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Circolare

Circolare n. 13 del 26/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce, a seguito della videoconferenza del 21 febbraio 2008, chiarimenti operativi sul regime dei contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008. I temi principali riguardano i requisiti di accesso, il calcolo dei limiti di ricavi e beni strumentali, la rettifica della detrazione IVA, l’applicazione del regime in casi particolari (professionisti, imprese familiari, attività agricole, plusvalenze, ritenute, elenchi clienti-fornitori) e le modalità di uscita dal regime, con indicazioni puntuali su adempimenti, versamenti e trattamento di rimanenze e liquidazione.

Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi: chiarimenti interpretativi

Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi: chiarimenti applicativi

La circolare raccoglie i principali quesiti emersi nella videoconferenza del 21 febbraio 2008 sull’applicazione del regime dei contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008. Il documento interviene su requisiti di accesso, trattamento di componenti reddituali e adempimenti IVA, fornendo indicazioni operative per l’ingresso, la permanenza e l’uscita dal regime.

Requisiti di accesso al regime

La prima parte della circolare chiarisce le condizioni soggettive e oggettive per accedere al regime. In particolare, il limite di 30.000 euro di ricavi o compensi va verificato sui ricavi/compensi complessivamente conseguiti dal contribuente nell’anno precedente, indipendentemente dalla specifica attività svolta.

Per il limite di 15.000 euro relativo agli acquisti di beni strumentali nel triennio solare precedente, l’Agenzia precisa che:

  • va considerato il corrispettivo complessivo del bene, a prescindere dalle modalità di finanziamento o dalla presenza di contributi pubblici;
  • rilevano sia i beni mobili sia quelli immobili;
  • vanno computati anche i canoni di locazione dell’immobile in cui viene svolta l’attività;
  • il riferimento è al triennio solare precedente, non al solo periodo di effettiva operatività.

La circolare esclude inoltre dal limite dei 30.000 euro i compensi da prestazioni occasionali, purché siano effettivamente redditi diversi non rilevanti ai fini IVA. Vengono poi affrontate alcune situazioni particolari:

  • i ricavi dell’attività cessata nell’anno precedente vanno considerati e ragguagliati ad anno;
  • la partecipazione a un raggruppamento temporaneo di professionisti non è automaticamente ostativa: occorre verificare se l’attività è svolta separatamente dai singoli professionisti oppure in modo unitario attraverso una organizzazione comune, nel qual caso può configurarsi una società o associazione di fatto;
  • il TFR corrisposto a un dipendente cessato in un anno precedente si considera sostenuto nell’anno di maturazione e, quindi, non impedisce l’accesso;
  • per attività soggette ad aggio o ricavo fisso, ai fini del limite rilevano l’aggio o il ricavo fisso, ma resta la preclusione per chi applica regimi speciali IVA, come i venditori di generi di monopolio;
  • le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA non impediscono l’accesso, ma i relativi compensi concorrono al superamento del limite dei 30.000 euro.

Rettifica della detrazione IVA

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla rettifica della detrazione in occasione dell’ingresso nel regime minimo. I beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento non sono considerati beni ammortizzabili ai fini dell’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972. Per tali beni la rettifica si effettua solo se non sono ancora stati utilizzati o ceduti.

Per i contratti di leasing, essendo il leasing considerato una prestazione di servizi ai fini IVA, la rettifica deve comprendere anche:

  • i canoni pagati anticipatamente;
  • l’eventuale maxicanone iniziale;
  • la quota di imposta riferibile al periodo residuo del contratto o della rata.

L’IVA versata a seguito della rettifica costituisce costo deducibile ai fini delle imposte dirette. Se il passaggio avviene dal regime minimo al regime ordinario, la rettifica in aumento dell’imposta detraibile genera invece una sopravvenienza secondo le regole ordinarie.

Applicazione del regime e adempimenti operativi

Una parte rilevante della circolare riguarda gli effetti pratici dell’applicazione del regime.

