Sentenza n. 11211/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della nota della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo Area I bis O.S.P./ Antimafia prot. n. -OMISSIS-con la quale “informa che in considerazione dei motivi suesposti, allo stato, sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n: 159 e s.m.i., nei confronti della società -OMISSIS-, avente sede legale ad -OMISSIS-.”; - e di tutti gli atti e provvedimenti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma contestati nel presente ricorso e relativi alla interdittiva antimafia emessa nei confronti di -OMISSIS-, fra i quali in particolare: 1) la nota della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo Area I bis O.S.P. prot. n.-OMISSIS- recante la comunicazione ex art. 92 comma 2 bis D. Lgs. n. 159/2011 di motivi ostativi al rilascio della certificazione antimafia; 2) la nota della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo Area I bis O.S.P. prot. Uscita n. -OMISSIS- recante informazioni ai sensi dell'art 89 bis del D. Lgs. 159/2011 e contente la comunicazione che in data 3.2.2023 era stato adottato l'unito provvedimento interdittivo antimafia; - ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; e la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati e dalla condotta della p.a., da disporsi per equivalente e comprensivo anche del danno all'immagine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia e relativi atti prefettizi presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota della Prefettura di Roma recante l’informazione circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e l’ulteriore nota relativa all’adozione del provvedimento interdittivo ai sensi del d.lgs. 159/2011. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, comprensiva del danno all’immagine. Nel corso del giudizio, la società ha comunicato che il Tribunale di Velletri, con sentenza del 8 giugno 2025, l’aveva dichiarata in liquidazione giudiziale; la liquidazione giudiziale, in persona del legale rappresentante in carica, ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione o alla riassunzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società e la successiva manifestazione di volontà della liquidazione giudiziale avevano eliminato l’interesse alla decisione sul merito delle domande di annullamento e risarcimento. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta eliminazione dell’interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
interruzione del giudizio pendente
La parte ricorrente ha richiamato la disposizione quale conseguenza della dichiarazione di liquidazione giudiziale, senza che il TAR ne abbia svolto un’autonoma interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene una circostanza che elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione di merito e la parte interessata dichiara di non voler proseguire o riassumere il giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità dell’intero ricorso, senza necessità di esaminare nel merito le censure di annullamento né la domanda risarcitoria, quando la parte ricorrente abbia espressamente rinunciato alla prosecuzione del giudizio.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere accompagnata dalla compensazione integrale delle spese quando il giudice ravvisi giustificati motivi.
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