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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Latina, Sezione II, 27 novembre 2025, n. 324, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio di comunità alloggio per anziani;

Giustizia amministrativa202509210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, Sez. II, n. 324/2025, che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di una comunità alloggio per anziani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La gestore della comunità alloggio per anziani ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Dal testo emergono, nella fase d’appello, la contestata revoca dell’autorizzazione e la violazione della normativa sulle case alloggio per anziani, nonché la mancata demolizione di tutte le opere realizzate senza titolo abilitativo sull’immobile sede dell’attività. La ricorrente ha prospettato un pregiudizio patrimoniale quale danno cautelare. L’esame della SCIA presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 risultava sospeso dal Comune.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente il diniego di tutela cautelare pronunciato dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, che non risultava contestata la violazione della normativa sulle case alloggio per anziani e che dalle verifiche di ottemperanza n. 15 e n. 16 del 28 febbraio 2025 emergeva la mancata demolizione di tutte le opere abusive realizzate sull’immobile, salvo l’esito della SCIA ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il cui esame era stato sospeso dal Comune. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, poiché l’appellante aveva allegato soltanto un danno patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Rileva quale disposizione invocata per la SCIA relativa agli interventi edilizi, il cui esito non era ancora definito perché l’esame risultava sospeso dal Comune.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris può essere negato o ritenuto recessivo quando, sulla base degli accertamenti disponibili, risulti non contestata la violazione della disciplina settoriale applicabile all’attività autorizzata.
  • La mancata demolizione di tutte le opere realizzate senza titolo abilitativo sull’immobile destinato a una struttura assistenziale costituisce, nella valutazione cautelare sommaria, un elemento contrario alla pretesa di sospensione della revoca dell’autorizzazione, salvo l’esito del procedimento edilizio eventualmente ancora pendente.
  • Il solo danno patrimoniale allegato dall’interessato non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiSanitàEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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