Circolare numero 11 del 23-01-2015
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti 2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto Fondo volo 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere 4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 5. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2015 all'aliquota aggiuntiva dell’ 1% 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 10. Lavoratori dello spettacolo: valori, per l’anno 2015, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 11. Sportivi professionisti: valori, per l’anno 2015, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 12. Datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap 13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2015 i minimali di retribuzione giornaliera e numerosi valori contributivi e previdenziali, applicando la rivalutazione ISTAT dello 0,20%. Vengono richiamati il principio del minimo contrattuale e il minimale giornaliero di legge, fissato a 47,68 euro, con adattamenti per particolari categorie di lavoratori, tra cui cooperative, Fondo volo, retribuzioni convenzionali, lavoro a domicilio, part-time, spettacolo, sportivi professionisti e gestioni pubbliche. Sono inoltre indicati massimali annui, soglie per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, limiti per l’accredito dei contributi, importi esclusi dal reddito imponibile e l’importo rivalutato per la maternità obbligatoria a carico dello Stato. Chiude con le istruzioni per la regolarizzazione delle denunce relative a gennaio 2015.
Minimali di retribuzione giornaliera e valori contributivi per il 2015
Minimale di retribuzione giornaliera e valori contributivi per il 2015
La circolare aggiorna, per l’anno 2015, i principali parametri utili alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali. Il quadro è costruito partendo dal principio del minimo contrattuale e dal minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge, con l’indicazione dei valori rivalutati in base alla variazione ISTAT dello 0,20%.
Quadro generale: minimo contrattuale e minimale giornaliero
La circolare ricorda che, per la generalità dei lavoratori dipendenti, la contribuzione non può essere calcolata su imponibili inferiori a quanto stabilito dalla normativa vigente. In particolare, la retribuzione base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore ai trattamenti previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.
In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la base contributiva va individuata nei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. A ciò si aggiunge il minimale giornaliero di legge, che per il 2015 non può essere inferiore a 47,68 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD, pari a 501,89 euro al 1° gennaio 2015.
La circolare precisa anche che il minimale non opera quando il datore di lavoro eroga trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo.
Lavoratori con discipline particolari
Per alcune categorie la circolare richiama regole specifiche di determinazione dell’imponibile contributivo:
- Lavoratori di società e organismi cooperativi ex DPR n. 602/1970: dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile segue le regole generali, nel rispetto del minimale giornaliero di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989.
- Cooperative sociali e altre cooperative disciplinate da decreti ministeriali ex art. 35 DPR n. 797/1955: dal 1° gennaio 2010 si applicano le norme della generalità dei lavoratori, compreso il minimale giornaliero. La circolare evidenzia il superamento del precedente sistema convenzionale e l’obbligo di considerare tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportati alle giornate di effettiva occupazione.
- Personale iscritto al Fondo volo: la retribuzione imponibile segue l’art. 12 della L. n. 153/1969 e il minimo contrattuale; in assenza di contratti collettivi nazionali si applicano i minimi fissati con D.M. 21 luglio 2000. In ogni caso, il valore non può scendere sotto il minimale giornaliero generale di 47,68 euro.
- Retribuzioni convenzionali in genere: il minimale giornaliero per il 2015 è fissato in 26,49 euro.
- Equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984): il riferimento è il minimale di 26,49 euro; se i minimi tabellari risultano superiori, prevalgono questi ultimi.
- Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958): la retribuzione convenzionale mensile è pari a 662,00 euro, calcolata su 25 giornate fisse mensili.
- Lavoratori a domicilio: il minimale giornaliero per il 2015 è anch’esso 26,49 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 47,68 euro se inferiore; si applica inoltre il minimo contrattuale.
Lavoro a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la circolare richiama l’art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000: il minimale contributivo orario si ottiene rapportando il minimale giornaliero alle giornate settimanali e dividendo per le ore dell’orario normale.
La circolare fornisce due esempi applicativi:
- con orario di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a 7,15 euro;
- con orario di 36 ore settimanali su cinque giorni, il minimale orario è pari a 6,62 euro.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota eccedente la prima fascia pensionabile
Per l’anno 2015, la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 46.123,00 euro annui. Tale importo, rapportato a dodici mesi, dà luogo a 3.843,58 euro, arrotondati a 3.844,00 euro mensili.
