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Circolare

Circolare n. 16 del 6/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in materia tributaria, la mancata indicazione del responsabile del procedimento negli atti non comporta in generale nullità, ma costituisce una mera irregolarità sanabile secondo i principi della legge n. 241 del 1990 e della giurisprudenza. Viene esaminata l’ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 2007, che ha ritenuto non fondata la questione sull’art. 7 dello Statuto del contribuente senza attribuirle efficacia vincolante generale. La disciplina cambia per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008, per le quali la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti è sanzionata con la nullità. La circolare fornisce infine istruzioni operative per la gestione delle controversie pendenti, distinguendo tra cartelle di pagamento e altri atti amministrativi.

Indicazione del responsabile del procedimento negli atti tributari e nelle cartelle di pagamento; effetti della mancata indicazione e gestione del contenzioso

Articolo 7, comma 2, lett. a), legge n. 212 del 2000: indicazione del responsabile del procedimento e gestione delle controversie

La circolare affronta il tema dell’indicazione del responsabile del procedimento negli atti tributari, con particolare attenzione alle cartelle di pagamento e agli effetti del mutato quadro normativo e giurisprudenziale. L’obiettivo è fornire agli uffici criteri difensivi uniformi nelle controversie, senza però attenuare l’obbligo generale di rispettare lo Statuto dei diritti del contribuente.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 7, comma 2, lettera a), della legge n. 212 del 2000 prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione indichino l’ufficio competente e il responsabile del procedimento. La circolare ricorda che tale previsione si innesta sui principi della legge n. 241 del 1990, ma nel procedimento tributario non trova applicazione l’art. 8 della stessa legge, poiché l’art. 13 esclude dall’ambito del capo III i procedimenti tributari, mantenendo ferme le norme speciali che li regolano.

Mancata designazione del responsabile del procedimento

In base all’articolo 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il dirigente di ciascuna unità organizzativa deve assegnare la responsabilità dell’istruttoria e degli adempimenti connessi al singolo procedimento. Il comma 2 stabilisce, come regola suppletiva, che fino alla designazione il responsabile è il funzionario preposto all’unità organizzativa competente.

La circolare evidenzia che questa identificazione ex lege opera non solo quando la designazione manchi, ma anche quando il nominativo non sia stato comunicato agli interessati. Ne deriva che, se il responsabile non è indicato nominativamente nell’atto, per il contribuente deve intendersi responsabile il soggetto preposto alla struttura competente, desumibile anche da altri elementi dell’atto, come la sottoscrizione.

Effetti della mancata indicazione: orientamento giurisprudenziale

La giurisprudenza richiamata nella circolare esclude che la mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisca un vizio invalidante. Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato e Corte di cassazione hanno affermato che si tratta di una mera irregolarità, alla quale si può supplire mediante il principio per cui responsabile è il funzionario preposto all’unità organizzativa competente.

La circolare richiama anche precedenti in materia fiscale e in relazione ad altri elementi informativi dell’atto tributario, per ribadire che l’omissione di indicazioni richieste dallo Statuto non comporta automaticamente nullità, salvo che la legge la preveda espressamente.

Ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 2007

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 377 del 9 novembre 2007, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, lettera a), dello Statuto, nella parte in cui impone ai concessionari della riscossione di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento. La questione era stata sollevata con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che tale obbligo non sia un adempimento inutile, ma serva a garantire trasparenza dell’attività amministrativa, piena informazione del cittadino, diritto di difesa e buon andamento della pubblica amministrazione. La circolare precisa tuttavia che l’ordinanza di manifesta infondatezza non ha efficacia vincolante generale: si limita a respingere la questione come prospettata nel giudizio a quo, senza imporre una specifica lettura della norma a tutti i casi futuri.

Ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008

Un passaggio decisivo è introdotto dall’articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008. La disposizione stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella.

Tale disciplina si applica solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Per le cartelle riferite a ruoli consegnati prima di tale data, la mancata indicazione dei responsabili non costituisce causa di nullità. La circolare sottolinea che la nuova norma conferma indirettamente che, nel regime precedente, l’omissione non era sanzionata con invalidità dell’atto.

