. È enfatizzata l’indipendenza professionale degli istituti di statistica, la qualità, la tempestività e l’uso di nuove fonti dati e tecnologie avanzate, nel rispetto del segreto statistico e della protezione dei dati.
Elementi pratici per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto come cornice di finanziamento e governance. Va considerato nelle procedure di candidatura, nell’ammissibilità dei costi, nella scelta tra sovvenzioni e strumenti finanziari, nelle regole di cumulo con altri fondi UE, nella selezione di beneficiari designati e nella gestione di progetti transfrontalieri. Particolare attenzione meritano le deroghe sui costi antecedenti alla domanda nei comparti veterinario e fitosanitario, i regimi di cofinanziamento fino al 100 %, le regole sugli aiuti a soggetti di paesi terzi e le interazioni con i programmi UE settoriali e con il regolamento finanziario.
Disposizioni principali
Istituzione, durata e finalità del programma
L’articolo 1 istituisce il programma per il mercato unico per il periodo 1o gennaio 2021-31 dicembre 2027, allineato al quadro finanziario pluriennale. Il programma definisce obiettivi, azioni ammissibili, dotazione finanziaria, forme di finanziamento e sistema di governance.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, operazione di finanziamento misto, statistiche europee, soggetto giuridico, PMI e cluster/organizzazioni di reti di imprese. Le definizioni sono centrali per ammissibilità e modalità di attuazione.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 individua due obiettivi generali: migliorare il funzionamento del mercato interno e produrre statistiche europee di elevata qualità. Gli obiettivi specifici riguardano: efficacia del mercato interno e reciproco riconoscimento; vigilanza del mercato; competitività e sostenibilità delle PMI; normazione; tutela dei consumatori; salute di persone, animali e piante e sicurezza di alimenti e mangimi; sviluppo e diffusione delle statistiche europee.
Dotazione finanziaria e ripartizione indicativa
L’articolo 4 fissa la dotazione complessiva a 4.208.041.000 EUR. Le quote indicative sono: 451.569.500 EUR per l’articolo 3, par. 2, lett. a), punto i); 105.461.000 EUR per la lett. a), punto ii); 1.000.000.000 EUR per la lett. b); 220.510.500 EUR per la lett. c); 198.500.000 EUR per la lett. d); 1.680.000.000 EUR per la lett. e); 552.000.000 EUR per la lett. f). L’assistenza tecnica/amministrativa non può superare il 5 % della dotazione.
Apertura a paesi terzi
L’articolo 5 consente la partecipazione di membri SEE/EFTA, paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi con accordo specifico. Tali accordi devono assicurare equilibrio tra contributi e benefici, definire i contributi e i costi amministrativi, escludere poteri decisionali per il paese terzo e garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Attuazione e strumenti di finanziamento
L’articolo 6 prevede gestione diretta o indiretta e consente sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto. I contributi a meccanismi di mutua assicurazione sono considerati garanzia sufficiente secondo il regolamento finanziario.
Azioni ammissibili per mercato interno, PMI, consumatori, salute e statistiche
L’articolo 8 elenca le azioni ammissibili per ciascun obiettivo specifico: informazione, sensibilizzazione, cooperazione amministrativa, vigilanza del mercato, supporto alle PMI e alla rete EEN, accesso ai mercati e internazionalizzazione, imprenditorialità, ecosistemi industriali, normazione, informativa finanziaria e revisione, tutela dei consumatori, ricorso extragiudiziale, consumo sostenibile, misure per salute animale e vegetale, e sviluppo/diffusione di statistiche europee.
Beneficiari e ammissibilità soggettiva
L’articolo 9 individua i soggetti ammessi: soggetti stabiliti in Stati membri, paesi o territori d’oltremare connessi, paesi terzi associati, organismi UE e organizzazioni internazionali; in via eccezionale, soggetti di paesi terzi non associati. Sono inoltre previsti regimi speciali per organismi statistici, reti di centri europei dei consumatori, autorità sanitarie e laboratori, e soggetti di riferimento nei settori normazione, consumatori e servizi finanziari.
