Circolare n. 18 del 7/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 30 aprile 2008, è dovuta un’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario o postale, assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. Vengono precisati ambito applicativo, rapporti con la disciplina generale dell’imposta di bollo, modalità di versamento e obblighi dichiarativi per banche, Poste italiane e soggetti autorizzati al pagamento virtuale. Sono inoltre indicate le regole specifiche per assegni circolari, vaglia cambiari e vaglia postali, compresa la dicitura da riportare sui moduli.
Imposta di bollo su assegni e vaglia rilasciati in forma libera ex art. 49, comma 10, d.lgs. 231/2007
Imposta di bollo su assegni e vaglia rilasciati in forma libera
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’articolo 49, comma 10, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che introduce un’imposta di bollo fissa pari a 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera e per ciascun assegno circolare, vaglia postale o vaglia cambiario rilasciato in forma libera. La decorrenza è fissata al 30 aprile 2008.
Decorrenza e rapporto con la disciplina generale dell’imposta di bollo
La somma di 1,50 euro è dovuta, dal 30 aprile 2008, a titolo di imposta di bollo per i titoli rilasciati in forma libera. La circolare precisa che tale novità non incide sull’imposta di bollo già prevista per gli estratti conto e le altre comunicazioni bancarie e postali di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Quest’ultima imposta resta infatti dovuta per atti e documenti relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, e non per assegni e vaglia.
La stessa circolare chiarisce inoltre che il tributo introdotto dall’articolo 49 non presuppone necessariamente l’apertura di un conto corrente bancario o postale: il presupposto è il rilascio del modulo o del titolo in forma libera.
Moduli di assegni bancari o postali in forma libera
Per gli assegni bancari o postali richiesti in forma libera presso banche o Poste italiane s.p.a., la circolare distingue due ipotesi:
- soggetti già autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642/1972;
- soggetti non ancora autorizzati.
I soggetti già autorizzati possono utilizzare la medesima autorizzazione anche per versare la nuova imposta di 1,50 euro. Devono presentare entro il 30 giugno 2008, termine per il primo versamento bimestrale, una dichiarazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale, contenente:
- gli estremi dell’autorizzazione al pagamento virtuale;
- il numero di moduli di assegni bancari o postali presumibilmente richiesti in forma libera dal 30 aprile al 31 dicembre 2008;
- la liquidazione provvisoria delle somme dovute per il periodo 30 aprile-31 dicembre 2008;
- la ripartizione dell’importo in rate bimestrali uguali, con scadenza successiva al 30 aprile e comprese nel periodo indicato.
Il versamento di ciascuna rata avviene mediante integrazione delle rate bimestrali già liquidate dall’ufficio per l’imposta di bollo virtuale ex articolo 15, a partire da quelle con scadenza 30 giugno 2008. Copia della dichiarazione deve essere inviata anche alla Direzione regionale territorialmente competente.
Se invece il soggetto non è autorizzato, deve presentare domanda di autorizzazione all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate. La domanda deve contenere anche la stima del numero di moduli che saranno richiesti in forma libera nel periodo 30 aprile-31 dicembre 2008, oltre all’importo dovuto per il residuo periodo dell’anno e alla relativa ripartizione bimestrale. Anche in questo caso copia della domanda/dichiarazione va trasmessa alla Direzione regionale competente. L’ufficio, nel rilasciare l’autorizzazione, notifica le somme liquidate che dovranno essere versate bimestralmente a partire dal 30 giugno 2008.
Per tutti i soggetti autorizzati, entro gennaio 2009 deve essere presentata una dichiarazione definitiva con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinta per voce di tariffa. La circolare richiede di aggiungere una voce specifica per il numero di assegni in forma libera emessi nell’anno e per la relativa imposta di bollo dovuta.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del DPR n. 642/1972, i moduli devono riportare chiaramente la dicitura: "Imposta di bollo di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolta in modo virtuale (Aut. n….. del…….)".
Assegni circolari
Per gli assegni circolari emessi in conformità al RD 21 dicembre 1933, n. 1736, continua ad applicarsi l’imposta di bollo prevista dalla nota 2 all’articolo 10, comma 1, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, nella misura del 6 per mille per ogni anno. Tale imposta è liquidata trimestralmente sulla base di denuncia presentata entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi.
La circolare chiarisce che, nel determinare la base imponibile per l’aliquota del 6 per mille, occorre considerare anche l’ammontare complessivo di tutti gli assegni in circolazione alla fine di ciascun trimestre solare, compresi quelli in forma libera.