L’aliquota aggiuntiva dell’1% introdotta dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 si applica alla quota di retribuzione eccedente tale soglia, nei regimi pensionistici in cui la contribuzione a carico del lavoratore è inferiore al 10%. La circolare ricorda inoltre che il calcolo segue il criterio della mensilizzazione e che i conguagli per versamenti eccedenti possono essere effettuati a fine anno o, in alcuni casi, con la denuncia del mese di gennaio successivo.
Massimale annuo della base contributiva e limite per l’accredito dei contributi
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché per chi opta per il sistema contributivo, è rivalutato per il 2015 in 100.323,52 euro, arrotondato a 100.324,00 euro.
La circolare indica che l’eccedenza va esposta nel flusso Uniemens secondo le modalità previste dalla dichiarazione contributiva.
Per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, il limite è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio 2015:
- 200,76 euro settimanali;
- 10.440,00 euro annui.
È inoltre precisato che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.
Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente
Per il 2015 la circolare riepiloga gli importi esclusi dalla base imponibile contributiva, richiamando valori già previsti dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra questi:
- valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
- fringe benefit: 258,23 euro;
- indennità di trasferta intera Italia: 46,48 euro;
- indennità di trasferta 2/3 Italia: 30,99 euro;
- indennità di trasferta 1/3 Italia: 15,49 euro;
- indennità di trasferta intera estero: 77,47 euro;
- indennità di trasferta 2/3 estero: 51,65 euro;
- indennità di trasferta 1/3 estero: 25,82 euro;
- indennità di trasferimento Italia: 1.549,37 euro;
- indennità di trasferimento estero: 4.648,11 euro;
- azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.
La circolare richiama, per la disciplina di dettaglio, le precedenti istruzioni dell’Istituto.
Maternità obbligatoria a carico dello Stato
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ex art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 è rivalutato, per il 2015, in 2.086,24 euro.
La parte fino a tale importo deve essere esposta nella denuncia Uniemens secondo le regole indicate, mentre l’eventuale eccedenza va riportata separatamente.
Lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo la circolare distingue tra soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 e soggetti già iscritti a tale data.
Per i primi:
- il contributo di solidarietà ex art. 1, co. 14, D.Lgs. n. 182/1997 è pari al 5%, ripartito al 2,50% tra datore di lavoro e lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale annuo di 100.324,00 euro;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 46.123,00 euro, rapportati a 3.844,00 euro mensili, fino al massimale annuo di 100.324,00 euro.
Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995:
- il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 731,00 euro;
- sono indicate diverse fasce di retribuzione giornaliera con i corrispondenti massimali imponibili giornalieri e giorni di contribuzione accreditati;
- il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla parte eccedente il massimale di ciascuna fascia;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente 148,00 euro fino al relativo massimale di fascia.
La circolare aggiunge che, per i periodi di competenza dall’1 gennaio 2015, i datori di lavoro del settore devono utilizzare la sezione PosContributiva del flusso Uniemens per gli elementi informativi relativi sia alla contribuzione assistenziale sia alla contribuzione IVS, con apposite indicazioni per l’eccedenza dei massimali retributivi giornalieri o annui.
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità è confermato in 67,14 euro.
Sportivi professionisti
Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995:
- il contributo di solidarietà ex art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997 è pari all’1,2%, ripartito in parti uguali tra datore e lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente 100.324,00 euro e fino a 731.362,00 euro;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla quota di retribuzione annua eccedente 46.123,00 euro, cioè 3.844,00 euro mensili, fino al massimale annuo di 100.324,00 euro.
Per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995:
- il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 322,00 euro;
- il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla parte eccedente tale importo fino a 2.344,00 euro giornalieri;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla quota eccedente 148,00 euro fino al massimale giornaliero di 322,00 euro.
La circolare precisa anche le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens, con riferimento all’integrazione delle dichiarazioni contributive per i soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti.