Beneficiari designati senza invito a presentare proposte
L’articolo 10 individua beneficiari designati, tra cui l’organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, le autorità di vigilanza del mercato, i soggetti di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012, EFRAG, Fondazione IFRS, PIOB, BEUC, ANEC, Finance Watch, Better Finance, autorità competenti e laboratori per le misure veterinarie e fitosanitarie, e gli istituti nazionali di statistica per il comparto statistico.
Criteri di valutazione e cofinanziamento
Gli articoli 11 e 12 stabiliscono criteri di valutazione basati su pertinenza, qualità, impatto e costo-efficacia. Sono previsti tassi di finanziamento fino al 100 % per specifiche azioni di vigilanza del mercato, PMI, salute animale e vegetale e statistiche; per EEN fino al 100 % di alcune spese e 60 % delle altre; per ANEC fino al 95 %; per reti di collaborazione statistiche fino al 95 %; per misure veterinarie e fitosanitarie tassi standard del 50 %, 75 % o 100 % in casi specifici, con possibili riduzioni mediante atti di esecuzione.
Costi ammissibili per emergenze veterinarie e fitosanitarie
L’articolo 13 ammette, in via derogatoria, costi sostenuti prima della domanda e dalla data del sospetto, purché la malattia o il parassita siano poi confermati e notificati alla Commissione. Sono disciplinati i costi di indennizzo, abbattimento, pulizia, disinfezione, distruzione, vaccini, scorte e controlli intensificati, nonché i programmi fitosanitari e veterinari nazionali.
Finanziamento cumulativo e marchio di eccellenza
L’articolo 14 consente il cumulo con altri programmi UE purché non vi sia doppio finanziamento degli stessi costi. Le azioni con marchio di eccellenza possono ricevere sostegno da FESR o FSE+ se rispettano le condizioni indicate; è anche possibile il sostegno plurifondo a una stessa operazione con divieto di duplicazione delle spese dichiarate.
Operazioni di finanziamento misto
L’articolo 15 rinvia al regolamento (UE) 2021/523 e al titolo X del regolamento finanziario per l’esecuzione delle operazioni di finanziamento misto decise nell’ambito del programma.
Attuazione mediante programmi di lavoro e procedure di comitato
L’articolo 16 dispone che il programma sia attuato mediante programmi di lavoro. Per PMI, consumatori e filiera agroalimentare sono previste decisioni della Commissione tramite atti di esecuzione, con procedure di comitato consultiva o d’esame a seconda dell’obiettivo. Per le statistiche europee l’attuazione avviene secondo il regolamento (CE) n. 223/2009.
Sorveglianza, indicatori e valutazione
Gli articoli 17 e 18 impongono un sistema di monitoraggio basato su indicatori dell’allegato IV, con facoltà di aggiornarli tramite atti delegati. È prevista una valutazione intermedia entro quattro anni dall’applicazione del regolamento, una relazione annuale per EFRAG/Fondazione IFRS/PIOB e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di programmazione.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 19 impone ai paesi terzi partecipanti di concedere diritti e accessi a Commissione, OLAF e Corte dei conti, includendo poteri di indagine dell’OLAF. Si applicano le norme UE in materia di tutela del bilancio, frodi, irregolarità e cooperazione con la Procura europea, ove rilevante.
Deleghe e atti di esecuzione
L’articolo 20 conferisce alla Commissione deleghe di 7 anni, rinnovabili tacitamente, per modificare l’allegato III sulle malattie animali/zoonosi, l’elenco dei beneficiari per la rappresentanza dei consumatori e l’allegato IV sugli indicatori. L’articolo 21 disciplina le procedure di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Informazione, pubblicità e comunicazione
L’articolo 22 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine dei finanziamenti UE. La Commissione, ed Eurostat per le statistiche, devono svolgere attività di informazione e comunicazione verso consumatori, cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Abrogazione e disciplina transitoria
L’articolo 23 abroga dal 1o gennaio 2021 i regolamenti (UE) n. 99/2013, n. 1287/2013, n. 254/2014 e n. 652/2014. L’articolo 24 salva le azioni già avviate ai sensi dei programmi precedenti e consente stanziamenti successivi al 2027 per la chiusura delle azioni non concluse; i termini per alcuni programmi veterinari e fitosanitari non si applicano nel 2021 e 2022.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 25 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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