Cassazione Penale, Sentenza n. 30420/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (detenzione/traffico di cocaina, quantità pari a 1 kg). I motivi principali sono: (1) illegittima riapertura dell'istruttoria in violazione dell'art. 23 del decreto‑legge n. 149/2020 (normativa emergenziale sulla trattazione camerale degli appelli); (2) insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni confessionali rese dall'imputato; (3) errore nel calcolo del termine prescrizionale; (4) mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 DPR 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la riapertura dell'istruttoria in appello richiamando l'art. 23 DL 149/2020 (e il recepimento in art. 23‑ter DL 137/2020), osservando che la 'rinnovazione della istruttoria dibattimentale' è ammessa anche se si tratta di acquisizioni già compiute in primo grado. Ha confermato che la confessione ha valore probatorio anche senza riscontri esterni (non soggetta ai limiti di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.). Ha ritenuto corretto il calcolo della prescrizione effettuato in sede di merito (termine computato in 22 anni e 6 mesi più 331 giorni di sospensione, con scadenza effettiva prevista nel maggio 2022). Ha inoltre condiviso la decisione della Corte territoriale di non riconoscere l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 perché le dichiarazioni dell'imputato non hanno prodotto una collaborazione fattiva idonea a individuare altri soggetti o a sottrarre risorse all'attività criminosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR n. 309 del 1990, art. 73
La circostanza attenuante si riconosce solo se il reo si adopera in modo concreto e proficuo per evitare ulteriori conseguenze del reato, ad esempio individuando nuovi soggetti o sottraendo risorse all'attività criminosa; nella fattispecie tale requisito non è stato soddisfatto.
Decreto‑legge n. 149 del 2020, art. 23
previsione sulla rinnovazione della istruttoria dibattimentale
In periodo emergenziale viene derogata la trattazione ordinaria camerale degli appelli quando si procede alla rinnovazione dell'istruttoria; la deroga non è circoscritta alle sole prove nuove, quindi è legittima la riapertura anche per acquisizioni già svolte in primo grado.
Decreto‑legge n. 137 del 2020, art. 23‑ter
recepimento del testo dell'art. 23
Conferma e mantiene gli effetti della deroga prevista dall'art. 23 dl 149/2020, rendendo applicabile la rinnovazione istruttoria nelle ipotesi previste.
Codice di procedura penale, art. 192 commi 3 e 4
Tali commi stabiliscono limiti per la valutazione di alcune prove orali, ma la Corte ha ricordato che la confessione non è soggetta a tali limitazioni e non necessita di riscontri esterni per essere valutata.
Codice di procedura penale, art. 603
Norma richiamata in ordine alla possibilita' che il giudice di appello proceda alla rinnovazione dell'istruttoria quando necessario per decidere sull'appello della pubblica accusa; giustifica l'esame di testi e dell'imputato in sede di appello.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammessa anche in regime di normativa emergenziale quando ricorre l'ipotesi prevista dalla legge; non è richiesta che le prove siano 'nuove' rispetto al primo grado.
- La confessione dell'imputato ha valore probatorio autonomo e non sempre necessita di riscontri esterni per essere valutata come fondamento di condanna.
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 DPR 309/1990 è necessario dimostrare una collaborazione fattiva e proficua che conduca all'individuazione di altri responsabili o alla sottrazione di risorse all'attività delittuosa; dichiarazioni generiche non bastano.
- Le doglianze generiche sul calcolo della prescrizione sono inammissibili: il computo deve rispettare la disciplina applicabile al tempo del fatto e tenere conto di sospensioni e periodi previsti dalla legge.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione verifica prevalentemente la correttezza dell'applicazione delle norme e la logicità della motivazione; valutazioni di merito (attendibilità delle fonti, adeguatezza della motivazione concreta) sono difficilmente sindacabili se non manifestamente illogiche o carenti.
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