In aggiunta a tale imposizione, per ogni assegno circolare rilasciato in forma libera è dovuta la somma di 1,50 euro. Il pagamento segue le stesse modalità previste per l’imposta del 6 per mille sugli assegni circolari. Nella denuncia trimestrale presentata all’ufficio competente devono essere indicati separatamente anche il numero degli assegni circolari emessi in forma libera nel trimestre e la relativa somma dovuta.
Per gli assegni circolari, a differenza degli assegni bancari, non è richiesto il rilascio di una preventiva autorizzazione al pagamento virtuale. Ogni modulo deve riportare la dicitura: "Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale".
Vaglia cambiari
Per i vaglia cambiari continua ad applicarsi l’imposta di bollo del 4 per mille annuo, corrisposta secondo il criterio della media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l’applicazione del tributo, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972. Il versamento va effettuato trimestralmente entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ossia nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Anche i vaglia cambiari rilasciati in forma libera concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta del 4 per mille. In aggiunta all’imposta ordinaria, per ciascun vaglia cambiario emesso in forma libera è dovuta la somma di 1,50 euro, con le stesse modalità di pagamento previste per il tributo del 4 per mille e con le precisazioni già richiamate per gli assegni circolari.
Anche in questo caso il modulo deve riportare la dicitura: "Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale".
Vaglia postali
La circolare osserva che la Tabella, allegato B, del DPR n. 642/1972 prevede, all’articolo 7, l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per i vaglia postali e le relative quietanze. Tale esenzione non si applica però ai vaglia postali rilasciati in forma libera dal 30 aprile 2008, per i quali è dovuta l’imposta di 1,50 euro per ciascun titolo.
In assenza di una previsione espressa diversa, Poste italiane s.p.a. deve versare le somme dovute con la stessa cadenza bimestrale e con le stesse modalità del pagamento virtuale previste dall’articolo 15 del DPR n. 642/1972. Pertanto, dal 30 aprile 2008, per i vaglia postali in forma libera si applicano le stesse modalità indicate per gli assegni bancari o postali.
Anche i vaglia postali devono riportare la dicitura: "Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale".
Punti principali
Decorrenza e ambito dell’imposta
Dal 30 aprile 2008 è dovuta la somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo per ogni modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera e per ogni assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. Il presupposto del tributo è il rilascio del titolo in forma libera e non necessariamente l’apertura di un conto corrente.
Assegni bancari o postali in forma libera
Per gli assegni bancari o postali in forma libera, i soggetti già autorizzati al pagamento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 possono utilizzare la stessa autorizzazione anche per il nuovo importo. Chi non è autorizzato deve presentare domanda di autorizzazione all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate. In entrambi i casi sono richiesti dati sui moduli presumibilmente richiesti dal 30 aprile al 31 dicembre 2008, liquidazione provvisoria e riparto bimestrale; copia va inviata alla Direzione regionale. La dichiarazione definitiva va presentata entro gennaio 2009, includendo anche il numero di assegni in forma libera emessi e la relativa imposta dovuta. I moduli devono riportare la dicitura sull’assolvimento virtuale dell’imposta.
Assegni circolari
Per gli assegni circolari continua ad applicarsi anche l’imposta di bollo del 6 per mille annuo prevista dalla Tariffa del DPR 642/1972, liquidata trimestralmente. In aggiunta, per ciascun assegno circolare emesso in forma libera è dovuta la somma di 1,50 euro. Tale importo segue le stesse modalità di pagamento dell’imposta del 6 per mille e deve essere indicato separatamente nella denuncia trimestrale. Non è prevista una preventiva autorizzazione al pagamento virtuale. Ogni assegno circolare in forma libera deve riportare la dicitura relativa all’assolvimento virtuale dell’imposta.
Vaglia cambiari
Per i vaglia cambiari resta dovuta l’imposta di bollo del 4 per mille annuo, calcolata secondo i criteri della Tariffa allegata al DPR 642/1972 e versata trimestralmente nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. Anche i vaglia cambiari rilasciati in forma libera concorrono alla base imponibile e, oltre all’imposta ordinaria, scontano 1,50 euro per ciascun titolo. Le somme sono versate con le stesse modalità previste per l’imposta del 4 per mille e i moduli devono riportare la dicitura di assolvimento virtuale.
Vaglia postali
La circolare precisa che l’esenzione prevista dalla Tabella allegato B del DPR 642/1972 per i vaglia postali non si applica ai vaglia rilasciati in forma libera dal 30 aprile 2008. Per ciascun vaglia postale in forma libera è dovuta l’imposta di 1,50 euro. In assenza di una previsione specifica, Poste italiane s.p.a. applica le medesime modalità e cadenze del pagamento virtuale previste per gli assegni bancari o postali. Anche i vaglia postali devono riportare la dicitura sull’assolvimento virtuale dell’imposta.
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