Circolare numero 9 del 22-01-2015
Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale connesso alle aziende agricole colpite da calamità, ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti valevoli per il 2014. Indica i requisiti delle aziende e delle aree interessate, i criteri di accesso al beneficio per i lavoratori, nonché gli adempimenti telematici e cartacei a carico delle aziende e le attività di validazione da parte delle sedi. Sono inoltre fissati i termini per la trasmissione delle domande e per la loro validazione, con richiamo alle procedure informatiche e alla documentazione di supporto già richiamata da precedenti circolari.
Dichiarazioni di calamità e compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2014
Dichiarazioni di calamità e benefici per i braccianti agricoli per l’anno 2014
La circolare disciplina le modalità di riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale collegato alle aziende agricole colpite da calamità, ai fini della compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti valevoli per l’anno 2014. Vengono richiamate le precedenti istruzioni operative e precisati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al beneficio, insieme agli adempimenti richiesti alle aziende e alle sedi dell’Istituto.
Quadro normativo e condizioni per il beneficio
La disciplina si fonda sull’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007, come richiamato nelle precedenti circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009. Le aziende interessate devono aver beneficiato degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e devono ricadere in un’area dichiarata calamitata.
Ai fini della delimitazione dell’area, la circolare ribadisce che:
- la delimitazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006;
- la delimitazione avviene mediante delibere o decreti regionali;
- le avversità atmosferiche devono essere comprese nel Piano assicurativo agricolo.
Pubblicazione degli elenchi nominativi
La notifica degli elenchi nominativi avviene mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto, in base all’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111/2011. La circolare precisa che la pubblicazione deve avvenire entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; per gli elenchi relativi al 2014, il termine è fissato al 31 marzo 2015.
Contenuto del beneficio e requisiti dei lavoratori
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, fino al raggiungimento del numero di giornate necessarie. Il riconoscimento tiene conto delle giornate prestate alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.
Per l’anno 2014, il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. La circolare precisa inoltre che il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.
Adempimenti a carico delle aziende
Le aziende interessate devono presentare la dichiarazione di calamità per via telematica, direttamente oppure tramite intermediari autorizzati. La funzione è disponibile nei Servizi Online con la denominazione "dichiarazione di calamità aziende agricole" e segue le ordinarie modalità di accesso del Dmag-Unico.
Le dichiarazioni devono riferirsi esclusivamente ad aree delimitate con atti regionali ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono invece presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato alla circolare.
Termini di presentazione e supporti operativi
La trasmissione, sia telematica sia cartacea, deve essere effettuata entro il 6 febbraio 2015, in modo da consentire alle sedi di completare la validazione delle istanze entro il 16 febbraio 2015. Per la compilazione dell’istanza la circolare rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Adempimenti delle sedi e validazione delle istanze
Le sedi operano in INTRANET tramite la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), accessibile nella sezione "Servizi per l’Agricoltura – SUBORDINATI". La funzione consente la validazione delle dichiarazioni ricevute.
L’operatore abilitato, dalla voce "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", verifica i dati trasmessi dall’azienda e controlla che il decreto o la delibera di Giunta regionale di calamità sia correttamente inserito in procedura dalle Direzioni regionali. Per la validazione, le sedi devono fare esclusivo riferimento ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.
L’operatore prende quindi in carico l’istanza e procede all’approvazione o alla reiezione tramite il pulsante "Salva e continua". In caso di rigetto, il campo "Motivazioni del rigetto" è obbligatorio. Le istanze sono consultabili dalla voce "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è possibile anche stampare il PDF dell’esito.
Le istanze cartacee relative ai concedenti terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni di validazione e gestione devono essere completate entro il 16 febbraio 2015.
Punti principali
Quadro normativo e requisiti delle aree calamitata
La circolare richiama le precedenti istruzioni n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009 e ribadisce che il beneficio si applica alle aziende che abbiano fruito degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004. Le aziende devono ricadere in un’area dichiarata calamitata, delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 mediante delibere o decreti regionali. Le avversità atmosferiche devono inoltre rientrare nel Piano assicurativo agricolo.
Pubblicazione degli elenchi nominativi 2014
Ai sensi dell’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111/2011, la notifica degli elenchi avviene tramite pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per gli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2014, la pubblicazione deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2015.
Contenuto del beneficio per i lavoratori agricoli
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, fino al raggiungimento del numero di giornate necessarie. Il calcolo tiene conto delle giornate effettivamente svolte alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione. Per accedere al beneficio nell’anno 2014, il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono trasmettere la dichiarazione di calamità per via telematica, direttamente o tramite intermediari autorizzati. La procedura è disponibile nei Servizi Online con la voce "dichiarazione di calamità aziende agricole" e segue le consuete modalità di accesso del Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate con atti regionali ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea utilizzando il fac-simile allegato.
Termini per l’invio e la validazione
La trasmissione, telematica o cartacea, deve essere effettuata entro il 6 febbraio 2015, così da consentire alle sedi di completare la validazione delle domande entro il 16 febbraio 2015. Per la compilazione corretta dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Adempimenti delle sedi e procedura di controllo
Le sedi utilizzano in INTRANET la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) per validare le domande inviate. Dalla funzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", tramite il campo "Info", l’operatore verifica i dati trasmessi, compreso il decreto o la delibera regionale di calamità già presente in procedura a cura delle Direzioni regionali. La validazione può concludersi con approvazione o reiezione tramite il comando "Salva e continua"; in caso di rigetto, è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili dalla voce "Consultazione dichiarazione di calamità", che consente anche la stampa del PDF dell’esito. Le istanze cartacee dei concedenti per piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni devono essere completate entro il 16 febbraio 2015.
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