Gestione delle controversie pendenti

La circolare fornisce istruzioni distinte a seconda del tipo di atto contestato.

Per le controversie relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, quando sia stato evocato in giudizio l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha iscritto a ruolo le somme, l’ufficio deve eccepire preliminarmente che il vizio è imputabile all’agente della riscossione. Se l’agente non è stato chiamato in causa dal ricorrente, l’ufficio deve chiamarlo in giudizio. In via subordinata, deve sostenersi che, prima del 1° giugno 2008, l’omissione non era sanzionata con nullità.

Per gli atti amministrativi diversi dalla cartella di pagamento, gli uffici devono sostenere che la mancata indicazione del responsabile del procedimento è un vizio non invalidante, privo di effetti sulla nullità o sull’annullabilità dell’atto. La disciplina introdotta dall’articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007 non si applica infatti a tali atti, ma soltanto alle cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.

Profili processuali

La circolare richiama anche i limiti processuali alla deduzione del vizio. L’eccezione di nullità della cartella per mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento deve essere contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado e non può essere introdotta con memoria successiva. Inoltre, la deduzione per la prima volta in appello integra una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Indicazioni finali per gli uffici

Le indicazioni della circolare devono essere utilizzate dagli uffici nella difesa degli atti impugnati, ma non esonerano l’Agenzia dal rispettare integralmente le prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, compreso l’obbligo di indicare nei propri atti il responsabile del procedimento. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.

Punti principali

Disciplina generale del responsabile del procedimento

L’art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212 del 2000 impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione indichino l’ufficio competente e il responsabile del procedimento. La norma si coordina con i principi della legge n. 241 del 1990, ma nel procedimento tributario non si applica l’art. 8 sulla comunicazione di avvio del procedimento, poiché il capo III della legge n. 241 è escluso dai procedimenti tributari dall’art. 13.

Mancata designazione o mancata indicazione: regola suppletiva

L’art. 5 della legge n. 241 del 1990 prevede che, in mancanza di designazione, responsabile del procedimento sia il funzionario preposto all’unità organizzativa competente. La circolare afferma che tale identificazione ex lege opera sia se il responsabile non è stato designato, sia se non è stato comunicato ai destinatari. In questi casi il riferimento può desumersi anche da altri elementi dell’atto, come la sottoscrizione.

Effetti della mancata indicazione: mera irregolarità

Secondo la giurisprudenza citata, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina illegittimità dell’atto, ma una mera irregolarità non invalidante. Il vizio può essere superato considerando responsabile il funzionario preposto all’unità organizzativa competente. Tale orientamento viene richiamato per escludere, in via generale, nullità o annullabilità degli atti tributari per questa sola omissione.

Ordinanza Corte costituzionale n. 377 del 2007

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 7, comma 2, lett. a), dello Statuto del contribuente nella parte relativa alle cartelle di pagamento. La Corte ha ritenuto che l’indicazione del responsabile del procedimento assicuri trasparenza, informazione del cittadino e diritto di difesa. La circolare precisa però che l’ordinanza non ha efficacia vincolante generale e si limita a escludere l’incostituzionalità della disposizione nei termini oggetto del giudizio.

Nuova disciplina per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008

L’art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, dispone che la cartella di pagamento contenga, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella. La norma si applica solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; per i ruoli anteriori, la mancata indicazione non determina nullità.

Gestione delle controversie pendenti

Per le controversie sulle cartelle di pagamento, l’ufficio deve eccepire che l’eventuale vizio attiene all’agente della riscossione e, se necessario, chiamarlo in causa. In subordine, va sostenuto che prima del 1° giugno 2008 la mancata indicazione non era sanzionata con nullità. Per gli atti diversi dalle cartelle, l’omissione del responsabile del procedimento non è causa di nullità né di annullabilità. La circolare richiama inoltre i limiti processuali: l’eccezione va proposta nel ricorso introduttivo del primo grado e non può essere introdotta come domanda nuova in appello.

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