Gestioni pubbliche e casi particolari del pubblico impiego
Per i datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap la circolare rinvia, per i valori applicabili anche al settore pubblico, ai criteri già indicati per la generalità dei lavoratori: minimale giornaliero, part-time, aliquota aggiuntiva dell’1% e massimale annuo per i soggetti iscritti dopo il 31 dicembre 1995.
Vengono inoltre richiamate due fattispecie specifiche:
- Direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL e aziende ospedaliere: è confermato il collocamento in aspettativa senza assegni con mantenimento del posto; il periodo è utile ai fini di quiescenza e previdenza. Il massimale contributivo per il 2015 è pari a 182.874,00 euro e vale per contribuzione pensionistica, gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e TFS/TFR.
- Congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001: il tetto massimo complessivo della retribuzione e dei contributi obbligatori a carico dell’amministrazione è pari, per il 2015, a 47.446,00 euro.
Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2015
I datori di lavoro che, per il mese di gennaio 2015, non abbiano potuto applicare le nuove disposizioni possono procedere a regolarizzazione senza oneri aggiuntivi, entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare, secondo la deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto.
Per la regolarizzazione tramite Uniemens, la circolare indica che vanno calcolate le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1 gennaio 2015 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione nel mese di gennaio, con esposizione delle differenze contributive e, per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, delle eventuali somme da restituire al lavoratore.
Punti principali
Principio del minimo contrattuale e minimale giornaliero
La base imponibile contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In caso di pluralità di contratti collettivi, rileva quello delle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria. La retribuzione minima giornaliera 2015 è pari a 47,68 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD (501,89 euro).
Categorie con regole specifiche
Sono richiamate regole particolari per i lavoratori di società e organismi cooperativi ex DPR 602/1970, per le cooperative sociali e assimilate, per il personale iscritto al Fondo volo, per le retribuzioni convenzionali in genere, per gli equipaggi delle navi da pesca, per i pescatori della piccola pesca associati in cooperativa e per i lavoratori a domicilio. In tali casi si applicano i criteri specifici indicati dalla circolare, con eventuale adeguamento al minimale giornaliero generale se più elevato.
Lavoro a tempo parziale
Per il part-time il minimale contributivo orario si determina partendo dal minimale giornaliero di 47,68 euro e rapportandolo all’orario normale. La circolare indica due esempi: 7,15 euro l’ora per l’orario di 40 ore settimanali e 6,62 euro l’ora per l’orario di 36 ore settimanali su cinque giorni.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
Per il 2015 la quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% decorre oltre 3.844,00 euro mensili, in quanto la prima fascia di retribuzione pensionabile annua è pari a 46.123,00 euro. La circolare precisa i criteri di applicazione e di conguaglio, anche per i settori spettacolo e sportivi professionisti.
Massimali contributivi e limiti di accredito
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori soggetti al sistema contributivo è pari a 100.324,00 euro. Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, cioè 200,76 euro settimanali e 10.440,00 euro annui. Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere il massimale contributivo è 182.874,00 euro; per il congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. 151/2001 il tetto 2015 è 47.446,00 euro.
Importi esclusi dal reddito imponibile e maternità
Sono aggiornati gli importi che non concorrono alla retribuzione imponibile, tra cui mensa, fringe benefit, trasferte, trasferimenti e azioni ai dipendenti. L’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è rivalutata a 2.086,24 euro per il 2015.
Spettacolo e sportivi professionisti
Per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti la circolare fissa contributi di solidarietà, soglie per l’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri distinti per iscritti prima o dopo il 31.12.1995. Sono inoltre indicati i massimali giornalieri per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (67,14 euro) e le modalità di esposizione nel flusso Uniemens.
Gestioni pubbliche e regolarizzazioni
Per i datori iscritti alle gestioni pubbliche si rinvia ai criteri generali già indicati per minimale giornaliero, part-time, aliquota aggiuntiva e massimale annuo. La circolare disciplina anche il massimale per specifiche figure apicali del SSN e la regolarizzazione, senza oneri aggiuntivi, dei versamenti relativi a gennaio 2015 entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare.
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