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Circolare

Circolare numero 10 del 23-01-2015

Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione (art. 25, comma 6-bis); accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari d’indennità di frequenza (art. 25, comma 5); semplificazioni per le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione (art. 25, comma 6).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra, in attuazione della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, nuove modalità semplificate per le visite di revisione dei verbali con rivedibilità e per l’accesso alle prestazioni economiche al compimento della maggiore età da parte di soggetti già titolari di indennità di frequenza, accompagnamento o comunicazione. Viene attribuita all’INPS la competenza alla convocazione per le revisioni, ribadita la conservazione dei diritti fino all’esito della visita, e chiarita la necessità di coordinare i controlli per evitare erogazioni non dovute. Per alcune prestazioni ai maggiorenni già minori, la circolare distingue tra accertamento sanitario e verifica dei soli requisiti socio-reddituali, prevedendo anche l’uso di procedure telematiche e del modello AP70.

Semplificazioni su revisioni sanitarie e attribuzione di prestazioni agli invalidi maggiorenni ex L. 114/2014

Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione e prestazioni ai maggiorenni già minori

La circolare interviene sul nuovo assetto introdotto dalla Legge n. 114/2014, in conversione del D.L. n. 90/2014, e fornisce un quadro operativo sulle revisioni sanitarie e sulle prestazioni economiche spettanti ai soggetti che, da minorenni, diventano maggiorenni. L’obiettivo dichiarato è semplificare gli adempimenti, evitare duplicazioni di visite e rendere più uniforme e tempestiva la gestione dei procedimenti sanitari e amministrativi.

Semplificazione delle revisioni sanitarie e competenza INPS

La legge, attraverso il comma 6-bis dell’art. 25, prevede che, nelle more delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap titolari di verbali con rivedibilità conservino tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita nei casi in cui il verbale preveda la rivedibilità è posta in capo all’INPS.

La circolare evidenzia che la riforma consente una gestione unitaria delle revisioni, superando l’eventuale doppia visita e valorizzando il ruolo dell’Istituto, già competente per l’accertamento definitivo dei requisiti sanitari ai fini di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L. 102/2009. La stessa logica è ritenuta coerente con il comma 2 del medesimo articolo, che attribuisce all’INPS anche l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari.

Effetti sulle verifiche e valutazioni medico-legali

La nuova disciplina non modifica le modalità dell’accertamento. Le Commissioni mediche dell’Istituto, nello svolgimento delle revisioni, non sono vincolate al limite dell’art. 2, comma 3, del D.M. Tesoro 20 settembre 1989, n. 293, norma che riguarda solo le verifiche straordinarie e impedisce di riconoscere una percentuale d’invalidità superiore a quella già determinata.

Le Commissioni dovranno quindi esprimersi non soltanto sulla permanenza del grado di invalidità già accertato, ma anche su un eventuale aggravamento sopravvenuto. La circolare sottolinea inoltre che, una volta completata la ricognizione delle posizioni e l’allineamento delle procedure, l’attività di revisione dell’Istituto potrebbe assorbire anche il piano delle verifiche straordinarie programmato per il 2015, senza pregiudicare le attività di contrasto agli illeciti.

Istruzioni operative e informatizzazione

Per la gestione concreta delle diverse attività amministrative e sanitarie, la circolare rinvia a un successivo messaggio, nel quale saranno fornite le istruzioni operative e gli aggiornamenti relativi alle implementazioni del sistema informatico dell’invalidità civile. Viene così confermata la centralità della gestione telematica e della tracciabilità del processo sanitario-amministrativo.

Maggiorenni già titolari di indennità di frequenza

Con riferimento ai minori titolari di indennità di frequenza, la circolare richiama il comma 5 dell’art. 25 della L. 114/2014, secondo cui le prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età possono essere riconosciute in via provvisoria se la domanda amministrativa è presentata nei sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno.

Resta fermo che, al raggiungimento della maggiore età, devono essere accertate le condizioni sanitarie e gli altri requisiti previsti dalla normativa. La circolare segnala tuttavia una significativa differenza tra i requisiti sanitari richiesti per l’indennità di frequenza e quelli richiesti per le prestazioni economiche spettanti agli invalidi maggiorenni.

Per evitare l’ingiustificata prosecuzione dell’erogazione del beneficio provvisorio a favore di soggetti che non rientrino nei limiti di legge, l’INPS procederà a calendarizzare tempestivamente le visite di revisione nei territori in cui, in via sperimentale, esercita direttamente le funzioni di accertamento sanitario in forza di convenzioni regionali ex art. 18, comma 22, della L. 111/2011. Nelle altre realtà, in cui l’accertamento resta in capo alle Commissioni ASL, l’Istituto sensibilizzerà gli Assessorati regionali affinché le visite siano calendarizzate senza ritardo e i verbali siano trasmessi in modalità telematica.

I verbali saranno resi selezionabili nella procedura "Verifiche Ordinarie InvCiv", così da consentire al medico responsabile della competente UOC/UOS, o al suo delegato, di procedere prioritariamente alla validazione agli atti oppure alla sospensione per visita diretta. Le eventuali visite dirette dovranno anch’esse essere calendarizzate con priorità. Inoltre, l’Istituto richiederà la tempestiva compilazione e trasmissione del modello AP70 per l’accertamento degli altri requisiti richiesti.

