Circolare numero 5 del 21-01-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO)sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i tempi di riversamento all’associazione, il costo del servizio a carico della stessa, nonché le responsabilità delle parti e le regole contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), stipulata secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee, le modalità di delega e revoca, i flussi di versamento, gli oneri del servizio e i profili contabili connessi.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i soggetti beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Per tali prestazioni è ammesso il versamento del contributo associativo mediante trattenuta diretta sulla prestazione erogata.
Delega all’INPS e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo di CONFUNISCO è 6801.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e pluralità di deleghe
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’Istituto dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS.
Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’associazione revocata.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore interessato, l’Istituto cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione sindacale deve in tal caso restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
Se una nuova delega viene presentata su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
Restituzione delle somme in caso di revoca o annullamento della prestazione
Qualora la prestazione sia revocata o annullata, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La trattenuta deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’associazione.
CONFUNISCO ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento dei contributi e servizio online
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto mette inoltre a disposizione, nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo dei servizi e tutte le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dalla data di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nei casi di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione ed eventuale recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula;
- se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto si riserva inoltre il recesso unilaterale in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Indicazioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di CONFUNISCO sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25424, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35424, per l’accreditamento a CONFUNISCO dei contributi associativi;
- GPA11424, per la rilevazione del debito verso CONFUNISCO.
I pagamenti a favore dell’associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11424; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare a CONFUNISCO, devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25424, GPA35424 e GPA11424.
Sede legale dell’associazione
La sede legale di CONFUNISCO è indicata in corso Giuseppe Garibaldi n. 23, Salerno (SA).
Punti principali
Oggetto della convenzione e prestazioni interessate
La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili, di versare i contributi associativi a favore di CONFUNISCO mediante trattenuta sulle prestazioni percepite.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo di CONFUNISCO è 6801. Nel caso di pagamento diretto di integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe e conservarne la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe.
Revoca, contestazioni e sostituzione delle deleghe
La revoca può essere trasmessa dall’associato direttamente o tramite l’associazione, secondo le modalità concordate con l’INPS. In caso di comunicazione diretta all’INPS, l’Istituto acquisisce la revoca e la comunica all’associazione. Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione e l’associazione restituisce le somme indebitamente percepite. Una nuova delega su una prestazione già coperta da altra associazione produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega ed essere percentuale alla prestazione, uguale per tutti gli iscritti. CONFUNISCO ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.
Versamento dei contributi all’associazione
L’INPS versa a CONFUNISCO l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese di servizio e di eventuali somme già versate non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I dati dei nominativi trattenuti e dei pagamenti sono resi disponibili all’associazione tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig".
Costo del servizio e comunicazioni periodiche
L’associazione deve corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente e, dalla data della comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Tramite l’applicazione online l’INPS invia anche fatture e comunicazioni relative alla convenzione.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre, nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo o poteri statutari dell’associazione, perdita dei requisiti legali o sopravvenienza di nuove disposizioni normative o regolamentari. È inoltre previsto il recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Indicazioni organizzative e sede legale
La sede legale di CONFUNISCO è indicata in corso Giuseppe Garibaldi n. 23, Salerno (SA).
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