Circolare numero 6 del 21-01-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati Italiani (FENALPI)sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e FENALPI per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione applicabili, le cadenze di riversamento delle somme, il costo del servizio e le principali regole di responsabilità. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-FENALPI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FENALPI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra l’INPS e la Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati Italiani (FENALPI) per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il testo disciplina i soggetti interessati, la delega, le modalità di revoca, i rapporti economici tra Istituto e Associazione e le istruzioni contabili connesse.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
La convenzione consente ai beneficiari di specifiche prestazioni di versare il contributo associativo FENALPI mediante trattenuta sulla prestazione erogata. Rientrano nell’ambito applicativo:
- i trattamenti previdenziali di mobilità;
- i trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e di disoccupazione speciale;
- i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- i sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega all’INPS e documentazione richiesta
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo della Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati Italiani è 6901.
Adempimenti del datore di lavoro nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e cessazione delle trattenute
Se interviene una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso, l’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega, provvede nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca e alla comunicazione all’Associazione revocata.
Se viene presentata una nuova delega per una prestazione sulla quale è già attiva una delega a favore di altra Associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo e percentuali applicabili
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.
FENALPI ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, vale a dire CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle somme trattenute e servizi online
L’INPS versa all’Associazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione dell’Associazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali;
- le fatture relative al costo del servizio;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio, variazioni e facoltà di recesso
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega.
Eventuali variazioni annuali dei costi saranno oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e obblighi dell’Associazione
La convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula;
- se intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
Resta inoltre salva la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Sede legale di FENALPI
La sede legale della Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati Italiani è indicata in via Ludovico De Bartolomeis n. 11, Salerno (SA).
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di FENALPI sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25413, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35413, per l’accreditamento alla Federazione dei contributi associativi;
- GPA11413, per la rilevazione del debito verso FENALPI.
I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in dare del conto GPA11413; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare a FENALPI, devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25413, GPA35413 e GPA11413.
Punti principali
Oggetto e ambito della convenzione
La convenzione, predisposta secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, disciplina la riscossione dei contributi associativi FENALPI mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo FENALPI è 6901.
Obblighi del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, inclusa l’autorizzazione alle ritenute di cui all’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Contestazioni, revoche e pluralità di deleghe
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se viene presentata una nuova delega mentre ne è già attiva un’altra, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente e la revoca/nuova delega deve essere corredata da copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
Misura dei contributi e modalità di versamento
La trattenuta deve essere espressamente indicata nella delega in percentuale sulla prestazione previdenziale ed essere uguale per tutti gli iscritti. FENALPI ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sulla MINI ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati nella circolare. L’INPS versa le somme trattenute, dedotte le spese e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi online, costo del servizio e recesso
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS rende disponibili all’Associazione gli elenchi dei nominativi trattenuti, i dati anagrafici, gli importi, l’elenco dei pagamenti telematici e le fatture relative al costo del servizio, oltre alle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è fissato in 0,80 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate all’Associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, manleva e durata della convenzione
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre, deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sospensione, recesso e sede legale
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto. La sede legale FENALPI è indicata in via Ludovico De Bartolomeis n. 11, Salerno.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di FENALPI sono istituiti i conti GPA25413, GPA35413 e GPA11413. I pagamenti all’Associazione vanno imputati in dare del conto GPA11413, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25413, GPA35413 e GPA11413.
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