In tema di dichiarazioni d’intento, viene chiarito che le cessioni effettuate senza addebito d’imposta a seguito di lettera di intento rientrano tra le cessioni all’esportazione che precludono l’accesso al regime. Se, invece, la dichiarazione d’intento perviene a un contribuente già minimo, essa deve essere restituita al committente o cessionario, specificando che l’operazione resta comunque senza IVA ai sensi del comma 100 della legge finanziaria 2008.

Quanto ai componenti reddituali riferiti ad esercizi precedenti all’ingresso nel regime:

  • le plusvalenze realizzate nel 2007 possono rientrare nel meccanismo del comma 106, che consente la tassazione delle quote residue in capo all’ultimo periodo ordinario oltre la soglia di 5.000 euro;
  • se la somma algebrica tra componenti positivi e negativi residui è negativa e supera 5.000 euro, l’importo è deducibile integralmente.

Per le plusvalenze sui beni strumentali, la circolare distingue tra:

  • beni acquistati durante il regime, per i quali la plusvalenza è pari all’intero corrispettivo percepito;
  • beni acquistati prima del regime, per i quali la plusvalenza è calcolata sulla differenza tra corrispettivo, al netto degli oneri accessori, e costo non ammortizzato.

Viene inoltre precisato che, durante il regime, le quote di ammortamento residue dei beni acquistati prima dell’ingresso non sono deducibili; il relativo costo fiscale rimane sospeso fino all’uscita dal regime, salvo dismissione del bene.

Sul piano documentale, la fattura ricevuta da un contribuente minimo da un soggetto in contabilità ordinaria va registrata con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi del comma 100 della legge finanziaria 2008, e i dati devono essere inseriti nell’elenco fornitori.

Per l’acconto nel primo anno di adesione, la circolare conferma il solo metodo storico. Nel caso di imprese familiari:

  • il titolare calcola l’acconto sulla base della propria imposta del periodo precedente e aggiunge anche la quota riferibile ai collaboratori familiari;
  • i collaboratori versano il loro acconto in relazione agli altri redditi eventualmente posseduti, potendo usare il metodo storico o quello previsionale.

In materia di ritenute, i contribuenti minimi subiscono le ritenute d’acconto previste dal titolo III del DPR 600/1973, incluse quelle applicate dal condominio sui corrispettivi di appalto di opere o servizi. L’IVA pagata sugli acquisti resta costo deducibile.

La circolare precisa poi che, al momento, non sussiste un obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i contribuenti minimi, mentre l’esonero dalla comunicazione dati IVA vale dal primo anno di operatività del nuovo regime, fermo restando l’esonero generale per i soggetti sotto la soglia di volume d’affari prevista dalla disciplina generale.

Infine, il regime minimo non incide sugli obblighi previdenziali: i contribuenti minimi iscritti a casse private devono continuare ad addebitare e versare il contributo integrativo, commisurato al fatturato lordo o al volume d’affari, secondo le regole dell’ente di appartenenza. Le operazioni effettuate da o verso contribuenti minimi devono inoltre essere incluse negli elenchi clienti e fornitori.

Produzione agricola e attività connesse

La circolare affronta anche il rapporto tra regime dei minimi e attività agricole. Se il produttore agricolo non si avvale dei regimi speciali IVA di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR 633/1972, il regime naturale, in presenza dei requisiti, è quello dei contribuenti minimi sia per la parte di attività agricola che genera reddito d’impresa sia per le altre eventuali attività di impresa.

Resta però possibile l’opzione per la determinazione del reddito secondo il TUIR, con applicazione delle regole dell’articolo 56, comma 5, e 56-bis; in tal caso l’esclusione dal regime dei minimi opera anche per le ulteriori attività esercitate.

