Circolare numero 12 del 23-01-2015
Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la variazione ISTAT dello 0,2% tra i periodi gennaio 2013-dicembre 2013 e gennaio 2014-dicembre 2014 e, in conseguenza, aggiorna per il 2015 le fasce di retribuzione e i contributi dovuti per i lavoratori domestici. Conferma inoltre la permanenza degli esoneri già previsti dalla normativa e precisa l’applicazione del contributo addizionale dell’1,40% per i rapporti a tempo determinato, salvo i casi esclusi. Sono riportate le nuove misure del contributo orario, distinguendo tra rapporti con e senza quota CUAF e tra lavoro ordinario e lavoro a termine, nonché i coefficienti di ripartizione e i riferimenti normativi.
Nuove fasce contributive 2015 per i lavoratori domestici
Aggiornamento contributivo 2015 per i lavoratori domestici
La circolare aggiorna, per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015, le fasce retributive e i contributi dovuti per i lavoratori domestici, a seguito della variazione ISTAT dello 0,2% dell’indice dei prezzi al consumo tra gennaio-dicembre 2013 e gennaio-dicembre 2014. Il documento riepiloga altresì gli esoneri e le aliquote applicabili, distinguendo tra rapporti ordinari e rapporti a tempo determinato.
Aggiornamento delle fasce retributive
Sulla base del dato ISTAT, vengono ridefinite le fasce di retribuzione oraria su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015. La circolare distingue le ipotesi di retribuzione effettiva e convenzionale e le corrispondenti soglie economiche, con importi diversi a seconda che il rapporto sia assistito o meno dalla quota CUAF.
Le fasce indicate sono quelle:
- fino a € 7,88;
- oltre € 7,88 e fino a € 9,59;
- oltre € 9,59;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali.
Per ciascuna fascia sono indicati gli importi del contributo orario, con quota a carico del lavoratore evidenziata tra parentesi.
Esoneri confermati
Resta ferma l’applicazione degli esoneri già riconosciuti dalla normativa vigente. In particolare, la circolare conferma:
- l’esonero previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001;
- gli esoneri istituiti dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006.
Tali esoneri incidono sulla contribuzione complessiva e, per i datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, confermano la minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI.
Contributo addizionale nei rapporti a tempo determinato
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua a trovare applicazione il contributo addizionale previsto dall’art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il contributo è a carico del datore di lavoro e ammonta all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, indicata come retribuzione convenzionale.
La circolare precisa che tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Importi del contributo orario
Per il 2015 la circolare riporta gli importi del contributo orario dovuto dai lavoratori domestici italiani e stranieri, distinguendo tra:
- regime senza contributo addizionale, applicabile ai rapporti ordinari;
- regime con contributo addizionale, applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Nel regime ordinario, gli importi variano in funzione della fascia di retribuzione e della presenza o meno del CUAF. Nel regime a termine, gli importi risultano maggiorati per effetto dell’addizionale dell’1,40%.
Per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali è previsto un contributo orario specifico, anch’esso differenziato tra presenza e assenza della quota CUAF.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
La circolare riporta inoltre i coefficienti di ripartizione delle aliquote per le due gestioni:
- lavoratori domestici con CUAF;
- lavoratori domestici senza CUAF.
Sono distinti due scenari:
- senza contributo addizionale;
- con contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della legge n. 92/2012.
Tra le voci considerate figurano F.P.L.D., ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale e Fondo di garanzia TFR. I coefficienti complessivi sono riportati nella circolare sia in termini percentuali sia come coefficienti di ripartizione.
Riferimenti normativi richiamati
La parte finale della circolare elenca le principali disposizioni normative richiamate, tra cui:
- art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la sostituzione della DS con l’ASpI e per il contributo addizionale dell’1,40%;
- legge 3 giugno 1975, n. 160, per i contributi al finanziamento dell’ASpI;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. unico, comma 769, per l’aumento dello 0,30% a carico del lavoratore;
- legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi 361 e 362, per l’esonero CUAF, maternità e disoccupazione;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 120, per l’esonero CUAF;
- altre norme che hanno soppresso o ridotto contributi preesistenti, tra cui quelle in materia di fondo di rimpatrio, contributi Enaoli, TBC, SSN e riduzione del contributo maternità.
La circolare si chiude con l’indicazione del Direttore Generale.
Punti principali
Aggiornamento ISTAT e decorrenza
L’ISTAT ha rilevato una variazione del 0,2% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Da tale dato discende l’aggiornamento delle fasce retributive e dei contributi per i lavoratori domestici per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Esoneri e aliquota ASpI
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge n. 388/2000 e dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005. Viene confermata la minore aliquota contributiva per l’ASpI dovuta dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, con effetto sull’aliquota complessiva.
Contributo addizionale per i rapporti a termine
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Nuove fasce di retribuzione e importi contributivi
Per il 2015 sono indicate le fasce di retribuzione oraria effettiva e convenzionale e i corrispondenti importi contributivi, con distinzione tra lavori con quota CUAF e senza quota CUAF. Sono previsti importi diversi per retribuzioni fino a € 7,88, oltre € 7,88 e fino a € 9,59, oltre € 9,59, nonché per l’orario superiore a 24 ore settimanali.
Coefficienti di ripartizione
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione delle aliquote per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, sia nel regime ordinario senza contributo addizionale sia nel regime dei rapporti a tempo determinato con contributo addizionale. Sono indicate le quote riferite a F.P.L.D., ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale e fondo garanzia TFR.
Normativa richiamata
Sono richiamate le principali basi normative: legge n. 92/2012 per ASpI e contributo addizionale, legge n. 266/2005 e legge n. 388/2000 per gli esoneri CUAF e altri contributi, legge n. 296/2006 per l’aumento dello 0,30% a carico del lavoratore, nonché ulteriori disposizioni su soppressione di contributi e riduzioni contributive pregresse.
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