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Circolare

Circolare n. 19 del 7/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’art. 1, comma 309, della legge finanziaria 2008, che introduce per il solo anno 2008 una detrazione IRPEF del 19% sulle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a un massimo di 250 euro di spesa complessiva. Vengono precisati i soggetti che possono beneficiarne, le spese ammesse e quelle escluse, nonché la documentazione da conservare per titoli nominativi e non nominativi. La detrazione spetta solo per spese non già deducibili e può essere fruita anche per abbonamenti acquistati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Detrazione IRPEF del 19% per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico nel 2008

Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici

La circolare n. 19/E del 7 marzo 2008 fornisce i chiarimenti applicativi sull’art. 1, comma 309, della legge n. 244 del 27 dicembre 2007, che introduce per il solo anno 2008 una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L’agevolazione opera entro il limite massimo di 250 euro di spesa, con un beneficio massimo teorico pari a 47,50 euro.

Finalità della norma e soggetti interessati

La circolare collega la disposizione alla finalità di incentivare l’uso del trasporto pubblico e di favorire la mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, anche in chiave di riduzione delle emissioni inquinanti. Pur in assenza di un’espressa indicazione legislativa dei destinatari, l’Agenzia ritiene che il beneficio sia riservato ai soggetti che usano il trasporto pubblico per la mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori e pensionati. La detrazione spetta inoltre quando la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Spese agevolabili e nozione di abbonamento

L’agevolazione riguarda solo l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Ai fini della detrazione, per abbonamento deve intendersi un titolo che consenta al titolare autorizzato di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. La circolare precisa che la ratio della norma impone di limitare il beneficio ai titoli che comportano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

Sono quindi esclusi i titoli di viaggio a durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, come i biglietti validi 72 ore, nonché le carte di trasporto integrate che comprendono servizi ulteriori rispetto al trasporto, ad esempio carte turistiche che permettono anche l’ingresso a musei o spettacoli.

Servizi di trasporto rilevanti

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale la circolare intende quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici o da soggetti privati affidatari del servizio in forza di concessioni o autorizzazioni pubbliche. Rientrano nella nozione tutti i servizi di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo utilizzato, purché operino con continuità o periodicità sulla base di itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Il riferimento normativo all’ambito “locale, regionale e interregionale” consente di ricomprendere anche i trasporti che attraversano più regioni.

Momento di sostenimento della spesa e limiti di utilizzo

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nel 2008, in applicazione del criterio di cassa. La circolare chiarisce che il beneficio può essere calcolato sull’intera spesa pagata nel 2008 anche se l’abbonamento ha validità che si estende all’anno successivo, come nell’esempio di un titolo valido dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Il limite di 250 euro è cumulativo rispetto alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Inoltre, la detrazione è fruibile solo nei limiti dell’imposta dovuta: se il contribuente non ha capienza, il beneficio si perde e non può essere riportato all’anno successivo.

Documentazione da conservare

Per beneficiare della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la documentazione da esibire in caso di controllo e da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, anche tramite CAF o intermediari abilitati. In primo luogo deve essere conservato il titolo di viaggio.

La circolare richiama il decreto 30 giugno 1992, secondo cui i biglietti di trasporto assolvono la funzione di scontrino fiscale per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito. Il titolo deve contenere, in ogni caso, la denominazione o i dati identificativi dell’emittente e la partita IVA, la descrizione delle caratteristiche del trasporto, l’ammontare del corrispettivo, il numero progressivo e la data di emissione o di utilizzazione. Le indicazioni relative alla descrizione del trasporto e all’importo possono essere rese anche in codice alfanumerico, purché la decodificazione sia stata preventivamente comunicata all’Agenzia delle entrate; le imprese che utilizzano tale modalità devono rendere pubblica la decodificazione relativa al 2008, anche tramite canali telematici.

Titoli nominativi

Per i titoli nominativi, il contribuente deve conservare un documento che riporti la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta. Per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008 è opportuno conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore o altra documentazione attestante la data di pagamento. Se tale prova non è disponibile, la spesa si considera sostenuta alla data di inizio validità dell’abbonamento; la circolare fa l’esempio di un abbonamento nominativo con decorrenza dal 1° febbraio 2008, per il quale la spesa si considera sostenuta in tale data.

Nel caso di emissione o ricarica del titolo in formato elettronico, è necessaria una documentazione certificativa contenente gli elementi essenziali del titolo e ogni informazione utile a identificare il servizio reso, compresi soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data del sostenimento della spesa.

Titoli non nominativi

Se il titolo di viaggio non è nominativo, esso deve essere conservato insieme a un’autocertificazione resa dal contribuente nei modi previsti dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere autenticata se accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore. Nell’autocertificazione deve essere attestato che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente stesso oppure per un familiare a carico.

Vigilanza sull’applicazione uniforme

La circolare si conclude precisando che le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi interpretativi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.

Punti principali

Ambito temporale e misura dell’agevolazione

La detrazione IRPEF è pari al 19% dell’imposta lorda ed è riconosciuta esclusivamente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008. Il limite di spesa agevolabile è fissato a 250 euro complessivi, con un risparmio d’imposta massimo di 47,50 euro.

Soggetti beneficiari

La circolare interpreta la norma in modo coerente con la finalità ambientale e di mobilità sostenibile: l’agevolazione è riservata a chi utilizza il trasporto pubblico per gli spostamenti quotidiani, quindi tipicamente studenti, lavoratori e pensionati. La detrazione spetta anche se l’abbonamento è acquistato nell’interesse di familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Spese ammesse e spese escluse

Sono detraibili le spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, intesi come titoli che consentono viaggi illimitati per più giorni su un percorso o rete determinati in un periodo definito. Restano esclusi i titoli a durata oraria, anche se superiori a 24 ore, come i biglietti 72 ore, e le carte integrate con servizi ulteriori rispetto al trasporto, come le carte turistiche che includono musei o spettacoli.

Criterio di imputazione e limite complessivo

La spesa è detraibile secondo il criterio di cassa: rilevano solo i pagamenti effettuati nel 2008, anche se l’abbonamento scade nell’anno successivo. Il limite di 250 euro è cumulativo per il contribuente e per i familiari a carico. La detrazione è utilizzabile solo nei limiti dell’imposta dovuta e l’eventuale incapienza comporta la perdita del beneficio, senza possibilità di riporto all’anno successivo.

Documentazione da conservare

Per fruire della detrazione occorre conservare il titolo di viaggio e la documentazione idonea a provare la spesa, da esibire su richiesta dell’Ufficio o in sede di dichiarazione con CAF/intermediari. Il richiamo al decreto 30 giugno 1992 chiarisce che il biglietto di trasporto assolve funzione di scontrino fiscale e deve contenere, tra l’altro, dati del soggetto emittente, descrizione del trasporto, corrispettivo, numero progressivo e data di emissione o utilizzazione.

Titoli nominativi e non nominativi

Per i titoli nominativi devono risultare durata dell’abbonamento e spesa sostenuta; per provare la data del pagamento è utile conservare fattura o altra documentazione, mentre in mancanza la spesa si considera sostenuta alla data di inizio validità dell’abbonamento. Per titoli elettronici è richiesta documentazione certificativa con le informazioni essenziali sul titolo, sull’utilizzatore, sul periodo di validità, sulla spesa e sulla data di sostenimento. Per i titoli non nominativi è necessaria anche un’autocertificazione del contribuente che attesti l’acquisto per sé o per un familiare a carico.

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