Per le attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, c.c., la regola è analoga: se il contribuente applica il regime speciale IVA dell’articolo 34-bis, non può avvalersi dei minimi; se invece opta per il regime ordinario IVA, il regime naturale, ricorrendone i presupposti, è quello dei contribuenti minimi, salvo opzione per il TUIR.

Uscita dal regime, rimanenze e liquidazione

La circolare disciplina infine le conseguenze del superamento delle soglie di permanenza. Se il contribuente supera il limite dei ricavi o compensi di oltre il 50 per cento, l’uscita dal regime è immediata: per l’intero anno è dovuta l’IVA relativa alle operazioni imponibili, determinata mediante scorporo per la parte anteriore al superamento, mentre per le operazioni successive l’imposta va addebitata ordinariamente in fattura.

In tale ipotesi il contribuente deve:

  • istituire i registri IVA entro il termine per la liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui avviene il superamento;
  • effettuare le liquidazioni periodiche per il periodo in corso e per quelli successivi;
  • presentare comunicazione dati IVA e dichiarazione annuale nei termini ordinari;
  • annotare nei registri le operazioni anteriori al superamento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Non vanno però recuperate in via periodica le liquidazioni dei periodi precedenti: l’IVA riferita alle operazioni effettuate nel regime minimo va computata solo nel saldo annuale, senza sanzioni o interessi.

Quanto alle rimanenze, quelle residue al momento dell’uscita dal regime rilevano come esistenze iniziali del periodo ordinario successivo per la parte che eccede i componenti positivi del nuovo periodo. Sul piano IVA, il passaggio al regime ordinario richiede una nuova rettifica in aumento per ripristinare la detrazione sugli acquisti relativi alle merci residue, con predisposizione di una documentazione analitica per categorie omogenee.

Da ultimo, la circolare precisa che la liquidazione dell’impresa individuale è incompatibile con il regime dei minimi: nei periodi compresi nel maxi-periodo di liquidazione si applicano le regole ordinarie, poiché non è conciliabile la disciplina dell’articolo 182 del TUIR con quella del regime agevolato.

Punti principali

Requisiti di accesso al regime

Vengono chiarite diverse condizioni di accesso: ai fini del limite di 15.000 euro per i beni strumentali rileva il corrispettivo complessivo del bene, a prescindere da eventuali contributi pubblici o modalità di finanziamento; il limite comprende beni mobili e immobili, inclusi i canoni di locazione dell’immobile utilizzato per l’attività, e va verificato sul triennio solare precedente, non su un generico triennio di operatività. I compensi da prestazioni occasionali non rientrano nel limite dei 30.000 euro se qualificabili come redditi diversi e non rilevanti IVA. I ricavi/compensi relativi ad attività cessata nell’anno precedente devono essere considerati, con ragguaglio ad anno. Per i professionisti che partecipano a un raggruppamento temporaneo occorre distinguere tra attività svolte autonomamente, che non fanno sorgere un soggetto autonomo, e attività svolte unitariamente, che possono integrare una società o associazione di fatto ostativa. Viene inoltre precisato che il TFR, pur pagato in un anno successivo, si considera sostenuto nell’anno di maturazione e non impedisce l’accesso al regime. Per attività soggette ad aggio o ricavo fisso, ai fini del limite assume rilievo l’aggio o il ricavo fisso, ma resta la preclusione per chi applica regimi speciali IVA, come i venditori di generi di monopolio. Le operazioni prive di territorialità IVA non precludono l’accesso, mentre i relativi compensi concorrono al limite dei 30.000 euro.

Rettifica della detrazione IVA

La circolare spiega quando va eseguita la rettifica della detrazione in ingresso nel regime. I beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento non sono considerati beni ammortizzabili ai fini dell’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972; per questi beni la rettifica va fatta solo se non sono ancora stati utilizzati o ceduti. Per i canoni di leasing, essendo il leasing una prestazione di servizi, la rettifica riguarda anche i canoni anticipati e il maxicanone iniziale, con restituzione della quota IVA riferita al periodo residuo del contratto. L’IVA versata a seguito della rettifica costituisce costo deducibile ai fini delle imposte dirette; se invece il passaggio avviene dal regime minimo al regime ordinario e la rettifica è in aumento, la sopravvenienza segue le regole ordinarie.