Maggiorenni già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione

La circolare richiama poi le istruzioni già fornite con il messaggio Hermes n. 7382 dell’1 ottobre 2014 in relazione ai minori già titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonché ai soggetti rientranti nelle previsioni del D.M. 2 agosto 2007, inclusi i casi di sindrome di talidomide e di sindrome di Down.

Per tali soggetti, al momento del raggiungimento della maggiore età, il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche agli invalidi maggiorenni richiede la sola verifica dei requisiti socio-reddituali mediante il modello AP70, secondo quanto già chiarito nella disciplina applicativa richiamata dalla circolare.

Individuazione dei casi con revisione al compimento dei 18 anni

Le successive verifiche sulle banche dati dell’Istituto hanno evidenziato che, in molti casi, per le indennità di accompagnamento riconosciute ai minorenni è presente una data di revisione coincidente con il compimento dei diciotto anni. Su tali casi, le UO medico-legali dell’Istituto dovranno procedere all’individuazione delle patologie stabilizzate o ingravescenti ai sensi del D.M. 2 agosto 2007.

L’obiettivo è evitare visite di revisione nei confronti di soggetti per i quali, al compimento della maggiore età, non vi siano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie. In questo modo la circolare punta a una gestione più coerente dei controlli, riducendo adempimenti non necessari e assicurando maggiore appropriatezza delle verifiche.

Punti principali

Semplificazioni nelle revisioni sanitarie

La Legge n. 114/2014, intervenendo sull’art. 25 del D.L. n. 90/2014, stabilisce che i minorati civili e le persone con handicap con verbali soggetti a rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti fino all’esito della visita di revisione. La convocazione a visita per tali verbali è attribuita all’INPS, con l’obiettivo di superare il sistema della doppia visita e di gestire in modo unitario l’iter di verifica.

Ruolo dell’INPS e gestione unitaria delle verifiche

L’Istituto, già competente per l’accertamento definitivo dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità ai sensi dell’art. 20 della L. 102/2009, potrà curare anche le revisioni previste nei propri verbali definitivi. Ciò dovrebbe consentire maggiore rapidità dei controlli, omogeneità del giudizio medico-legale, migliore tracciabilità del processo e disponibilità più tempestiva dei dati per le funzioni amministrative, sanitarie e legali.

Esito delle revisioni e aggravamento

Le nuove disposizioni non modificano le modalità di accertamento. Le Commissioni mediche dell’Istituto, nell’ambito delle revisioni, non sono vincolate al limite previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. Tesoro 20 settembre 1989, n. 293, applicabile solo alle verifiche straordinarie. Possono quindi valutare non solo la permanenza del grado di invalidità già riconosciuto, ma anche un eventuale aggravamento sopravvenuto.

Revisioni straordinarie e prossime istruzioni

Una volta completata la ricognizione delle posizioni e l’allineamento delle procedure, le attività sanitarie di revisione dell’Istituto dovrebbero assorbire anche il piano di verifiche straordinarie programmato per il 2015, ferma restando la funzione di contrasto agli illeciti. La circolare rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni operative e per gli adeguamenti del sistema informatico dell’invalidità civile.

Prestazioni ai maggiorenni già titolari di indennità di frequenza

Per i minori già titolari di indennità di frequenza, il comma 5 dell’art. 25 della L. 114/2014 prevede il riconoscimento provvisorio delle prestazioni al raggiungimento della maggiore età se la domanda amministrativa è presentata entro i sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno. Resta necessario accertare, al compimento della maggiore età, sia le condizioni sanitarie sia gli altri requisiti di legge. L’INPS calendarizzerà tempestivamente le visite nei territori in cui svolge direttamente l’accertamento; nelle altre realtà sensibilizzerà le Regioni affinché le ASL programmwino le visite e trasmettano i verbali in via telematica.

Gestione procedurale dei verbali di revisione per indennità di frequenza

I verbali delle visite saranno resi selezionabili nella procedura "Verifiche Ordinarie InvCiv", così che il medico responsabile della competente UOC/UOS, o un suo delegato, possa procedere prioritariamente alla validazione agli atti oppure alla sospensione per visita diretta. Anche le eventuali visite dirette dovranno essere calendarizzate con priorità. L’Istituto richiederà inoltre la compilazione e l’invio del modello AP70 per l’accertamento degli altri requisiti.

Prestazioni ai maggiorenni già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione

Per i minori già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione, nonché per i soggetti di cui al D.M. 2 agosto 2007, inclusi i casi di sindrome di talidomide o di Down, la circolare richiama le istruzioni già fornite con il messaggio Hermes n. 7382/2014. Al compimento della maggiore età, per attribuire il diritto alle prestazioni economiche agli invalidi maggiorenni è prevista la sola verifica dei requisiti socio-reddituali tramite modello AP70.

Verifiche sui casi con revisione al compimento dei 18 anni

Le analisi delle banche dati hanno evidenziato che in molti casi è indicata una data di revisione al compimento dei diciotto anni per le indennità di accompagnamento riconosciute ai minorenni. Le UO medico-legali dell’Istituto, sulla base degli atti disponibili e di eventuale documentazione fornita dal cittadino, dovranno individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente ai sensi del D.M. 2 agosto 2007, per evitare visite di revisione laddove non siano ipotizzabili miglioramenti delle condizioni sanitarie.

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