Circolare numero 4 del 21-01-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell'Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE)sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e U.R.A.P. - Confartigianato Imprese per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Definisce i beneficiari, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i flussi di pagamento, il costo del servizio e le responsabilità delle parti. Riporta inoltre la durata della convenzione, le cause di sospensione o recesso e le istruzioni contabili per la gestione dei versamenti.
Convenzione INPS-U.R.A.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-U.R.A.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra l’applicazione della convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e U.R.A.P. - Confartigianato Imprese, predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee e definisce modalità operative, misure delle trattenute, responsabilità delle parti e profili contabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta avviene a favore dell’Associazione sindacale U.R.A.P. - Confartigianato Imprese, identificata dal codice 6701.
Delega per la trattenuta e documentazione richiesta
L’autorizzazione alla trattenuta è rilasciata mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento di identità.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Modalità specifiche per il pagamento diretto delle integrazioni salariali
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La relativa documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e sostituzione della delega
La comunicazione di revoca può essere effettuata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, provvede quanto prima all’acquisizione della stessa e alla comunicazione all’associazione revocata.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’associazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
Se viene presentata una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, indicando l’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo trattenuto deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti.
L’U.R.A.P. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI;
- 1,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1,5% sui restanti trattamenti, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Versamento delle trattenute e servizi informatici
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’associazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
- le fatture relative al costo dei servizi;
- eventuali altre comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e manleva dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, in particolare per pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della trattenuta da creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
- per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Indicazioni di sede e istruzioni contabili
La sede legale dell’U.R.A.P. è indicata in via Putignani n. 12/A, Bari.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’associazione sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25416, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35416, per l’accreditamento all’U.R.A.P. dei contributi associativi;
- GPA11416, per la rilevazione del debito verso l’U.R.A.P.
I pagamenti a favore dell’associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11416; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25416, GPA35416 e GPA11416.
Punti principali
Convenzione e soggetti interessati
La convenzione, firmata il 17 novembre 2014 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi dell'U.R.A.P. - Confartigianato Imprese tramite trattenuta su diverse prestazioni INPS. Possono aderire i beneficiari di mobilità, ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, revoca e gestione delle contestazioni
L'autorizzazione alla trattenuta avviene con delega trasmessa all'INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione, firmata dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. La delega cessa con il pagamento della prestazione. La revoca può essere comunicata dall'associato direttamente o tramite l'associazione; se l'INPS riceve una revoca diretta, ne dà comunicazione all'associazione. In caso di contestazione sulla validità della delega, l'INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l'associazione restituisce le somme indebitamente percepite. Se una nuova delega viene presentata su una prestazione già coperta da altra delega, produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d'identità.
Misura dei contributi trattenuti
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti. L'U.R.A.P. ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull'indennità di disoccupazione MINI ASpI; 1,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,5% sui restanti trattamenti, inclusi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Pagamenti all'associazione e costo del servizio
L'INPS versa all'associazione le trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'art. 8 e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l'applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l'INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi e gli importi trattenuti, oltre ai pagamenti telematici effettuati e alle fatture relative al servizio. Il costo del servizio è pari a € 0,80 per singola delega, con possibilità di recesso dell'associazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'eventuale variazione annuale dei costi.
Responsabilità, durata e facoltà dell'INPS
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l'INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L'INPS è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall'applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. In caso di controversie sul rilascio della delega, l'associazione soccombente deve rimborsare la ritenuta al lavoratore; in controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi, l'associazione deve ristorare l'INPS delle spese sostenute. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L'INPS può sospendere l'efficacia o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi.
Indicazioni amministrative e contabili
La sede legale dell'U.R.A.P. è indicata in via Putignani n. 12/A, Bari. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25416 per l'imputazione dei contributi trattenuti, GPA35416 per l'accreditamento all'associazione e GPA11416 per il debito verso l'associazione; i pagamenti vanno imputati in DARE al conto GPA11416, con eventuale saldo da riprendere nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione sono imputati al conto GPA24042, già esistente.
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