Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 15 del 5/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di detrazioni fiscali riconosciute dal sostituto d’imposta, con particolare riferimento alla dichiarazione annuale del lavoratore, alle detrazioni per familiari a carico, ai lavoratori extracomunitari e alla compilazione del modello 770/2008. Inoltre, precisa come determinare le aliquote delle addizionali comunali e regionali IRPEF in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Viene esclusa l’applicazione di sanzioni al sostituto nei casi di recupero delle detrazioni indebitamente attribuite o di mancata indicazione, nel 770/2008, dei codici fiscali dei familiari a carico relativi al 2007.

Chiarimenti sugli adempimenti dei sostituti d’imposta e sulle addizionali IRPEF in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Questioni interpretative sugli adempimenti dei sostituti d’imposta

La circolare esamina alcuni chiarimenti operativi resi dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 sugli adempimenti dei sostituti d’imposta, con particolare riguardo alla gestione delle detrazioni fiscali e, separatamente, alla determinazione delle addizionali IRPEF in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Il documento mira a definire gli obblighi annuali di comunicazione del lavoratore, le conseguenze per il sostituto in caso di omissione dei dati e i criteri di applicazione delle aliquote pubblicate sul sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni

La circolare ricorda che, per effetto del comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti e assimilati devono dichiarare annualmente al sostituto d’imposta il diritto alle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR e alle altre detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, indicando le condizioni di spettanza e, per i carichi di famiglia, il codice fiscale dei soggetti interessati.

La dichiarazione non conserva più efficacia per gli anni successivi: deve quindi essere rinnovata ogni anno, anche se non vi sono state variazioni nei presupposti. Resta fermo l’obbligo del contribuente di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che incidano sul diritto alle detrazioni.

Per le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, l’Agenzia precisa che il sostituto può riconoscerle anche in assenza di una richiesta specifica del percipiente, in quanto esse dipendono da situazioni oggettive note al sostituto stesso, come la qualità di dipendente o pensionato. Se il contribuente ha interesse a una misura diversa da quella desumibile dal solo reddito erogato dal sostituto, può comunicarlo per consentire un adeguamento della tassazione.

Diverso è il regime delle detrazioni per familiari a carico: qui la richiesta annuale è condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio. Il sostituto deve quindi richiedere al lavoratore, entro un termine da esso stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-organizzative, la comunicazione delle condizioni di spettanza e dei codici fiscali dei familiari. In attesa della risposta può continuare a riconoscere le detrazioni; se però il lavoratore non risponde nei termini, dal mese successivo il sostituto non può più applicarle e deve recuperare quelle già attribuite, senza che ciò comporti sanzioni a suo carico.

Lavoratori extracomunitari e codice fiscale dei familiari a carico

La circolare affronta anche il caso dei lavoratori extracomunitari residenti in Italia che richiedano le detrazioni per carichi di famiglia. Richiamando la disciplina dell’art. 1, comma 1325, della legge n. 296/2006, vengono riepilogate le possibili forme di documentazione della situazione familiare: documentazione originale dell’autorità consolare del Paese d’origine con traduzione e asseverazione del prefetto; documentazione con apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; oppure documentazione validamente formata nel Paese d’origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme dal consolato italiano.

Per gli anni successivi alla prima presentazione, la richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, salvo che sia necessario aggiornare i dati con nuova documentazione.

La legge finanziaria 2008 non prevede deroghe per i cittadini extracomunitari: anche essi devono comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei figli o familiari a carico, poiché tale adempimento è condizione per l’attribuzione delle detrazioni. I lavoratori extracomunitari residenti devono quindi richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che lo rilasciano previa verifica della documentazione prevista dalla legge n. 296/2006.

Compilazione del modello 770/2008

Un ulteriore chiarimento riguarda la compilazione del mod. 770/2008 semplificato. L’Agenzia esclude l’applicazione di sanzioni per l’omessa indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico con riferimento ai dati del periodo d’imposta 2007. Il motivo è che l’obbligo di richiedere tali codici è sorto solo dal 1° gennaio 2008, con la legge finanziaria 2008, e quindi non può essere preteso per annualità precedenti.

