Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 17 del 7/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il credito d’imposta previsto per il teleriscaldamento alimentato da biomassa o da energia geotermica spetta anche quando il soggetto gestore della rete coincide con l’utente finale. La disposizione della legge finanziaria 2008 ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti pendenti dal 1° gennaio 2008. Gli Uffici devono riesaminare il contenzioso pendente e abbandonarlo ove non vi siano ulteriori questioni sostenibili.

Agevolazioni fiscali per il teleriscaldamento a biomassa o geotermico: estensione al gestore-utilizzatore

Agevolazioni fiscali per il teleriscaldamento alimentato con biomassa o energia geotermica

La circolare interviene sull’agevolazione fiscale prevista per il teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, chiarendo l’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta e gli effetti della modifica interpretativa introdotta dalla legge finanziaria 2008. Il documento aggiorna le istruzioni già fornite in precedenza e precisa le conseguenze sia sul piano fiscale sia sul contenzioso pendente.

Quadro normativo originario e successive modifiche

L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella formulazione originaria, ha previsto per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa in specifici comuni situati in determinate zone climatiche una agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta pari a lire 20 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

La disciplina è stata poi modificata da successivi interventi normativi:

  • il credito d’imposta è stato aumentato di 30 lire per ogni Kwh di calore fornito per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001;
  • dal 1° gennaio 2001 l’agevolazione è stata estesa anche agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica;
  • l’applicazione dell’agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2008 dall’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Soggetto beneficiario e concetto di utente finale

La circolare richiama gli orientamenti già espressi con la circolare n. 95/E del 31 ottobre 2001, secondo cui il gestore dell’impianto o della rete deve trasferire il beneficio sul prezzo di cessione dell’energia all’utente finale, che è il vero destinatario del vantaggio economico. In questo senso, il credito d’imposta spetta al soggetto che effettua l’ultima transazione mediante la quale l’energia è destinata al consumo.

Resta fermo che l’agevolazione non si applica alle transazioni precedenti o ai passaggi di proprietà dell’energia, come quelli intercorrenti tra il produttore e i soggetti intermediari che curano la distribuzione. In tali casi il beneficio viene applicato dal gestore della rete nei confronti dei propri utenti finali, con conseguente utilizzo del credito d’imposta.

Estensione interpretativa al gestore-utilizzatore

L’articolo 2, comma 138, della legge finanziaria 2008 ha introdotto una norma di interpretazione autentica, stabilendo che la disciplina dell’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998 si applica anche quando la persona giuridica che gestisce la rete coincide con la persona giuridica che utilizza l’energia. In tale ipotesi, la stessa persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

La circolare precisa che questa interpretazione impone un adeguamento delle istruzioni precedenti: anche il soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o energia geotermica e utente finale può fruire del credito d’imposta.

Trattamento contabile e fiscale del credito

Per il gestore-utente finale, il credito d’imposta è qualificabile come contributo in conto esercizio. Di conseguenza, esso costituisce un ricavo ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera h), del TUIR.

Effetti temporali e contenzioso pendente

La natura interpretativa della disposizione comporta la sua applicazione anche ai rapporti pendenti che non avevano esaurito i propri effetti al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.

In ragione di ciò, la circolare invita gli Uffici dell’Agenzia a:

  • riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia;
  • procedere all’abbandono delle controversie, sempre che non sussistano altre questioni sostenibili.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle indicazioni contenute nella circolare.

Punti principali

Origine e disciplina dell’agevolazione

L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998 ha introdotto un credito d’imposta per il teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni di determinate zone climatiche, pari originariamente a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo all’utente finale. Successivi interventi hanno aumentato il credito di 30 lire per Kwh nel periodo 3 ottobre 2000 - 31 dicembre 2001 e ne hanno esteso dal 1° gennaio 2001 l’applicazione anche agli impianti alimentati da energia geotermica.

Proroga dell’agevolazione

L’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2008 dall’articolo 1, comma 240, della legge finanziaria 2008.

Interpretazione dell’espressione "utente finale"

Richiamando la circolare n. 95/E del 2001, la circolare ribadisce che il beneficio spetta al soggetto destinatario dell’ultima transazione con cui l’energia è destinata al consumo. Restano escluse le precedenti cessioni o i passaggi di proprietà dell’energia, ad esempio tra produttore e intermediari della distribuzione.

Estensione al gestore che coincide con l’utilizzatore

L’articolo 2, comma 138, della legge finanziaria 2008 interpreta la norma nel senso che l’agevolazione si applica anche quando il gestore della rete coincide con la persona giuridica utilizzatrice dell’energia. In questa ipotesi la persona giuridica può usare in compensazione il credito d’imposta.

Trattamento fiscale del credito

Quando il gestore della rete coincide con l’utente finale, il credito d’imposta, qualificabile come contributo in conto esercizio, costituisce per il gestore-utilizzatore un ricavo ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera h), del TUIR.

Effetti sui rapporti pendenti e sul contenzioso

Poiché la norma ha natura interpretativa, si applica anche ai rapporti pendenti che non avevano esaurito i loro effetti al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007. Gli Uffici dell’Agenzia sono invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente e ad abbandonarlo, se non sussistono altre questioni sostenibili.

Vigilanza

Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare sulla corretta applicazione della circolare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.