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Sentenza

Sentenza n. 1172/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell'ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 21 dicembre 2013, prot. 8459/B15 (CIG 4411145003), emesso dall'Istituto Comprensivo Paradiso Tuturano di Brindisi nell'ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» e, ove occorrer possa, per l'annullamento del diniego all'istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell'importo complessivo di € 2.680,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di revisione prezzi relativa al contratto di servizi di pulizia stipulato mediante convenzione Consip

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato dal settembre 2018, nell'ambito dell'ordinativo principale di fornitura e dei successivi atti aggiuntivi, nonché, ove necessario, l'annullamento del diniego opposto all'istanza di revisione e la condanna al pagamento di euro 2.680,00 oltre IVA per il periodo settembre 2018-29 febbraio 2020, con interessi moratori. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 115 del d.lgs. 163/2006 e 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; il diritto alla revisione in base all'art. 10, comma 5, della convenzione Consip e all'art. 9.4 del capitolato tecnico; l'assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione; il diritto agli interessi moratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 231/2002.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva, poiché le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo, nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica disciplinati dall'art. 115 del d.lgs. 163/2006, rientrano nell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., indipendentemente dalla qualificazione della posizione azionata come diritto soggettivo o interesse legittimo e comprendendo sia l'an sia il quantum della revisione. Nel merito, ha accertato il diritto dell'impresa alla revisione dei prezzi dal secondo anno di attività, per il periodo settembre 2018-29 febbraio 2020. La decisione si fonda sull'art. 115 del d.lgs. 163/2006 e sulle clausole della convenzione Consip e del capitolato, che prevedevano l'aggiornamento annuale del canone, dopo dodici mesi dall'ordinativo principale, in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi. La clausola revisionale è stata qualificata come norma imperativa, automaticamente inserita nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; eventuali clausole difformi sarebbero nulle, senza travolgere l'intero contratto. Il TAR ha invece limitato il riconoscimento degli interessi moratori: essi spettano ai sensi del d.lgs. 231/2002 soltanto dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza della revisione e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento non era configurabile il ritardo rilevante ai fini degli interessi moratori sulle transazioni commerciali. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (...) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163

    La giurisdizione esclusiva comprende le controversie sulla revisione prezzi nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, sia quanto all'an sia quanto al quantum della pretesa, senza rilievo decisivo per la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

    La disposizione introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulla disciplina civilistica generale, imponendo la previsione della clausola nei contratti di servizi o forniture a esecuzione periodica o continuata.

  • art. 10, comma 5, Convenzione Consip

    I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (...) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.

    La convenzione richiama la disciplina legale della revisione e ne stabilisce le modalità applicative mediante il capitolato tecnico.

  • art. 9.4 Capitolato tecnico della Convenzione Consip

    Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente.

    Per le attività a canone, l'aggiornamento deve essere applicato annualmente, dopo dodici mesi dalla stipula dell'ordinativo principale, nella misura integrale della variazione dell'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    La clausola revisionale imperativa si inserisce automaticamente nel contratto in sostituzione delle pattuizioni difformi; la nullità della clausola difforme non comporta la nullità dell'intero contratto, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori sui compensi revisionali decorrono, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della sentenza e non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, in assenza di una previa determinazione sulla spettanza della revisione e della relativa scadenza di pagamento.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia quanto all'an sia quanto al quantum della pretesa, indipendentemente dalla natura di diritto soggettivo o interesse legittimo della posizione azionata.
  • Nella disciplina dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, la clausola di revisione periodica dei prezzi nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica ha natura imperativa e prevale sulle regole civilistiche generali e sulle pattuizioni contrattuali difformi.
  • Quando la lex specialis prevede l'aggiornamento annuale del canone nella misura integrale della variazione dell'indice ISTAT FOI, l'appaltatore ha diritto alla revisione a decorrere dal secondo anno di attività, secondo le modalità stabilite dalla convenzione e dal capitolato.
  • La clausola imperativa di revisione prezzi si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c.; la nullità delle eventuali clausole difformi non travolge l'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sui compensi revisionali non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento; nel caso esaminato decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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