La circolare richiama inoltre le specifiche tecniche del modello 770/2008, dalle quali risulta che il campo relativo al codice fiscale del familiare a carico non prevede controlli bloccanti e che la mancata compilazione non genera segnalazioni di anomalia nella dichiarazione.

Cessazione del rapporto di lavoro e addizionali IRPEF

L’ultima parte della circolare riguarda il caso della cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. In tale ipotesi, il sostituto d’imposta deve applicare al momento della cessazione le ritenute relative alle addizionali comunali e regionali all’IRPEF.

Per determinare gli importi da trattenere, il sostituto deve fare riferimento alle aliquote risultanti dagli elenchi presenti sul sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali, area fiscalità locale, alla data della cessazione del rapporto. Se le aliquote sono state modificate, sul sito è indicata anche la data di pubblicazione della delibera comunale, elemento che consente di individuare con precisione l’aliquota vigente in quel momento.

Ne deriva che il sostituto non è tenuto a fornire prove ulteriori della correttezza del proprio operato: la data di pubblicazione della delibera è sufficiente a dimostrare quale aliquota fosse applicabile alla data di cessazione.

Vigilanza

La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi esposti siano applicati in modo uniforme sul territorio.

Punti principali

Dichiarazione annuale per le detrazioni e obblighi del sostituto

Dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti e assimilati devono dichiarare ogni anno al sostituto d’imposta il diritto alle detrazioni per familiari a carico ex art. 12 TUIR e alle altre detrazioni ex art. 13 TUIR, indicando le condizioni di spettanza e, per i familiari a carico, i relativi codici fiscali. La dichiarazione non ha più efficacia per gli anni successivi e deve essere rinnovata annualmente anche in assenza di variazioni. Per le detrazioni ex art. 13 TUIR il sostituto può riconoscerle anche senza richiesta specifica, sulla base del reddito erogato, salvo diversa comunicazione del contribuente. Per le detrazioni per carichi di famiglia, invece, la comunicazione annuale è condizione essenziale: se il lavoratore non trasmette i dati entro il termine fissato dal sostituto, dal mese successivo le detrazioni non possono più essere riconosciute e quelle già attribuite devono essere recuperate senza sanzioni per il sostituto.

Lavoratori extracomunitari e codice fiscale dei familiari a carico

La circolare conferma che anche i lavoratori extracomunitari residenti devono adempiere all’obbligo annuale di comunicare il codice fiscale dei figli o familiari a carico per ottenere le detrazioni. Non sono previste deroghe rispetto alla disciplina generale introdotta dalla finanziaria 2008. I cittadini extracomunitari residenti devono quindi richiedere il codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che lo rilasciano previo esame della documentazione prevista dalla legge n. 296/2006, già valida ai fini della prova della situazione di famiglia a carico.

Modello 770/2008 e omissione dei codici fiscali dei familiari

Per la compilazione del mod. 770/2008 semplificato, il sostituto non è sanzionato se non indica i codici fiscali dei familiari a carico relativi al periodo d’imposta 2007. L’obbligo di richiedere tali codici è infatti sorto solo dal 1° gennaio 2008 con la legge finanziaria 2008. Inoltre, nelle specifiche tecniche del modello 770/2008 il campo relativo al codice fiscale del familiare non presenta controlli bloccanti né segnala anomalie in caso di mancata compilazione.

Cessazione del rapporto di lavoro e addizionali IRPEF

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il sostituto deve trattenere le addizionali comunali e regionali IRPEF al momento della cessazione, applicando le aliquote risultanti dagli elenchi disponibili sul sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali, area fiscalità locale, alla data della cessazione stessa. Se le aliquote sono state modificate, il sito riporta la data di pubblicazione della delibera comunale, elemento che consente di verificare quale aliquota fosse vigente alla data di cessazione. Pertanto il sostituto non deve fornire ulteriori prove della correttezza del proprio operato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.