Sentenza del 10/06/2015 n. 693 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Verifica in azienda - termini - art. 12, c. 5, L. n. 212/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'atto impositivo fosse nullo perché fondato su una verifica protrattasi oltre il termine massimo previsto dall'art. 12, comma 5, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La questione riguardava anche il computo del termine, dovendosi considerare soltanto i giorni di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente.
La decisione
La contestazione non è stata accolta sotto il profilo della nullità dell'atto. Il superamento del termine previsto dall'art. 12, comma 5, non comporta automaticamente l'invalidità o la nullità dell'atto impositivo, poiché l'ordinamento non prevede una specifica sanzione di nullità per tale violazione. Ai fini del calcolo rilevano esclusivamente i giorni di effettiva permanenza dei verificatori presso l'azienda, non i periodi di mera sospensione o assenza.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine massimo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente deve essere rispettato secondo i limiti stabiliti dalla norma.
La violazione del termine non determina, in assenza di una specifica previsione normativa, la nullità automatica dell'atto impositivo. Nel computo devono essere considerati soltanto i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede aziendale.
Massime di principio
- Il superamento dei termini di durata della verifica fiscale non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
- Per verificare l'eventuale superamento del termine occorre conteggiare i soli giorni di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, escludendo le interruzioni e i periodi di assenza.
- La violazione del termine può eventualmente rilevare sotto altri profili, ma non rende di per sé inutilizzabili gli elementi acquisiti né invalido l'atto impositivo.
- Chi intende contestare l'atto deve allegare e dimostrare ulteriori vizi concreti, come l'illegittimità dell'acquisizione della prova, la violazione del contraddittorio o un difetto di motivazione.
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