Applicazione concreta del regime

Sono chiariti molti aspetti operativi. Le cessioni con dichiarazione d’intento ex articolo 8, lettera c), DPR 633/1972 precludono l’accesso al regime e, se il contribuente è già minimo, la dichiarazione d’intento ricevuta deve essere restituita indicando che l’operazione è comunque senza IVA ai sensi del comma 100 della legge finanziaria 2008. Le plusvalenze su beni acquistati prima dell’ingresso nel regime si calcolano secondo le regole ordinarie, mentre quelle su beni acquistati durante il regime corrispondono all’intero corrispettivo. Le quote residue di componenti di reddito riferite ad esercizi precedenti entrano nel reddito dell’ultimo periodo ordinario secondo il comma 106, con deduzione integrale se la somma algebrica è negativa oltre 5.000 euro. Le quote di ammortamento residue dei beni acquistati prima dell’ingresso nel regime restano sospese e saranno deducibili solo dopo l’uscita. Le fatture ricevute da un contribuente minimo vanno registrate dai soggetti ordinari con annotazione specifica e con inserimento nell’elenco fornitori. Nell’anno di accesso il calcolo dell’acconto avviene con metodo storico; per le imprese familiari il titolare somma anche la quota relativa ai collaboratori, mentre questi ultimi possono versare l’acconto in relazione agli altri loro redditi. I contribuenti minimi subiscono le ritenute d’acconto, comprese quelle sui corrispettivi pagati dai condomìni. L’IVA pagata sugli acquisti è costo deducibile. Non sussiste, al momento, l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, mentre l’esonero dalla comunicazione dati IVA vale dalla comunicazione relativa al 2008, ferma restando l’esenzione generale per i soggetti sotto soglia di volume d’affari. I minimi iscritti a casse previdenziali private devono continuare ad addebitare e versare il contributo integrativo, perché il regime fiscale non incide sugli obblighi previdenziali. I contribuenti minimi vanno inclusi negli elenchi clienti e fornitori. Per i produttori agricoli che rinunciano ai regimi speciali IVA, il regime naturale è quello dei minimi, salvo opzione per il TUIR; analogo criterio vale per le attività agricole connesse, con possibilità di opzione per il regime ordinario e per le regole dell’articolo 56-bis del TUIR.

Uscita dal regime e adempimenti conseguenti

In caso di uscita immediata per superamento del limite dei ricavi o compensi di oltre il 50 per cento, il contribuente deve applicare l’IVA per l’intero anno tramite scorporo per le operazioni anteriori al superamento e con addebito diretto per quelle successive. La circolare precisa che non vanno effettuate liquidazioni periodiche per i periodi precedenti al superamento; l’IVA relativa alle operazioni del periodo va conteggiata in sede di dichiarazione annuale e versata a saldo, senza sanzioni o interessi. Devono essere istituiti i registri IVA entro i termini della prima liquidazione utile, annotati i corrispettivi e gli acquisti antecedenti al superamento, e presentate comunicazione dati e dichiarazione annuale nei termini ordinari. Quanto alle rimanenze, quelle residue al passaggio al regime ordinario rilevano come esistenze iniziali del periodo successivo per la parte che eccede i componenti positivi di quel periodo; ai fini IVA occorre una nuova rettifica in aumento per ripristinare la detrazione sulle merci che saranno vendute con IVA, con apposita documentazione per categorie omogenee. Infine, se l’impresa individuale entra in liquidazione, i periodi della liquidazione non possono essere trattati con il regime dei minimi, per incompatibilità tra la disciplina del maxi-periodo di liquidazione e quella del regime agevolato.

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